È possibile la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale, nonostante che tali oneri non siano stati tempestivamente eseguiti. Lo prevede l’art. 2, co. 1, del D.L. 16/2012, decreto sulle semplificazioni fiscali, in vigore dal 2 marzo Tuttavia, per accedere comunque al beneficio la violazione non deve essere stata constatata né tantomeno devono essere stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente, autore dell’inadempimento, abbia avuto formale conoscenza.
Si richiede inoltre che il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi, contestualmente all’assolvimento dell’adempimento, la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Quanto alle modalità del pagamento, la sanzione dovrà essere versata tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
Altra norma di semplificazione che rileva è quella contenuta nel successivo comma 8 del citato art. 2, che modica l’obbligo di comunicazione delle “operazioni con paradisi fiscali”, intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nella “black list” (Repubblica di San Marino, Svizzera, Singapore, Malysia, ecc.). Tale obbligo è previsto dall’art. 1, co. 1, D.L. 40/2010, conv. con L. 73/2010. La norma, si ricorda, al fine di contrastare le frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, stabilisce per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in “Paesi black list” . Ora, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali è eliminato l’obbligo di comunicazione se l’importo dell’operazione effettuata è al di sotto della soglia dei 500 euro.
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