“Decreto Aiuti bis”: nuove misure per lavoratori, imprese e famiglie

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Nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto è stato pubblicato il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Facendo seguito al Decreto Aiuti (Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91), il cd. Decreto “Aiuti bis” attiva una serie di misure negli ambiti di energia, politiche sociali e industriali, al fine di contrastare di effetti economici della crisi internazionale.

      Indice

  1. Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas
  2. Estensione a ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum
  3. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
  4. Rifinanziamento del Fondo per “bonus trasporti”
  5. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei prestatori di lavori dipendente
  6. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022
  7. Misure in favore di enti locali
  8. Altre misure

1. Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

La misura introdotta all’articolo 1 prevede che per il 4° trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, e inoltre la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, saranno rideterminate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro il 30 settembre 2022, con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, fino a concorrenza di 2.420 milioni di euro per l’anno 2022, globalmente tra elettricità e gas.

2. Estensione a ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum

La misura disciplinata all’articolo 22 del decreto-legge cd. Aiuti Bis, e già prevista dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti, viene così dettagliata:

  • l’indennità una tantum di 200 euro in favore dei lavoratori dipendenti, introdotta dall’art. 31 del Decreto cd. Aiuti, viene riconosciuta pure ai prestatori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno fruito dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 121, L. n. 234/2021), siccome interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
  • l’indennità contemplata dall’art. 32, c. 1, del Decreto Aiuti viene estesa in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, e inoltre di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (invece del 30 giugno 2022);
  • l’indennità di 200 euro di cui all’art. 32, c. 12, del Decreto Aiuti viene riconosciuta finanche in favore dei collaboratori sportivi.

3. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi

All’articolo 23 il decreto prevede l’incremento delle risorse del Fondo istituito in favore dei lavoratori autonomi nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal Decreto Aiuti (art. 33), innalzando la dotazione finanziaria a 600 milioni di euro per il 2022.

4. Rifinanziamento del Fondo per “bonus trasporti”

L’articolo 27 prevede l’implementazione del Fondo dedicato al sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 35, Decreto Aiuti), con previsione di una dotazione di 180 milioni di euro per l’anno 2022.

5. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei prestatori di lavori dipendente

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’articolo 20 prevede che l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, c. 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022), verrà incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità della misura, rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022

Con l’obiettivo di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, l’articolo 21 prevede l’anticipazione al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (di cui all’art. 24, c. 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41). Nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ognuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, viene riconosciuto in via transitoria un incremento, solamente per dette mensilità, pari a 2 punti percentuali.

7. Misure in favore di enti locali

Il decreto stanzia risorse in favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari, per un totale di 400 milioni di euro, in favore di comuni, città metropolitane e province, prevedendo anche la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Inoltre, vengono stanziate risorse per sostenere la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

8. Altre misure

Il provvedimento prevede altresì:

  • proroghe dei crediti di imposta alle imprese per l’acquisto di gas ed energia,
  • ulteriori misure in materia di agevolazioni alle imprese e di investimenti in aree di interesse strategico,
  • il rifinanziamento dei contratti di sviluppo industriale,
  • il rafforzamento del congegno di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del PNRR, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa,
  • misure per contrastare in modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.

 

Avv. Biarella Laura

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