Decisione del GDP di C/mare di Stabia del 14.10.09 che con adeguata e congrua motivazione, opera una diversa valutazione rispetto a quella del Ctu

Vingiani Luigi 05/11/09
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Si segnala una decisione del giudice di pace di Castellammare di Stabia dr.Iannello sui poteri del giudice di disattendere naturalmente motivandolo adeguatamente, le risultanze della Ctu.
In particolare il giudice , con articolata e condivisibile motivazione, richiamando delle decisioni della Suprema Corte (Cass n. 333/99 , 2145/88, 11440/97 ,9922/01 ,71/02)). ), ha statuito che le valutazioni espresse dal CTu non hanno efficacia vincolante per il giudice,che puo’ legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali, e risulti congruamente motivata.
Infatti nel nostro ordinamento,vige il principio, iudex peritus peritorum, per cui il giudicante puo’ motivatamente, sulla base delle risultanze agli atti effettuare una propria quantificazione, non essendo vincolato alle conclusioni del CTU, e potendo sulla base di quanto dallo stesso accertato,con motivate valutazioni giungere a risultati diversi. E’ stato precisato infine che rientra nel potere pienamente discrezionale del giudice, disattendere le conclusioni del CTu senza disporre nuovi accertamenti peritali, e senza chiamare a chiarimenti l’ausiliario.
Nella fattispecie il giudicante , sulla scorta delle predette considerazioni,valutate le certificazione agli atti, tra cui il referto Tac, in applicazione delle tabelle di legge D.M 3/07/03 e delle tabelle Inail, ha effettuato un raffronto con le principali guide nazionali, in particolare ******- ********, ed è pervenuto ad una diversa valutazione rispetto a quella del CTU.
 
 
************** (a cura di)
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di C/mare di Stabia, Avv. **************** , ha emesso,ai sensi dell’art 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n
T R A
 
 ***************,    rapp.to e difeso dall’avv
 
                                                                                                                           Attore
AAAAAA ass.ni,quale impresa designata ex lege dal FGVS ,rapp.ta e difesa dall’avv
 
                                                Convenuto
Nonche’
+++++
 Convenuto contumace
OGGETTO : Risarcimento danni
Svolgimento del processo
Si omettono i fatti trattandosi di provvedimento reso a verbale
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la domanda ammissibile e procedibile.
 La legittimazione delle parti in causa ,tra l’altro non contestata e’ provata per
Tabulas.La domanda è proponibile, avendo l’attore, con racc.ta prodotta agli atti, data ampia prova di aver costituito in mora il convenuto istituto assicuratore e di aver rispettato lo spatium deliberandi imposto dalla legge ,come si ricava dalla ricevuta di ritorno prodotta in atti. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto responsabile civile, citato e non comparso.Dalla prova testi, e dalla sentenza del GDp Dr Rossano, n 2192/09, depositata agli atti e con cui si liquidano i danni a cose,risulta provata la legittimazione della convenuta compagnia di assicurazioni nella qualità, in quanto il veicolo tg Al998Pg era scoperto di copertura assicurativa, come prova anche la missiva **** prodotta.
La fattispecie, de qua trattandosi di lesioni al conducente è soggetta all’art 2054 comma 2 cc,per cui è da provarsi sia il fatto storico,sia la responsabilità,al fine di evitare il concorso di colpa presunto al 50%.
Nel merito la domanda e’   fondata e va accolta per quanto di ragione. L’attore adempie all’onus probandi impostogli dall’art 2697 cc , in base a cui onus probandi incubit ei qui dicit ,e fornisce ampia prova del fatto storico e della responsabilita’ in capo al conducente del veicolo convenuto. In realta’ dalle risultanze della prova testimoniale , e sulla cui attendibilita’ non emergono dubbi, risulta provato che nelle circostanze di luogo e di tempo narrate in citazione il veicolo su cui viaggiava l’attore come conducente, veniva urtato dal veicolo convenuto, che si immetteva dalla posizione di sosta nel flusso veicolare, senza nemmeno azionare l’indicatore di direzione, ed in modo repentino.Cio’ e’ stato accertato dalla predetta sentenza.
Resta cosi’ provato , il fatto storico , e fornita la prova liberatoria per superare la presunzione di concorso di colpa al 50% prevista dall’art 2054 cc comma 2 .Infatti dalle risultanze istruttorie si deduce che la repentinità della manovra ha impedito all’attore ogni qualsivoglia possibilità di evitare il danno. In ordine al quantum debeatur, agli atti vi è una CTu che quantifica DB 4%,ITT gg 7 , ITP al 50% gg 20, ITp al 25% gg 20, danno emergente euro 3000,00, tali risultanze sono impugnate dall’attore che rileva in comparsa conclusionale che il CTu ha omesso di valutare quanto alla Tac prodotta,in quanto ha evidenziato le lesioni al ginocchio sx,qualificandolo come danno anatomico disfunzionale, omettendo di considerare che in Tac è repertato interessamento comparto mediale ginocchio sx e menisco, nonche’ l’accertata sinovite reattiva e meniscvopatia mediale, di cui alle cartelle prodotte, di poi nonostante riscontra un danno estetico funzionale al terzo dito mano dx,omette di quantificarlo. Pertanto l’attore quantifica il danno in DB 7/ 8%, ed a verbale odierno per l’ITT e l?ITp chiede gg 20 al 100% e 40 al 50%.
Orbene il giudice deve operare le seguenti osservazioni in merito alla CTU ,la S.C, con orientamento costante (vedasi per tutte cass n 333/99), e piu’ volte condiviso da questo giudice, ha statuito che le valutazioni espresse dal CTu non hanno efficacia vincolante per il giudice,che puo’ legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali, e risulti congruamente motivata.Nel nostro ordinamento,vige il principio, iudex peritus peritorum, (cass civ 2145/88, 11440/97),per cui il giudicante puo’ motivatamente, sulla base delle risultanze agli atti effettuare una propria quantificazione, non essendo vincolato alle conclusioni del CTU, e potendo sulla base di quanto dallo stesso accertato,con motivate valutazioni giungere a risultati diversi(cass civ 9922/01). Rientra nel potere pienamente discrezionale del giudice, disattendere le conclusioni del CTu senza disporre nuovi accertamenti peritali, e senza chiamare a chiarimenti l’ausiliario.(cass civ n 71/02).Il ctu,nella fattispecie de qua opera un’attenta analisi delle lesioni riportate dall’attore, ed evidenzia che ci sono le seguenti lesioni: trauma arcata dentale con lesioni incisivi superiori,trauma contusivo escoriato ginocchio sx, gamba e piede sx, e danno anatomico disfunzionale a carico ginocchio sx, danno esetico funzionale al terzo dito mano dx. Tali lesioni restano pertanto acclarate ed accertate.Di poi,l’ausiliario, nel valutarle in termini di postumi,non considera che in Tac è repertato interessamento comparto mediale ginocchio sx e menisco, nonche’ l’accertata sinovite reattiva e meniscopatia mediale, di cui alle cartelle prodotte, non valuta in termini di postumi il danno estetico funzionale al terzo dito mano dx e la deviazione dell’asse longitudinale accompagnato da leggera rigidita’.Indi questo giudice, sulla scorta delle predette considerazioni,valutate le certificazione agli atti, ed in particolare il referto Tac, lette le tabelle di legge D.M3/07/03, le tabelle Inail, operato un raffronto con le prinicipali guide nazionali, in particolare ******- ********, opera le seguenti valutazioni lesioni meniscali tabella di cui sopra del 2003 da 2 a 7 punti, ******** uguale o minore di 5%, le altre fonti np, pertanto da una media di tali quantificazioni emerge un punteggio di 3 4 %,questo giudice acclara detta voce nel 2,5%, danno estetico funzionale al terzo dito mano dx e la deviazione dell’asse longitudinale accompagnato da leggera rigidita’, operata la media dei predetti parametri risulta un 2%, perdita due incisivi opertata la media come innanzi punti 1,5%, trauma contusivo e leggero danno estetico all’arcata mascellare 1%.Pertanto, su dette valutazioni il DB va accordato in misura totale del 7%, mentre dai certificati agli atti si quantifica ITT in gg 7 ed itp al 50% in gg 35 A dette risultanze vanno applicati i parametri di cui alla L 57/01 e pertanto, considerato l’eta’ del danneggiato,allo stesso vanno riconosciuti,secondo le voci richieste DB euro   7735,23 , ITT   280,00 euro,    ITp euro 700,00, oltre
il danno emergente in euro 3000,00,cosi’ come accertato dal CTU, le spese mediche,letti gli atti si quantificano in euro 200,00.Circa il danno non patrimoniale, il c.d danno morale,o pecunia doloris, questo giudice,conforme sua giurisprudenza, ritiene di doverlo riconoscere in quanto è stato leso un diritto della personalità, costituzionalmente protetto,indi tale voce di danno si riconosce nei limiti di cui al d.lvo 209/05, in complessivi euro 2383,04   per cui ad esso attore spetta un danno complessivo pari ad euro 14.298,27   ,oltre interessi dal di’ del fatto al soddisfo. Considerato che esso istituto assicuratore convenuto, notifica il pregiudizio al convenuto, e che per economia processuale in tal caso va dichiarata la malleva di quanto la Generali nella qualità andra’ a pagare , il Giudice condanna la stessa al pagamento di dette voci ,in favore dell’attore,oltre le spese che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, e di poi al momeno in cui la stessa ha soddisfatto l’attore avra’ diritto di malleva nei confronti della *******.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziandosi   sulla domanda, così provvede:
1)      Dichiara la responsabilità   nel sinistro   a carico del convenuto 
2)      Per l’effetto condanna essi convenuti in solido al pagamento della somma di euro 14298,27      oltre interessi legali come in motivazione;
 3)     Condanna i medesismi,in solido , al pagamento   delle spese del giudizio che vengono liquidate, in favore dell’attore, in complessive €. 4200 di cui €.700,00 per spese,(compreson spese di CTU) € 1400, per diritti e €. 2100 per onorario , oltre il 12,5% ex art 15 LP in favore *** e Cna se non detraibilI;, con distrazione;
4) accerta a favore della generali ass.ni,nella qualita’, che al momento in cui avra’ soddisfatto l’attore ha diritto di malleva nei confronti della ++++++
 5) dichiara la presente sentenza esecutiva per legge
Così deciso in C/mare di Stabia, 14/10/09
IL CANCELLIERE                          IL GIUDICE DI PACE 
Avv. ****************
 

Vingiani Luigi

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