In G.U. il decreto di attuazione PNRR – D.l. 2 marzo 2024, n. 19

In Gazzetta Ufficiale il Decreto recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

Indice

1. La struttura del decreto

Il Decreto (consultabile per intero in Gazzetta Ufficiale) si compone di ben 46 articoli e 3 allegati che vanno a ricomprendere diversi ambiti dell’amministrazione pubblica.
Nello specifico:

  • Il Titolo I – Governance per il PNRR e il PNC ricomprende 10 articoli che fanno parte del Capo I – Misure per l’attuazione del PNRR;
  • Il Titolo II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC è suddiviso in: Capo I – Misure di semplificazione amministrativa che va dall’art. 11 all’art. 12; Capo II – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito (artt. 13-16); Capo III – Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (artt. 17-18); Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 19); Capo V – Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione (artt. 20-21); Capo VI – Disposizioni urgenti in materia di giustizia (artt. 22-27); Capo VII – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (art. 28); Capo VIII – Disposizioni urgenti in materia di lavoro (artt. 29-31); Capo IX – Disposizioni urgenti in materia di investimenti (artt. 32-41); Capo X – Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute (artt. 42-44);
  • Il Titolo III – Disposizioni finali e di coordinamento comprende il Capo I – Disposizioni finali (artt. 45-46).

2. Sintesi delle misure più rilevanti

In sintesi, alcuni dei punti più rilevanti del decreto sono quelli che prevedono misure per il reclutamento e la stabilizzazione del personale nell’amministrazione della giustizia, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi al personale, oltre a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa.
Vi sono diverse misure anche in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro come, ad esempio, la c.d. patente a crediti, obbligatoria per chi intenda operare nell’ambito di cantieri edili.
Per ciò che concerne l’ambito dell’istruzione, è previsto un potenziamento dell’istruzione terziaria a carattere professionalizzante. Nello specifico si punta a “rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell’innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy“.
Per quanto riguarda l’ambito della giustizia, è prevista la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato almeno ventiquattro mesi continuativi e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026 “previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con possibilità di scorrimento fra i distretti“.
Inoltre, sono previsti incentivi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti.
È stato autorizzato il ministero dell’Economia a bandire un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari.
Sono introdotte anche modifiche al pignoramento di crediti verso terzi intervenendo sul codice di procedura civile. Nello specifico, all’articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per icrediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta’ per i crediti superiori a 3.200,00 euro“. Mentre dopo l’articolo 551, è inserito il seguente: “Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). – Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma”.

3. Disposizioni in materia penale

In materia penale, il d.l. 2 marzo 2024, n. 19 prevede anche delle modifiche in materia penale e di procedura penale.
Ad esempio, all’art. 3 – (Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione) prevede che “all’art. 512-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni“.
All’art. 22 – (Disposizioni urgenti in materia di personale) prevede che All’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione,»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria
“.
All’art. 27 – (Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa) prevede che al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 92:
1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
2) al comma 2, le parole: «nell’ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
b) all’articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

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Riccardo Polito

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