IL Giudice può valutare se il contribuente,nelle ipotesi di pronunciata decadenza per il mancato reinvestimento entro l’anno, abbia subito ad opera della controparte una inadempienza,che non gli ha consentito il riacquisto di un immobile. In tal caso l’esame verte sulla situazione soggettiva del contribuente, che l’istituto di diritto comune della decadenza consente,in quanto la stessa non dipende automaticamente da un mancato verificarsi di un avvenimento bensì da un fatto attribuibile non a colpa del contribuente. Ciò è opponibile all’Amministrazione finanziaria
(******** di Roma sez. 4 pres. **************** relatore ed estensore **************, sentenza n^ 204/04/09 del 17/04/09 dep. 16/06/09)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il tempestivo ricorso in atti la parte attrice avversava l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni,con cui l’AG. entrate ufficio di Civitavecchia chiedeva il pagamento a titolo di maggiore imposta sul valore aggiunto di euro 9.974,25 oltre a sanzioni per euro 2.234,00 ed interessi calcolati come per legge a seguito della revoca dei benefici fiscali applicabili alla “prima casa”.Nel concreto la parte attrice acquistava in data 27.04.2000 un appartamento in Civitavecchia chiedendo i benefici fiscali previsti ,appunto, per la prima casa. L’ufficio esperito il controllo per l’appuramento di quanto richiesto riscontrava che tale immobile è stato venduto in data 6.10.2004 e non risultava riacquistato entro un anno dall’alienazione altro immobile da adibire ad abitazione principale. Nel ricorso la parte attrice si opponeva alla pretesa tributaria, poiché il mancato riacquisto di altro immobile, entro un anno dall’alienazione, non era a sé imputabile bensì alle inadempienze della società G&P costruzioni srl, che con vicende non prevedibili ha impedito il realizzarsi delle condizioni per usufruire delle predette agevolazioni, evento assimilabile alla nozione di causa di forza maggiore. A comprova di quanto esposto, la ricorrente depositava molteplice documentazione tra la quale: preliminare di compravendita dell’immobile oggetto di maggiore tassazione stipulato in data 5.08.2004; atto di cessione del primo immobile avvenuto in data 6.10.2004; molteplici lettere raccomandate con cui i legali o rappresentanti delle parti contraenti significavano e giustificavano la mancata attuazione di quanto disposto all’art. 11 del preliminare di compravendita, e cioè, il rogito dell’immobile doveva avvenire entro il 31.01.2005; provvedimento di estinzione della procedura di pignoramento emesso in data 11.04.2008 dal Giudice dell’esecuzione; atto di acquisto dell’immobile di cui venivano richiesti i benefici fiscali avvenuto in data 14.04.2008, si concludeva con la richiesta di annullamento dell’atto impugnato. L’ufficio si costituiva ritualmente in giudizio ribadendo la fondatezza sia in diritto che nel merito del proprio operato chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria di spese di giudizio. All’udienza del 17.04.2009 questa Commissione emetteva sentenza secondo i seguenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti di causa e la documentazione ad essi relativa questo Collegio ritiene il ricorso fondato,e quindi, meritevole di accoglimento. Osserva infatti, che in tema di decadenza, che può essere ritenuto un istituto di diritto comune, gli accadimenti che derivano dal decorso del tempo non vanno considerati nella loro materialità ed automaticità, in quanto occorre valutare l’aspetto di soggettività derivante dal comportamento dell’onerato, il quale proprio al fine di impedire la decadenza (art. 2966 C.C.) è tenuto a compiere l’atto previsto dalla legge,nel caso di specie il reinvestimento entro un anno dalla vendita di altro immobile, nell’acquisto di uno nuovo fruente dei benefici fiscali. Va quindi precisato che anche nei confronti dell’ufficio finanziario appare rilevante e necessaria un’indagine sui motivi che nella specie hanno ostacolato il compimento del fatto impeditivo della decadenza, nella specie e dedotto dal ricorrente, in relazione all’emersione prima della scadenza del termine per la stipulazione, di un pignoramento immobiliare sul terreno su cui è stato edificato il fabbricato oggetto della compravendita. Risulta, peraltro, dai prodotti documenti che la procedura esecutiva intrapresa dalla BNL è terminata solo in data 11.04.2008, allorché il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Civitavecchia, preso atto dell’intervenuta rinuncia da parte della creditrice procedente, ha dichiarato estinta l’esecuzione consentendo, in tal modo, la cancellazione del pignoramento che era ostativo al trasferimento, atteso che la compravendita in presenza di un precedente pignoramento è inefficace. Ciò detto, rende chiaro che il contribuente non ha colpa nell’aver adempiuto in ritardo all’onere che gli competeva di procedere al reinvestimento della vendita di altro immobile, poiché se avesse ottemperato all’obbligo di legge, e come stabilito in termini vincolanti dal contratto preliminare, avrebbe stipulato un acquisto inefficace. Non si tratta, quindi, di causa di forza maggiore, come ritenuto dal ricorrente, ma di un comportamento giustificato dall’emergenza sopra detta, e precisamente derivata dal silenzio del venditore circa l’esistenza del pignoramento sul terreno. Attesa la particolarità della questione trattata, ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
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