Decadenza dalla concessione mineraria e principio di proporzionalità

Sull’amministrazione grava l’obbligo di esaminare i contributi partecipativi offerti dal privato: la giurisprudenza ha individuato un obbligo di esplicitare le ragioni della mancata considerazione delle osservazioni e controdeduzioni delle parti interessate (cfr. Cons St., Sez VI, n. 148 del 2014), che si realizza non solo nel dovere di acquisire le osservazioni dell’interessato, ma altresì di valutarle, dandone espressamente atto nel provvedimento finale; deve inoltre esigersi che, in sede di provvedimento finale, l’amministrazione confuti, con idonee e congrue argomentazioni la fondatezza delle osservazioni formulatele nell’ambito del contraddittorio predecisorio (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1834 del 2010; Cons. St., Sez. VI, n. 5815 del 2011).

Non integra la violazione delle norme che regolano la concessione mineraria, e in particolare dell’art. 26 del R.D. 1443/1927 (in base al quale le miniere date in concessione devono essere tenute in attività) il momentaneo arresto dell’attività estrattiva inequivocabilmente connesso all’incidente occorso (e rispetto al quale il Ministero sia stato immediatamente informato); a maggior ragione se sia stata la stessa amministrazione concedente a sigillare l’area, impedendone la fruizione. Né, tanto meno, una volontà di abbandono del giacimento pare potersi desumere dalle difficoltà di interlocuzione seguite alla improvvisa scomparsa del rappresentante legale della Società, tenuto conto del fatto che il nuovo rappresentante si è immantinente attivato per rispondere alle richieste dal Ministero.

Il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria è immanente all’ordinamento nazionale: ciò implica che deve ritenersi sproporzionato un provvedimento di decadenza della concessione mineraria che prescinda da una valutazione della corretta condotta del concessionario, il quale, in presenza dell’imprevedibile incidente ha immediatamente interrotto l’attività estrattiva e messo in sicurezza sia l’impianto, che l’area; ha dato tempestiva notizia dell’accaduto all’UNMIG e si è adoperata con il proprio personale, di concerto con i VV.FF., a porre in essere le necessarie attività di salvaguardia.

 

Avv. Biamonte Alessandro

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