Decreto giustizia: le novità in materia di procedura penale

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge, 29 novembre 2024, n. 178, in cui sono previste misure urgenti in materia di giustizia.

Allegati

È stato pubblicato il 29 novembre del 2024 sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge, 29 novembre 2024, n. 178 (d’ora in poi: decreto legge n. 178 del 2024) in cui sono previste misure urgenti in materia di giustizia.
Orbene, tra le misure ivi stabilite, si segnalano anche alcune con cui è stato emendato il codice di procedura penale, oltre che essere stata inserita una norma attuativa sempre in subiecta materia.
Difatti, l’art. 7 del decreto legge n. 178 del 2024, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici”, ha modificato diverse disposizioni del codice di rito penale per tale scopo oltre che, come appena scritto, introducendo un precetto normativo attuativo sempre concernente il codice di procedura penale.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni.

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Indice

1. La modifica apportata dal decreto giustizia all’art. 275-bis cod. proc. pen.


La prima disposizione legislativa, ad essere stata emendata dal decreto legge in questione, è l’art. 275-bis del codice di procedura penale, intitolato “Particolari modalità di controllo”.
Difatti, l’art. 7, co. 1, lett. a), decreto legge n. 178 del 2024, ha modificato codesto precetto normativo nei seguenti termini: “all’articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;”.
Quindi, alla luce di tale innesto legislativo, è adesso preveduto che il giudice, nel prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando deve disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, deve procedere ad un previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria, anche con riferimento alla fattibilità operativa di siffatte procedure. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. La modificazione disposta dal decreto giustizia per l’art. 276 cod. proc. pen.


L’art. 7, co. 1, lett. b), decreto legge n. 178 del 2024, invece, ha emendato l’art. 276 cod. proc. pen., intitolato “Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte”, nella seguente maniera: “all’articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento»;”.
Dunque, alla luce di codesto inserimento normativo, è ora disposto che il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità, pure quando vi siano una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis cod. proc. pen..

3. I cambiamenti apportati dal decreto giustizia agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen.


Sulla falsariga di quanto già preveduto per l’art. 275-bis cod. proc. pen., l’art. 7, co. 1, lett. c) e lett. d), decreto legge n. 178 del 2024 interviene in maniera analoga anche per quanto riguarda l’art. 282-bis cod. proc. pen. (che, come è noto, disciplina l’allontanamento dalla casa familiare) e l’art. 282-ter cod. proc. pen. (il quale, come è altrettanto risaputo, norma il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), stabilendo quanto sussegue: “all’articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»; (…) all’articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,».”.
Di conseguenza, in virtù di codesti innesti legislativi, in relazione ad ambedue siffatte misure cautelari, è adesso preveduto che il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, pure qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità operativa delle modalità di controllo regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter cod. proc. pen..

4. Il “nuovo” art. 97-ter disp. att. cod. proc. pen.


Da ultimo, l’art. 7, co. 2, decreto legge n. 178 del 2024 introduce una disposizione attuativa del codice di procedura penale, statuendo quanto segue: “Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 97-bis è inserito il seguente: «Art.  97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). – 1 Quando svolge l’accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.  2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all’autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.».”.
Pertanto, alla luce di quanto preveduto da siffatta norma attuativa, è ora disposto che: 1) nel procedere all’accertamento della fattibilità tecnica e operativa, previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, riguardante la verifica della possibilità di attivare e utilizzare correttamente i mezzi elettronici o altri strumenti tecnici per il controllo dell’imputato, la polizia giudiziaria, con il supporto di operatori della società incaricata dei servizi tecnici, deve effettuare questa verifica senza ritardo, entro 48 ore, fermo restando che la verifica in questione comprende l’analisi delle caratteristiche dei luoghi (come distanze, copertura di rete, qualità della connessione, e tempi di trasmissione dei segnali) e la gestione dei mezzi tecnici per valutare l’efficacia del controllo nel monitorare l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato; 2) la polizia giudiziaria deve trasmettere all’autorità giudiziaria, entro 48 ore, il rapporto che, accertando la fattibilità tecnica e operativa delle modalità di controllo, deve consentire all’autorità di valutare le opportune decisioni, incluse eventuali misure cautelari aggiuntive, anche più gravi.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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