Decreto ambiente: via libera al d.l. 17 ottobre 2024, n. 153

Approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge n. 153/2024, che reca disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese.

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, che reca “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.

Indice

1. Il testo originario del Decreto Ambiente


Il testo originario del D.L. 153/2024 prevede disposizioni in ambito di:

  • snellimento e razionalizzazione di valutazioni e autorizzazioni ambientali;
  • garanzia di certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi;
  • gestione della crisi idrica;
  • promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali;
  • semplificazione delle bonifiche dei siti orfani;
  • istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il Sito di Interesse Nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara;
  • censimento e monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo;
  • programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico;
  • funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica;

2. La discussione parlamentare e le aggiunte


Durante l’esame parlamentare sono state introdotte norme sui valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica e alcune disposizioni relative agli investimenti nell’ambito del Piano Mattei. A seguito delle modifiche il testo si compone di 14 articoli:

  • l’articolo 1 novella il T.U. Ambiente (D.lgs. 152/2006) in merito alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione dei procedimenti, anche tramite una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi. Si condiziona la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti di competenza statale e per quelli di competenza regionale, a quanto disposto dal decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Precisa che il rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) spetta al competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, interviene sul novero dei progetti cui la Commissione tecnica VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, deve dare precedenza, demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto col Ministro della cultura e col Ministro delle infrastrutture e trasporti, la definizione dei progetti strategici per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC da considerarsi prioritari in sede di valutazione ambientale, indicando una serie di progetti da considerare prioritari nelle more della sua adozione.
  • L’articolo 2 abroga le disposizioni che prevedono e disciplinano l’adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, vieta, salvo alcune eccezioni, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, fissa taluni criteri di cui l’amministrazione competente deve tenere conto, riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi, interviene sulla disciplina del c.d. “gas release”, meccanismo finalizzato a incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas, interviene, anche mediante una serie di proroghe, sulla normativa adottata all’indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas, la quale ha assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita;
  • l’articolo 3 estende i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque. Si introducono inoltre disposizioni specifiche inerenti ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo della società (Acquedotto pugliese Spa) nonché il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società (Acquedotto pugliese Spa) in favore di alcuni comuni pugliesi.
  • l’articolo 4 reca disposizioni in materia di economia circolare, intervenendo sulla disciplina del gruppo di lavoro dedicato all’economia circolare e istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, modificando il T.U. Ambiente con riguardo al Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali e intervenendo sulla disciplina del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. Si introducono modifiche alla legge n. 60/2022, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge “Salva Mare”);
  • l’articolo 5 novella il d.l. n. 109/2018 che aveva introdotto disposizioni urgenti per la città di Genova, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del ponte Morandi, per garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario;
  • l’articolo 5-bis differisce i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal d.lgs. n. 36/2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica e disciplina la decorrenza dell’efficacia dei citati differimenti nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere;
  • l’articolo 6 introduce misure di semplificazione e accelerazione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, volte a valorizzare il rapporto tra il proponente e l’ARPA territorialmente competente e a consentire l’approvazione congiunta da parte dell’autorità competente dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, e del progetto degli interventi;
  • l’articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l’attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara e istituisce una struttura di supporto al commissario straordinario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale;
  • l’articolo 8 prevede l’obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo. Si prevede inoltre che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d’Aosta e i Presidenti delle province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 9 prevede la priorità per l’inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di determinati progetti, finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, il cui inserimento è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale;
  • l’articolo 10 reca disposizioni sulle amministrazioni che operano nel settore della sicurezza energetica;
  • l’articolo 10-bis novella alcune disposizioni relative agli investimenti nell’ambito del Piano Mattei;
  • l’articolo 11 reca le disposizioni finanziarie riferite al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge;
  • l’articolo 12 dispone che il d.l. in disamina entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

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Avv. Biarella Laura

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