In caso di nomina ad un posto di pubblico impiego conseguente alla produzione fraudolente e dolosa di documenti falsi, legittimamente l’Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 20 del D.M. 30.1.1982 ( il quale prevedeva che:” Decade dall’impiego che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”), commina la decadenza dell’atto di nomina ex nunc, anche se i documenti falsi attengono ad uno dei requisiti di ammissione ( rectius di accesso) al concorso.
Nel caso di scoperta tardiva del fatto che un dipendente non possiede il titolo di studio e l’abilitazione professionale indispensabili per esercitare l’attività inerente al suo rapporto di servizio, l’Amministrazione può anche utilizzare il diverso strumento dell’annullamento d’ufficio dell’atto di nomina; ma ciò comporta di per sé che sia illegittimo applicare invece l’istituto della decadenza.
Fra l’istituto della decadenza dalla nomina e quello dell’autoannullamento dell’atto di nomina non vi è piena coincidenza. La decadenza è una sanzione che può e deve essere applicata a prescindere da ogni valutazione dell’interesse dell’Amministrazione e anche se, in ipotesi, tale interesse sia inesistente ( la falsa documentazione potrebbe riguardare elementi necessari ai fini dell’ammissione al concorso, ma irrilevanti riguardo all’idoneità del soggetto a svolgere le sue mansioni); al contrario l’annullamento in autotutela postula che sia stato apprezzato discrezionalmente l’interesse attuale dell’amministrazione ma prescinde invece dalla circostanza che al soggetto sia addebitabile o meno una condotta illecita ( l’ammissione al concorso del candidato privo di un titolo potrebbe avere avuto cause diverse dalla falsità della documentazione).
In altre parole, non è sempre detto che quando vi siano i presupposti della decadenza vi siano quelli dell’autoannullamento, e viceversa; e può anche accadere che vi siano i presupposti di entrambi. Peraltro, quando si verifichi quest’ultima ipotesi, non per questo viene meno la doverosità ( o se si preferisce l’automatismo) della decadenza.
Anche nel caso in cui l’Amministrazione, a seguito della scoperta tardiva che la nomina del vincitore di un concorso è avvenuta sulla base di documenti falsi, proceda all’annullamento dell’atto di nomina, piuttosto che alla pronuncia di decadenza, legittimamente gli effetti di tale atto vengono limitati alla sola posizione del concorrente interessato, mentre non si è proceduto al riconoscimento di alcun diritto al concorrente che seguiva in graduatoria, mediante la ricostruzione, utilizzazione o scorrimento della graduatoria stessa, nel caso in cui tale graduatoria non sia più valida ed efficace alla data in cui si è reso vacante il posto. In tal caso, infatti, essendo la graduatoria ormai scaduta, le situazioni sono divenute irreversibili.
Il principio per cui le graduatorie concorsuali non hanno, di norma, valore a tempo indeterminato, ma possono essere utilizzate solo entro un termine determinato, è dettato a tutela dell’interesse dell’Amministrazione ad assumere dipendenti la cui idoneità all’impiego sia stata accertata entro un intervallo di tempo ragionevolmente ristretto.
Rientra invero nelle comuni conoscenze ed esperienze che un candidato, che pure in origine sia stato giudicato idoneo, ma non sia stato assunto ( e dunque non abbia dato effettiva prova delle sue capacità, né abbia tenuto vive queste ultime con l’esercizio effettivo e duraturo dell’attività), non dia più affidamento, quanto meno con uguale certezza, a notevole distanza di tempo. E’ per questo che la utilizzazione plurima delle graduatorie ( peraltro, e non a caso, estranea alla disciplina generale del pubblico impiego di cui al t.u. n. 3/1957), anche quando è ammessa, lo è sempre entro margini di tempo definiti.
Non può essere disapplicata, per asserito contrasto con la Costituzione, la norma regolamentare di cui all’art. 20 del D.M. Sanità 30.1.1982 che prevedeva la decadenza per colui che avesse conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Tale disposizione, infatti, appare ragionevole, non discriminatoria e soprattutto coerente con il principio costituzionale di buon andamento prevedendo, nell’alveo dell’art. 127 lett. d) del testo unico degli impiegati civile dello Stato, la automatica e obbligatoria decadenza dal servizio nel caso in cui la nomina con produzione di documenti falsi sia già intervenuta e il rapporto lavorativo sia stato espletato o sia in corso, distinguendo tale fattispecie dalla esclusione dal concorso che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del medesimo D.M. 30.1.1982 opera quando l’Amministrazione, nell’esaminare in una fase anteriore alla nomina, le domande di ammissione onde verificare la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti richiesti dal bando, ne accerti la mancanza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento