Costituisce principio condiviso e consolidato in giurisprudenza che il “dies a quo” del termine per la presentazione del ricorso non può essere quello della pubblicazione del bando, decorrendo non tanto dalla conoscenza dell’esistenza dell’atto ma del suo contenuto ed dei suoi essenziali elementi costitutivi, onde poterne valutare la legittimità e dedurre motivi specifici d’impugnativa, quindi dell’effettiva e piena conoscenza delle clausole dello stesso lesive; con la conseguenza che, se gli adempimenti pubblicitari non sono stati completi, non può operare la presunzione legale di conoscenza della lesività del bando.
Le clausole sopra indicate non risultano essere riportate sull’estratto del bando di gara pubblicato sulla G.U., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 125 del 27.10.2010, allegata in copia al ricorso di primo grado e pertanto la censura in esame non può essere positivamente condivisa perché il termine per la loro impugnazione non decorreva dall’epoca di pubblicazione del bando ma da quella della piena conoscenza delle clausole stesse.
Tratto dalla decisione numero 3251 del 31 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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