Decisioni Cassazione su mandato di arresto europeo: ricorso straordinario

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Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni processuali emesse dalla Cassazione in materia di mandato di arresto europeo

     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

Una persona, soggetta a mandato di arresto europeo, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo l’annullamento di una sentenza emessa dalla Sezione Feriale della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso proposto avverso una sentenza con la quale, a sua volta, era stata disposta la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria della Germania in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso proposto era dichiarato inammissibile in quanto, ad avviso del Supremo Consesso, non vi erano le condizioni per ritenere ammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. pec. pen..

Gli Ermellini, difatti, consideravano l’assenza di siffatte condizioni alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di Cassazione che intervengono “ante iudicatum“, come, tra l’altro, nel caso, che ricorre nella specie, di decisioni processuali in materia di mandato di arresto europeo, non essendo l’estradando per un procedimento pendente equiparabile al condannato (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016; Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento interpretativo, che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni processuali emesse dalla Cassazione in materia di mandato di arresto europeo, e ciò in ragione del fatto che l’estradando, per un procedimento pendente, non è equiparabile al condannato.

E’ dunque sconsigliabile, perlomeno in riferimento a tale approdo ermeneutico, avvalersi di questo mezzo di impugnazione straordinario in tali casi.

Ad ogni modo il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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