Pubblicazione dati di coinvolti in incidente su giornale: violazione privacy

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È illegittimo pubblicare in un articolo giornalistico il nominativo di una persona che ha subito un incidente con l’indicazione del risarcimento ottenuto.
Per approfondire si consiglia: I ricorsi al Garante della privacy

Garante privacy -Provvedimento n. 110 del 23-03-2023

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Indice

1. I fatti


Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che una testata giornalistica aveva violato la normativa in materia di privacy, in quanto aveva pubblicato una notizia contenente in suoi dati personali e delle informazioni dettagliate circa il suo stato di salute conseguente ad un sinistro in cui era stato coinvolto. In particolare, il reclamante riferiva che nell’articolo in questione era stato intervistato il suo precedente avvocato, il quale riferiva di una caduta dalla bicicletta che aveva subito il reclamante, ben 7 anni prima, a causa di una buca presente sul manto stradale, e delle conseguenze fisiche che aveva avuto (nello specifico, nell’articolo si faceva riferimento alla rottura della spalla con conseguente danno biologico quantificato in 11-12 punti percentuali, imputati in parte alla caduta e in parte alla non corretta cura da parte dell’azienda sanitaria locale) nonché del risarcimento danni che il reclamante aveva ottenuto.
Il Garante invitava la società editrice a fornire le proprie difese e quest’ultima sosteneva, in primo luogo, che il giornale si era limitato a riportare il contenuto dell’intervista del legale del reclamante e che pertanto la notizia era stata ritenuta affidabile e ufficiale; conseguentemente, il trattamento dei dati personali dell’interessato era stato effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Infatti, secondo il giornale, detto trattamento era giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico a conoscere la vicenda relativa alla risarcibilità dei danni subiti dal reclamante e quindi dalle correlate responsabilità dell’ente locale e della struttura sanitaria coinvolti.
Inoltre, secondo il giornale non vi era alcuna restrizione alla diffusione delle generalità dell’interessato, in quanto non vi era alcun procedimento penale in corso che imponesse la segretezza di tali dati ed inoltre detta pubblicazione non poteva essere fonte di alcun rischio a carico dell’interessato (ed anzi si trattava di una notizia positiva per quest’ultimo). Mentre, per quanto riguarda la diffusione dei dati sanitari, il giornale sosteneva che il danno alla salute subito dal reclamante era qualificabile come inabilità soltanto temporanea e pertanto, al momento in cui era stato pubblicato l’articolo (cioè 7 anni dopo il sinistro), il reclamante era totalmente guarito e pertanto la diffusione di tali dati non potevano ledere la sua dignità.
Infine, il giornale sosteneva di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte del reclamante e/o dei suoi legali di rimozione della notizia e che, non appena aveva avuto conoscenza del reclamo, aveva provveduto a rimuovere la notizia.


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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente il Garante ha precisato che l’articolo di giornale oggetto di esame rientra nei trattamenti dati che sono effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, con conseguente applicazione delle relative disposizioni del codice privacy nonché delle regole deontologiche. Dette disposizioni prevedono, quale limite alla diffusione dei dati personali effettuata nell’esercizio della libertà di espressione, che l’informazione sia essenziale riguardo al fatto di interesse pubblico. Pertanto, il giornalista deve rispettare detto limite nella redazione dell’articolo, soprattutto quando si tratta di questioni relative allo stato di salute di una persona.
Il mancato rispetto di dette regole deontologiche determina l’illiceità del trattamento dati.
Nel caso esaminato dal Garante, l’articolo di giornale è stato ritenuto contrastante con le citate disposizioni e quindi l’informazione non essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico poiché contenente i dati identificativi del reclamante ed altresì informazioni sulle conseguenze derivanti al suo stato di salute dal sinistro e sull’entità del risarcimento danni ottenuto. Infatti, secondo il Garante, detti dati sono eccedenti rispetto alla corretta informazione del fatto ed espongono la vicenda ad un’attenzione che va oltre la cerchia dei conoscenti dell’interessato.

3. La decisione del Garante


In considerazione di tutto quanto sopra, quindi, il Garante ha accertato che l’articolo pubblicato dal giornale, contenente la narrazione della caduta del reclamante all’interno di una buca stradale con l’indicazione dei dati identificativi del danneggiato nonché delle conseguenze del sinistro in punto di danno biologico e di relativo risarcimento danni, determina una illiceità diffusione di dati personali dell’interessato.
In ragione di tale illiceità il Garante, preso atto che il giornale – nel corso dell’istruttoria – aveva già impedito l’ulteriore diffusione di tali dati, mediante la rimozione dell’articolo, si è limitato a disporre a carico del giornale il divieto di trattamento delle generalità del reclamante all’interno dell’articolo in questione nonché ad adottare nei confronti del giornale una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per quanto concerne la quantificazione della sanzione pecuniaria, il Garante ha preso in considerazione, da un lato, la gravità della violazione posta in essere dal giornale (tenuto conto della particolare natura dei dati trattati, idonei a rivelare lo stato di salute) nonché le condizioni di rilievo (sul piano organizzativo, economico e professionale) del titolare del trattamento; dall’altro lato, ha valutato che il titolare del trattamento ha agito nell’esercizio del diritto di cronaca, rispetto a un tema di particolare interesse pubblico, nonché il fatto che egli si sia attivato, già durante l’istruttoria, a garantire la non ripubblicazione dell’ articolo in questione e che l’interessato coinvolto nella vicenda è soltanto uno. 
In conclusione, quindi, il Garante ha comminato al giornale una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di €.10.000,00 (diecimila).     

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