Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 670)
1. Il fatto
Il difensore di fiducia di un condannato depositava, presso l’ufficio del G.i.p. del Tribunale di Bari, una richiesta di dichiarazione di non esecutività e contestuale istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 del codice di rito, in relazione ad una sentenza resa dal Tribunale di Bari con la quale l’imputato era stato condannato per avere commesso, in concorso, (così come riqualificato il fatto di cui al capo B) dell’imputazione), il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.
Ciò posto, a sua volta, il Giudice dell’esecuzione trasmetteva per competenza la suddetta richiesta alla Corte di appello della medesima città che, dal canto suo, la dichiarava inammissibile.
In particolare, la Corte territoriale rilevava come il condannato avesse dichiarato di aver avuto conoscenza della sentenza di condanna in occasione della notifica dell’ordine di esecuzione, avvenuta in data 26.11.2020, da parte dei Carabinieri sicchè, a suo avviso, la predetta istanza di restituzione nel termine risultava presentata ben oltre il termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 175 cod. proc. pen..
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errore sul fatto.
In particolare, ci si lamentava come il Giudice dell’esecuzione avesse trasmesso, inspiegabilmente, gli atti ai fini della decisione alla Corte di Appello di Bari, senza considerare la contestuale istanza presentata di declaratoria di non esecutività della sentenza ex art. 670, comma 3, del codice di rito.
In proposito, si censurava quindi che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto trasmettere sic et simpliciter gli atti al giudice dell’impugnazione, ma avrebbe dovuto dichiarare la non esecutività della sentenza e disporre, contemporaneamente, la restituzione nel termine o, in caso di rigetto della questione sulla dichiarazione di non esecutività, dichiararsi funzionalmente incompetente e provvedere ex art. 175 cod. proc. pen. alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione.
Parimenti, si censurava nel contenuto il provvedimento reiettivo della Corte territoriale per avere erroneamente assunto che il condannato avesse ricevuto l’ordine di carcerazione relativo alla sentenza in questione in quanto tale provvedimento, a cui la Corte faceva riferimento, era un ordine di carcerazione avente ad oggetto tutt’altra sentenza, laddove l’ordine di esecuzione corretto era un altro.
Pertanto, per il ricorrente, l’ordinanza della Corte territoriale barese era da ritenersi inficiata da nullità e, dunque, da annullare.
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era stimato fondato.
Si osservava a tal proposito come dovesse trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto secondo cui “è competente il giudice dell’esecuzione a decidere sulla richiesta di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen. quando la stessa è subordinata all’accertamento della validità o dell’efficacia del titolo esecutivo, comunque contestate dall’istante dovendo farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 670, comma terzo, cod. proc. pen.” (Sez. 6, Ordinanza n. 49876 del 29/11/2013) posto che “il giudice dell’esecuzione, quando sia investito da richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo incluso nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, deve deliberare sulla stessa anche quando sia stata contestualmente proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare, poichè la sospensione dell’esecuzione che consegue all’eventuale accoglimento della prima richiesta ha effetto assorbente e prevalente rispetto alla istanza di restituzione nel termine, atteso che alla declaratoria di sospensione dell’esecuzione consegue di diritto una nuova decorrenza del termine per impugnare ex art. 670, comma primo, cod. proc. pen.” (Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 17/12/2014) così come ciò nondimeno il giudice dell’esecuzione, ai sensi del comma terzo dell’articolo 670 del codice di rito, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione e in tal caso la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione.
Tal che se ne faceva discendere come il provvedimento impugnato, in accoglimento di quanto prospettato con la prima doglianza, dovesse essere annullato, senza rinvio, risultando violata la norma sulla competenza funzionale di cui all’art. 670 del codice di rito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per quanto di competenza (Sez. I, Sentenza n. 18734 del 28/04/2010).
4. Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante in quanto, con tale provvedimento, è stata fornita una risposta affermativa al quesito posto a mò di titolo del presente articolo nei seguenti termini: “Il giudice dell’esecuzione, quando sia investito da richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo incluso nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, deve deliberare sulla stessa anche quando sia stata contestualmente proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare?”.
Difatti, come appena affermato, si è risposto positivamente a tale interrogativo essendo ivi postulato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il giudice dell’esecuzione, quando sia investito da richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo incluso nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, deve deliberare sulla stessa anche quando sia stata contestualmente proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare, poichè la sospensione dell’esecuzione che consegue all’eventuale accoglimento della prima richiesta ha effetto assorbente e prevalente rispetto alla istanza di restituzione nel termine, atteso che alla declaratoria di sospensione dell’esecuzione consegue di diritto una nuova decorrenza del termine per impugnare ex art. 670, comma primo, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice dell’esecuzione, ai sensi del comma terzo dell’articolo 670 del codice di rito, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione e in tal caso la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una situazione processuale di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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