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Quando il condominio è debitore di una determinata ditta questa può pretendere dai singoli condomini il pagamento della somma dovuta. Ma, soprattutto in seguito alla riforma del condominio del 2012, quanto può pretendere il creditore da ogni singolo condomino? E che differenza si viene a creare tra condomino in regola e condomino moroso? La risposta viene da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, che stabilisce che vale in caso di debito il principio della parziarietà.
Vediamo allora nei dettagli cosa succede quando il condominio ha un debito da pagare.
Cosa prevede la riforma del condominio?
La riforma del condominio del 2012 ha modificato la norma esistente stabilendo che, nel caso in cui un condominio sia in debito nei confronti di un altro soggetto, questo può pretendere la restituzione di quanto dovuto non solo dai condomini morosi ma anche da quelli virtuosi.
Attenzione, però: il creditore può rivolgere le proprie pretese ai condomini in regola solo quando la rivalsa nei confronti dei condomini morosi abbia avuto esito negativo. Solo, dunque, quando sia stato impossibile recuperare il denaro da coloro che non erano in regola.
Quali sono le quote da pagare?
Nel caso in cui i condomini morosi non abbiano risarcito le somme i creditori possono dunque richiederle per intero ai rimanenti condomini, ed eventualmente aggredire i loro beni?
Solo nei limiti della somma spettante a ciascuno di essi. È questo il principio della parziarietà: il creditore può chiedere a ogni debitore solo la parte della somma totale che a lui spetta. In ambito condominiale, tale parte corrisponde a una precisa quota in millesimi.
Non opera quindi, ed è un’ottima notizia per i condomini, il regime dell’obbligazione solidale, in base al quale il creditore può chiedere al singolo debitore il pagamento di tutto il debito. Solo in un secondo momento, nell’obbligazione solidale, il condomino può poi rivalersi nei confronti degli altri debitori.
La Cassazione e il rispetto delle quote
Con la sentenza n. 199/2017 pubblicata lunedì, la Cassazione ha ribadito che il criterio della parziarietà, che era stato stabilito prima della riforma del condominio, è valido anche in seguito ad essa.
In particolare, si legge nella sentenza, “in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà” la responsabilità per la somma pretesa dall’appaltatore “è retta dal criterio della parziarietà”, per cui “l’obbligazione assunta nell’interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c.”. Ogni condomino, dunque, paga secondo la sua quota.
Cosa succede in caso di aumento di costi?
Cosa succede, infine, nei casi in cui il prezzo inizialmente deliberato dal condominio si sia poi rivelato insufficiente?
In tal caso, tecnicamente, sono tutti i condomini a essere in debito (sia quelli virtuosi sia, nel caso ve ne siano, quelli morosi). Il creditore che voglia essere rimborsato della somma potrà dunque rivalersi con tutti i condomini indistintamente. Sempre però, è bene ribadirlo, in ragione delle rispettive quote in millesimi calcolate per ciascuno di essi.
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