Salvi i provvedimenti del Garante
Per semplificare l’applicazione della norma – si legge in un comunicato dell’8 agosto 2018 dello stesso Consiglio dei Ministri – si è deciso di agire novellando il codice della privacy attualmente vigente (D.Lgs. n. 196/2003), nonostante il citato Regolamento Ue abbia cambiato di fondo la prospettiva e l’approccio alla tutela della privacy, introducendo, tra l’altro, il principio dell’accountability.
Per una maggior continuità, si è inoltre scelto di far salvi, per un periodo transitorio, i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi, nell’attuale configurazione, nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.
Ispezioni e sanzioni alle imprese, a pieno regime tra 8 mesi
In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. A tal proposito, si è pensato ad un periodo di 8 mesi per l’attuazione a pieno regime dei poteri di indagine affidati al Garante privacy. In particolare, le Commissioni parlamentari hanno chiesto una sorta di moratoria per l’attività ispettiva e sanzionatoria (con conseguente spesso pesanti), sulla scia di quanto avvenuto in altri Paesi d’Europa, come ad esempio la Francia.
Adempimenti semplificati per le Pmi, dati sulla salute e nuove fattispecie penali
Il presente Decreto, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, conferma la possibilità di una semplificazione degli adempimenti per le Pmi – com’è d’altra parte indirizzato lo stesso Regolamento Ue – la cui individuazione è affidata ai provvedimenti del Garante privacy.
Ed ancora, è prevista l’adozione di disposizioni specifiche per la disciplina dei dati relativi alla salute, demandate, anche qui, ai provvedimenti del Garante. Sono infine introdotte alcune fattispecie penali, in caso di comunicazione e diffusione illecita di dati riferibili a un numero rilevante di persone e di acquisizione fraudolenta di dati.
Si segnala tuttavia che per un’analisi più esaustiva delle novità introdotte, è necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta ufficiale.
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