Decreto Carceri: al via l’esame al Senato del ddl

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E’ previsto per martedì 9 luglio alle 14,50 l’avvio in Commissione Giustizia del Senato, dell’esame del d.d.l. di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. Assunzione di agenti e dirigenti carcerari. L’operatività del Tribunale per la famiglia slitta di un anno. Inserito il reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”.

Indice

1. L’iter del Decreto Carceri


Il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, già presentato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica, dal 9 luglio è all’esame della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Il testo è stato licenziato il 3 luglio dal Consiglio dei Ministri.

2. Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria


Per incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell’esecuzione penale esterna, il testo autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ogni anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto, e per un numero massimo di 500 unità per l’anno 2025 e altre 500 unità per l’anno 2026.

3. Assunzione dirigenti penitenziari


Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria e per garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario viene aumentata di 30 unità di dirigente penitenziario.

4. Interventi in materia di liberazione anticipata


All’articolo 656 del codice di rito penale, dopo il comma 10 è aggiunto il 10-bis: “Fermo il disposto del comma 4-bis, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell’ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione”. Inoltre, all’articolo 54, comma 2, della legge n. 354/1975, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite da: «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate». Infine, l’articolo 69-bisdella legge n. 354/1975, viene sostituito da un nuovo articolato sul procedimento in materia di liberazione anticipata.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in disamina, con regolamento, devono essere apportate le modifiche necessarie a prevedere:
1. Che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio ex articolo 54 della legge n. 354/1975, sia adeguato alle nuove previsioni dell’articolo 5;
2. Che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall’articolo 69-bis, comma 2, legge n. 354/1975;
3. Che il direttore dell’istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari ai fini dell’articolo 54 della legge n. 354/1975 in tutti casi in cui è richiesto l’accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

5. Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario


Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, devono essere apportate al D.P.R. n. 230/200, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:
1. All’articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all’articolo 37;
2. All’articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all’articolo 39.

6. Strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti


Per semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, viene istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale. L’elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento perla giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l’aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. Per l’iscrizione nell’elenco le strutture residenziali garantiscono, oltre a una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

7. Indebita destinazione di denaro o cose mobili


Nel codice penali è inserita una nuova fattispecie di reato, ai sensi della quale “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

8. Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri


Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d’Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l’obbligo di accantonamento da parte della Banca d’Italia.

9. Posticipazione operatività Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie


All’articolo 49, comma 1, della riforma Cartabia penale (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) le parole “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”.

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Avv. Biarella Laura

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