Decreto anti-violenze sui sanitari: novità in materia penale

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È stato pubblicato il 1° ottobre del 2024 sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge, 1° ottobre 2024, n. 137, che prevede misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
In particolare, come vedremo da qui a breve, siffatta normativa, da un lato, “introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”[1], dall’altro, modifica l’art. 380 cod. proc. pen. che, come è noto, regolamenta l’arresto obbligatorio in flagranza, includendo, oltre l’illecito penale appena menzionato, anche un’altra fattispecie criminosa, ossia quella di cui all’art. 583-quater cod. pen., disponendosi al contempo l’arresto in flagranza differita per due tipologie di condotte devianti, oltre ad essere chiarito cosa si deve acclarare per la configurabilità di tale misura pre-cautelare. All’approvazione del Decreto abbiamo dedicato l’articolo “Decreto anti-violenze sui sanitari: approvazione dal CdM”.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di illustrare brevemente codeste novità normative.
Per una visione completa e approfondita di queste novità e del loro impatto, consigliamo il volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024 -Dopo la Riforma Cartabia”

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Indice

1. Il “nuovo” art. 635, co. 3, cod. pen. nel decreto anti-violenze sui sanitari


L’art. 1, co. 1, decreto legge, 1 ottobre 2024, n. 137 stabilisce, in seno all’art. 635 cod. pen., che, come è risaputo, contempla il delitto di danneggiamento, un ulteriore comma attraverso il quale, come evidenziato già in precedenza, si introduce una ulteriore ipotesi di reato, vale a dire il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Difatti, tale articolo dispone in tal senso quanto segue: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.»”.
Dunque, procedendo ad una prima sommaria disamina di questa norma incriminatrice, va prima di tutto rilevato come si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.
Premesso ciò, va osservato in secondo luogo che tale illecito penale può essere compiuto solo all’interno o nelle pertinenze e, quindi, nelle vicinanze, di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private.
Oltre questo, è richiesto un ulteriore elemento, ossia che la condotta, che esamineremo da qui a breve, sia commessa con violenza alla persona o con minaccia (e, dunque, con la prospettazione di un male ingiusto e futuro) ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater cod. pen. che, come è notorio, statuisce quanto segue: “Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo”.
Compresi pertanto “gli ambiti” entro i quali il reato in questione può essere commesso, passando ad esaminare la condotta materiale, essa si sostanzia nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.
È sufficiente quindi che sia compiuta una di queste condotte per potersi ritenere configurabile l’illecito penale de quo.
Il reato in questione, di conseguenza, è di natura commissiva, sostanziandosi tutte queste condotte in un facere.
Detto questo, la pena, come appena visto, varia da due a cinque anni e, pertanto, può applicarsi la particolare tenuità del fatto (purché ricorrano i presupposti previsti dall’art. 131-bis cod. pen.).
Precisato ciò, è da ultimo contemplata un’aggravante (ovviamente speciale) ad effetto comune (poiché si prevede semplicemente che la pena è aumentata, il che implica un incremento della pena sino ad un terzo) allorché il fatto è commesso da più persone riunite laddove, per “persone riunite”, richiamando quanto affermato dalla Cassazione per precetti normativi analoghi, può osservarsi che: 1) la “circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, di natura oggettiva, richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”[2]; 2) l’“aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell’azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza”[3]; 3) ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, “è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse”[4]. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La modifica apportata all’art. 380 cod. proc. pen.


Sul versante processualpenalistico, una prima modifica da doversi segnalare, come già enunciato nella parte introduttiva di questa scritto, riguarda l’art. 380 del cod. proc. pen..
Infatti, l’art. 2, co. 1, lettera a), decreto legge, 1 ottobre 2024, n. 137 interviene su tale disposizione codicistica nei seguenti termini: “Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale; a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale;»”.
Quindi, alla luce di codesto innesto legislativo, “l’arresto [obbligatorio] in flagranza viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”[5].

3. Il “nuovo” art. 382-bis cod. proc. pen.


In riferimento all’art. 382-bis cod. proc. pen., recentemente introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 10, co. 1, legge, 24 novembre 2023, n. 168, il quale disciplina l’arresto in flagranza differita, il decreto qui in commento interviene anche su di esso.
Invero, l’art. 2, co. 1, lettera b), decreto legge, 1° ottobre 2024, n. 137 dispone a tal riguardo quanto sussegue: “all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché’ di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».”.
Quindi, alla luce di tale comma, per un verso, è adesso previsto “l’arresto in flagranza differita per: i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio; i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture”[6], per altro verso, è ora stabilito che, ai “fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto”[7].

Note


[1] Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 97 del 27 settembre del 2024, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-97/26672.
[2] Cass. pen., sez. II, 23/11/2023, n. 3124.
[3] Cass. pen., sez. II, 8/11/2023, n. 46221.
[4] Cass. pen., sez. V, 20/02/2020, n. 12743.
[5] Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 97 del 27 settembre del 2024, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-97/26672.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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