È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’11 ottobre scorso il decreto-legge, 11 ottobre 2024, n. 145 (d’ora in poi menzionato come d.l. n. 145 del 2024), recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, altrimenti noto come “decreto flussi”.
In particolare, in tale atto avente forza di legge, sono previste, nel capo V, oltre a talune disposizioni di contrasto al lavoro sommerso, pure dei precetti normativi finalizzati a tutelare i lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e, quindi dei seguenti illeciti penali: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), tratta di persone (art. 601 cod. pen.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).
Orbene, fermo restando che siffatte disposizioni sono state varate dal Governo per “combattere il fenomeno del caporalato e, più in generale, forme di sfruttamento dei lavoratori mediante modalità non rispettose dei diritti fondamentali dell’uomo” [1], stante l’evidente cointeressenza di codeste statuizioni di legge con la commissione di fatti penalmente rilevanti, si ritiene utile procedere ad una prima disamina in ordine a quanto prevedono siffatte novità normative. Per approfondire il tema dell’immigrazione consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
Al Decreto Flussi abbiamo dedicato l’articolo “Decreto Flussi 2024: il testo in Gazzetta Ufficiale (scaricabile in PDF)“
Indice
1. Il “nuovo” art. 18-ter del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286
L’art. 5, co. 1, lettera c), d.l. n. 145 del 2024 prevede “il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con la dicitura “casi speciali” [2], attraverso l’introduzione, in seno al d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286, di un precetto normativo, vale a dire l’art. 18-ter, intitolato “Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, che dispone quanto sussegue: “1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. 2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all’autorità giudiziaria o al questore dall’Ispettorato nazionale del lavoro, quest’ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno. 3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all’articolo 603 -bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico. 6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno”.
Quindi, alla luce di quanto previsto in codesto dettato normativo, va prima di tutto osservato che le condizioni “per il rilascio del titolo sono: – accertamento di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del codice penale[3]; – collaborazione del lavoratore straniero all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili”[4], fermo restando che, in presenza di queste condizioni, “il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento”[5].
Ciò posto, pur tuttavia, la “procedura ora descritta si arricchisce di un passaggio qualora le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all’autorità giudiziaria o al questore dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro”[6] atteso che, in “tal caso, l’Ispettorato stesso esprime un parere anche in merito all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno”[7].
Chiarito anche tale aspetto, va altresì fatto presente che, sempre alla stregua di quanto preveduto da siffatta disposizione legislativa, codesto permesso di soggiorno “ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia”[8] e consente “l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età”[9], fermo restando che del “rilascio del permesso di soggiorno è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”[10].
“Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, TUI, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi”[11].
Ad ogni modo, tale permesso di soggiorno può essere revocato nei seguenti casi: 1) “in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”[12]; 2) “quando nei confronti dello straniero sia stata pronunciata una sentenza, anche non definitiva, di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale[13], per il delitto di cui all’articolo 603-bis del codice penale”[14]; 3) “nei casi di cui al successivo articolo 7, comma 1”[15] (che vedremo da qui a breve).
Ciò posto, va infine rilevato che, in “attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno”[16].
Ricapitolando dunque per somme linee quanto sin qui esposto, per effetto della norma qui in commento, viene introdotto “un nuovo permesso di soggiorno per “casi speciali” in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui al nuovo articolo 18-ter TUI”[17], estendendosi in particolare “l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall’art. 18 comma 3-bis del T.U.I. anche al delitto di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)”[18], nonché prevedendosi al contempo “che il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria, rilasci con immediatezza dalla richiesta, un permesso di soggiorno, recante la dicitura “casi speciali”, al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di lavoratore straniero sul territorio nazionale”[19].
Terminata la disamina di questa disposizione legislativa, va da ultimo evidenziato che sono state anche “apportate le necessarie modifiche di coordinamento normativo”[20].
Difatti, le lettere a), a b) e d), dell’art. 5, co. 1, d.l. n. 145 del 2024 dispongono a tal proposito rispettivamente quanto segue: “(…) all’articolo 10 bis, al comma 6, dopo le parole: «articoli 18, 18 -bis » sono inserite le seguenti: «18 -ter ,» e le parole: «22, comma 12 -quater » sono soppresse; (…) all’articolo 18, al comma 3 -bis, le parole: «articoli 600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»”; “all’articolo 22: 1) al comma 12 -bis , lettera c) , le parole: «di particolare sfruttamento» sono soppresse; 2) i commi 12 -quater , 12 -quinquies e 12 -sexies sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all’articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto”.
Tal che ne consegue che: I) è adesso preveduto che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche ove sia rilasciato il permesso di soggiorno preveduto da questo articolo 18-ter con contestuale soppressione dell’art. 22, co. 12-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 (abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera d), numero 2), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145) il quale prevedeva quanto segue: “Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno”; II) è ora sancito che, pure per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo (vale a dire l’art. 18, co. 6-bis, d.lgs. n. 286 del 1998[21]), vittime del reato previsto dall’art. 602 cod. pen. (“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”), si applica, come recita questo comma 3-bis dell’art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, “sulla base del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 228 del 2003[22] e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento”; III) sempre in riferimento all’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, da un lato, è ora preveduto che le pene per il fatto previsto dal comma 12[23] sono aumentate da un terzo alla metà laddove i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale, non essendo più richiesto che queste condizioni siano definibili condizioni di particolare sfruttamento, dall’altro, oltre a disporsi l’abrogazione dei commi 12-quater[24], 12-quinquies[25] e 12-sexies[26], si stabilisce, come appena visto, che ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all’articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto (il che conferma come si tratti di una disposizione di mero coordinamento normativo). Per approfondire il tema dell’immigrazione consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
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2. Le misure di assistenza
Oltre a regolare il permesso di soggiorno di cui sopra, la normativa qui in commento si premura di garantire il titolare di siffatto permesso attraverso il varo di apposite misure di assistenza.
Si tratta in particolare di “misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo” [27], regolate dall’art. 6 del d.l. n. 145 del 2024 nei seguenti termini: “1. A seguito della comunicazione di cui all’articolo 18-ter , comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter , può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter . Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[28] è incrementato di 180.000 euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117[29]. 2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l’anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[30]. 3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell’assegno di inclusione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023[31], per i quali non trova applicazione l’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023[32]. 4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte: a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all’articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni; c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale. 5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all’articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998”.
Dunque, alla stregua di quanto preveduto da codesto precetto normativo, l’ammissione a siffatte misure avviene “a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter” [33], e la loro durata non può essere superiore “a quella del richiamato permesso di soggiorno” [34], fermo restando che esse “non possono
essere disposte: a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all’articolo 10 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni; c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale”[35].
Ad ogni modo, le disposizioni prevedute da questo articolo “trovano applicazione anche nei confronti dei parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore” [36].
Ciò posto, va da ultimo fatto presente, per un verso, che la “specificazione, l’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura””[37], tenuto conto che il “programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)”[38], per altro verso, che è “altresì prevista la possibilità di beneficiare dell’assegno di inclusione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 4 maggio, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in deroga al possesso dei requisiti di residenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”[39].
Ciò posto, dal canto suo, l’art. 7 del decreto legge qui in commento individua “le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure di assistenza di cui al precedente articolo 6”[40], essendo ivi stabilito quanto segue: “1. Le misure di assistenza di cui all’articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze: a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all’ammissione del programma di cui al medesimo articolo 6; b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) la rinuncia espressa alle misure
2. Le misure di assistenza di cui all’articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro”.
Va da sé pertanto che, per effetto di questo dettato normativo, le misure di assistenza in questione “sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze: – la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all’ammissione del programma di cui all’articolo 6; – la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; – la rinuncia espressa alle misure; – nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro” [41].
3. Vigilanza, tutela e protezione
L’art. 8 del d.l. n. 145 del 2024, intitolato “Vigilanza, tutela e protezione”, dispone quanto segue: “1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 18 -ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133. 2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all’articolo 6”.
Di conseguenza, alla luce di tale previsione normativa, è previsto, da una parte, che, “in caso di rilascio del permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) – introdotto dal presente decreto – alla vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possono essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83”[42], dall’altra, che “ai titolari del menzionato permesso di soggiorno possono applicarsi anche le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti: in tal caso non si applicano le misure di assistenza, regolamentate dall’articolo 6 del presente decreto”[43].
Ebbene, come emerge nella relazione tecnica, la “disposizione in esame ha prevalentemente carattere ricognitivo, orientando, rispetto al caso di rilascio del citato permesso di soggiorno, una prassi applicativa di misure di protezione e vigilanza, nonché di protezione dei testimoni di giustizia, già seguita ai sensi della legislazione vigente”[44] e, dunque, tale “intervento non determina innovazioni sostanziali, tenuto conto che la medesima prassi sarà applicata laddove ricorrano i requisiti già previsti dalla normativa di settore”[45].
4. Gratuito patrocinio
In materia di gratuito patrocinio, va rilevato che l’art. 9 del d.l. n. 145 del 2024 prevede quanto sussegue: “1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all’articolo 76, comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall’articolo 603 -bis del codice penale, che contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.»”.
Di conseguenza, alla luce di codesto innesto legislativo, è ora disposto “che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all’articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all’individuazione dei responsabili è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dal citato decreto previsti come condizione per l’ammissione al predetto beneficio” [46].
5. Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Infine, l’art. 10 del d.l. n. 145 del 2024 statuisce quanto segue: “1. All’articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «né superiore a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 60.000»”.
Ebbene, in virtù di codesta modificazione, “si innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 – da euro 50.000 ad euro 60.000 – uniformandosi, in tal modo, agli aumenti già intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali dal medesimo articolo, aumentate nella stessa misura del 20% in forza delle modifiche apportate dall’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024)” [47].
Note
[1] Relazione illustrativa riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 11.
[2] Ibidem, p. 11.
[3] Secondo il quale: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
[4] Relazione illustrativa riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 12.
[5] Ibidem, p. 12.
[6] Ibidem, p. 12.
[7] Ibidem, p. 12.
[8] Ibidem, p. 12.
[9] Ibidem, p. 12.
[10] Ibidem, p. 12.
[11] Ibidem, p. 12.
[12] Ibidem, p. 12.
[13] Per cui: “1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta”.
[14] Relazione illustrativa riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 12.
[15] Ibidem, p. 12.
[16] Ibidem, p. 12.
[17] Relazione tecnica riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 38.
[18] Ibidem, p. 38.
[19] Ibidem, p. 38.
[20] Relazione illustrativa riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 11.
[21] Ai sensi del quale: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo”.
[22] Secondo cui: “1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia. 2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. 2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
[23] Per il quale: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
[24] Secondo cui: “Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno”.
[25] Alla stregua del quale: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”.
[26] Per cui: “Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura ‟casi speciali” , consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo”.
[27] Relazione tecnica riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 38 e p. 39.
[28] Secondo il quale: “1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l’anno 1997, in lire 58.000 milioni per l’anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l’anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione europea, che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l’esame, l’erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. 2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l’immigrazione, con particolare riguardo all’effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l’erogazione di contributi agli enti locali per l’attuazione del programma. 3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l’intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000”.
[29] Per cui: “1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l’attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2019”.
[30] Ai sensi del quale: “1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l’anno 1997, in lire 58.000 milioni per l’anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l’anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione europea, che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l’esame, l’erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. 2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l’immigrazione, con particolare riguardo all’effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l’erogazione di contributi agli enti locali per l’attuazione del programma. 3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l’intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000”.
[31] Secondo cui: “1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. 2. L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.
[32] Per il quale: “I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 1) cittadino dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; 3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) un valore dell’indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare; 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo”.
[33] Relazione illustrativa riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 12.
[34] Ibidem, p. 12.
[35] Ibidem, p. 12 e p. 13.
[36] Ibidem, p. 13.
[37] Ibidem, p. 13.
[38] Ibidem, p. 13.
[39] Ibidem, p. 13.
[40] Relazione tecnica riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 39.
[41] Relazione illustrativa riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 13.
[42] Relazione tecnica riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 39.
[43] Ibidem, p. 39 e p. 40.
[44] Ibidem, p. 40.
[45] Ibidem, p. 40.
[46] Relazione illustrativa riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 14.
[47] Relazione tecnica riguardante la Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, 11 ottobre 2024, in camera.it, p. 40.
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