DDL 831-A “Nordio” approvato definitivamente: cosa prevede

Scarica PDF Stampa

 In data 17 maggio del 2023 è stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il disegno di legge“Nordio” in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza (ddl n. 831-A).
Orbene, scopo del presente scritto è quello di esaminare cosa prevedono le disposizioni legislative ivi prevedute.
Per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale


L’art. 1 della legge qui in commento prevede quanto segue: “1. All’articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio». 2. All’articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio»”.
Tal che ne consegue come sia prevista la procedibilità d’ufficio ove i reati sono commessi: a) per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; b) avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Modifica all’articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159


Per quanto concerne l’art. 380 cod. proc. pen. che, come è noto, regola l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, se il terzo comma preveda in precedenza che se “si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo” (primo periodo) e se “l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà” (secondo periodo), questa nuova normativa, stante quanto disposto dall’art. 3, co. 1, ne prevede la sostituzione con siffatta previsione di legge: “Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo
90-bis”.
Per effetto di questo innesto legislativo, la normativa afferente tali casi è stata completamente rivisitata.
Se, infatti, in precedenza, qualora si procedeva per un delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza era eseguito solo se la querela veniva proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, per effetto di questa riforma, invece, la querela può essere differita quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile e, nel qual caso, però, qualora la querela non sia proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
Spetta comunque agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, che hanno proceduto all’arresto, (e, quindi, non altri), effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Inoltre, se in precedenza era preveduto che la querela poteva essere proposta tramite dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, per effetto della legge qui in commento, è adesso richiesto che alla persona offesa siano rese, non necessariamente nel momento in cui viene resa questa dichiarazione, ma con atto successivo (ma senza specificare quale), le informazioni di cui all’articolo 90-bis cod. proc. pen., ossia le “informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio
dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente; b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione
alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove possibile; n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela; o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato; p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela” (così per l’appunto: l’art. 90-bis, co. 1, cod. proc. pen.).


Potrebbero interessarti anche:

3. In merito all’art. 381 cod. proc. pen.


Per quanto invece riguarda l’art. 381 cod. proc. pen. che, come è risaputo, regolamenta l’arresto facoltativo in flagranza, il comma secondo dell’art. 3 della normativa in esame statuisce quanto segue: “All’articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis»”.
Se quindi in precedenza era stabilito (come è disposto tutt’ora) che, qualora si fosse trattato di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza poteva essere eseguito se la querela veniva proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, è ora altresì richiesto che siano rese alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis cod. proc. pen..
Orbene, si tratta di una modifica chiaramente ispirata dall’esigenza di coordinare la riformulazione dell’art. 380, co. 2, cod. proc. pen. per l’arresto obbligatorio in flagranza di reato in modo uguale per quello facoltativo.

4. In merito all’art. 449 cod. proc. pen.


Il terzo comma dell’art. 3, dal canto suo, così dispone: “All’articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell’articolo 380, comma 3, il giudice, se l’arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione»”.
Di conseguenza, nel caso di giudizio direttissimo, quando si procede a norma dell’art. 380, co. 3, cod. proc. pen. e, pertanto, in riferimento all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, e non quello facoltativo (non essendo invece richiamato l’art. 381, co. 3, cod. proc. pen.), è adesso preveduto che, nel caso di convalida dell’arresto, il giudice, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire (e quindi non sono ancora decorsi i termini entro e non oltre i quali è possibile proporre la querela), sospende il processo, fermo restando che, come appena visto, tale sospensione viene meno, essendo revocata, allorché ricorra una delle seguenti condizioni: 1) risulta essere sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla; 2) sia decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

5. In merito all’art. 558 cod. proc. pen.


Infine, il comma quarto dell’art. 3 di questa legge dispone quanto sussegue: “All’articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell’articolo 380, comma 3, il giudice, se l’arresto è convalidato, quando manca la
querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione»”.
Pertanto, nel caso di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo (innanzi al Tribunale in composizione monocratica), in modo uguale a quanto previsto per il giudizio direttissimo (innanzi al Tribunale in diversa composizione), la normativa qui in commento parimenti stabilisce che, ove si proceda ai sensi dell’art. 380, co. 3, cod. proc. pen. e, di conseguenza, in riferimento all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, e non quello facoltativo (non essendo invece richiamato l’art. 381, co. 3, cod. proc. pen.), nel caso di convalida dell’arresto, il giudice, quando difetta la querela e questa può ancora sopraggiungere (e quindi non sono ancora decorsi i termini entro e non oltre i quali è possibile proporre la querela), sospende il processo, ma, come appena enunciato, tale sospensione viene meno, essendo revocata, allorché risulti essere sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla, o sia decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.
Queste sono dunque le novità normative introdotte da questa legge.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento