Datore esentato da obblighi di prevenzione su infortuni in attività non previste

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Non è ipotizzabile un obbligo di sicurezza e prevenzione a carico del datore di lavoro per condotte del dipendente, poste in essere dopo il compimento della prestazione lavorativa richiesta, senza preventiva comunicazione secondo le direttive ricevute.

Decisione: Sentenza n. 146/2018 Cassazione Civile – Sezione Lavoro

 

Principio: «Alla stregua dell’art.2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti.»

Osservazioni

La Suprema Corte ha statuito il principio di diritto, col quale – in estrema sintesi – esclude la responsabilità del datore di lavoro anche nei casi in cui i lavoratori abbiamo svolto attività dopo quelle richieste e senza darne preventiva comunicazione secondo le direttive aziendali; ipotesi che si affianca a quelle già affermate in cui le condotte dei lavoratori fossero assolutamente inopinabili e/o abnormi, tali da escludere che il datore di lavoro potesse prevederle.

Nel caso oggetto di pronuncia, il datore di lavoro aveva: a) l’onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile; b) impartito direttive ai dipendenti di interpellare il datore di lavoro prima di svolgere attività non reviste rispetto alla prestazione richiesta.

Al fine dell’esclusione di responsabilità, è quindi importante che vengano impartite ai lavoratori le opportune direttive in tal senso.


Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 3788/2009
  2. Cass. 3498/2004
  3. Cass. 8855/2013

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 25-02-2018

Art. 1218 – Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Graziotto Fulvio

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