DDL sicurezza: ok dalla Camera, passaggio al Senato

Lorena Papini 20/09/24
Allegati

Il 19 settembre 2024, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza, con 162 voti favorevoli, 91 contrari e tre astenuti. Ora il ddl passa al vaglio del Senato per la definitiva approvazione. Il provvedimento introduce importanti novità in materia di manifestazioni, sicurezza urbana, detenzione carceraria e criminalità legata all’occupazione abusiva di immobili. Il ddl è volto a rafforzare le sanzioni e migliorare le tutele per le forze dell’ordine, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e la gestione dell’ordine pubblico.

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Indice

1. Cambiamenti nei reati legati alle manifestazioni nel nuovo DDL sicurezza


Uno dei punti cardine del ddl riguarda le manifestazioni pubbliche. Chiunque commetta atti di violenza o minaccia in luoghi pubblici o aperti al pubblico sarà soggetto a pene più severe. Si tratta di un significativo inasprimento rispetto alla normativa attuale. In caso di danneggiamenti o minacce, le pene variano da un minimo di 18 mesi fino a cinque anni di reclusione, con multe che possono arrivare a 15.000 euro.
Un’aggravante viene prevista per i reati commessi contro infrastrutture strategiche o grandi opere pubbliche, come il Ponte sullo Stretto di Messina o la Tav. Questi crimini, già oggetto di forte dibattito in ambito politico, sono ora soggetti a pene maggiormente severe, con l’obiettivo di dissuadere comportamenti che possano rallentare o ostacolare la realizzazione di opere di interesse nazionale.
Un’ulteriore novità è la trasformazione del blocco stradale da illecito amministrativo a reato penale. Chi partecipa al blocco stradale, ferroviario o simili, anche in modo pacifico, rischia fino a un mese di carcere e una multa di 300 euro. Se il blocco avviene nel contesto di una manifestazione o in gruppo, le pene possono aumentare, fino a sei mesi o due anni di reclusione.

2. Detenute madri e rivolte in carcere


Il disegno di legge introduce anche importanti modifiche per il sistema carcerario, in particolare per quanto riguarda le detenute madri e le condizioni delle carceri. L’articolo 15 prevede che le donne in stato di gravidanza o con figli di età inferiore a un anno possano essere detenute in istituti con regimi meno restrittivi o in apposite strutture. Questa norma sostituisce il regime attuale, che obbliga il giudice a rinviare l’esecuzione della pena. Il ddl introduce, invece, una discrezionalità che consente al giudice di valutare caso per caso, evitando il differimento della pena se la detenuta è ritenuta ad alto rischio di recidiva.
Inoltre, viene introdotta un’aggravante per il reato di istigazione alla disobbedienza delle leggi, se commesso all’interno degli istituti di pena o se coinvolge detenuti. La pena potrà essere aumentata fino a un terzo della sanzione attualmente prevista, che va da sei mesi a cinque anni di reclusione.
Tra le novità, emerge anche l’introduzione del reato di rivolta in carcere, che punisce non solo le azioni violente ma anche la resistenza passiva agli ordini delle autorità carcerarie. Le pene per questo reato variano da uno a cinque anni di reclusione. Analoghe disposizioni saranno applicate nei Centri di permanenza temporanea per migranti, dove i migranti privi di permesso di soggiorno non potranno acquistare SIM telefoniche.

3. Reato di occupazione di immobili


Un’altra modifica rilevante introdotta dal ddl riguarda il reato di occupazione abusiva di immobili. L’articolo 10 stabilisce che l’occupazione arbitraria di immobili destinati a uso abitativo o delle loro pertinenze, come garage e terrazzi, sia punita con pene che vanno da due a sette anni di reclusione. Inoltre, la nuova normativa prevede che si possa procedere d’ufficio nei casi in cui l’immobile occupato sia di proprietà pubblica o destinato a uso pubblico, o se il proprietario dell’immobile è una persona incapace, a causa dell’età o di problemi di salute.
Per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, il ddl introduce anche una procedura di urgenza per liberare gli immobili da occupanti non autorizzati, velocizzando i tempi di intervento delle forze dell’ordine e delle autorità competenti.

4. Cannabis light, pubblici ufficiali e sorveglianza urbana


Un capitolo a parte è dedicato alla regolamentazione della cannabis light, che viene ora classificata come sostanza stupefacente. Questa misura intende limitare la produzione, la vendita e l’importazione di cannabis light sul territorio nazionale, rispondendo alle pressioni di chi chiede un maggiore controllo su queste attività.
Tra le altre novità del ddl, troviamo l’inasprimento delle pene per violenza, minacce e resistenza a pubblici ufficiali, con la creazione di un nuovo reato specifico di lesioni personali ad agenti di polizia. Viene inoltre ampliata l’applicabilità del Daspo urbano, strumento già in uso per limitare l’accesso a determinate aree urbane da parte di persone ritenute pericolose o coinvolte in attività illecite.
Infine, viene introdotto un nuovo reato per la detenzione di materiale con finalità terroristiche, in linea con le crescenti preoccupazioni sul terrorismo e la sicurezza nazionale.

5. Conclusione


Il ddl Sicurezza dovrebbe essere un pacchetto volto a rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico, con particolare attenzione alle manifestazioni, alle carceri e alla protezione delle forze dell’ordine. Le modifiche normative proposte pongono l’accento sulla severità delle sanzioni, introducendo nuovi strumenti legali. Resta ora da vedere quali ulteriori modifiche saranno apportate durante il passaggio al Senato e se il provvedimento sarà approvato nella sua forma definitiva.

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