La Legge 3 agosto 2009 n. 102 ha convertito in legge il D. L. 78/2009, in vigore dal 1° luglio 2009.
L’art. 17, comma 30, prevede che devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli "atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni" nonché "gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266". Per tali controlli, è competente la sezione centrale di controllo di legittimità.
Il controllo preventivo si svolge nei modi previsti dall’art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
L’art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 prevede che: "I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo nel termine dl trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l’ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi".
Poiché, nel caso in esame, è già stabilita per legge la competenza della sezione centrale di controllo, il termine per l’efficacia del provvedimento è esclusivamente di trenta giorni, salva la richiesta di integrazioni formulata dalla medesima sezione centrale con ordinanza istruttoria.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio o ricerca:
1) Per l’individuazione della tipologia di incarichi sottoposti alla disciplina dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e per le modalità di affidamento degli stessi si deve fare riferimento ai Regolamenti in essere presso ciascuna Amministrazione e già trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo di cui all’art. 3, comma 57, della Legge 244/2007;
2) La determinazione di affidamento dell’incarico e approvazione del relativo schema di contratto/convenzione va trasmesso alla sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti;
3) Trascorso il termine di trenta giorni dall’avvenuta trasmissione alla Corte dei Conti, senza che siano pervenute richieste di integrazioni da quest’ultima, l’affidamento diventa efficace, fatti salvi gli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa, ricordando che, limitatamente agli incarichi di consulenza, anche la pubblicazione nel sito internet è requisito di efficacia dell’incarico mentre per le altre tipologie di incarichi, la pubblicazione deve precedere la prima liquidazione del corrispettivo previsto;
L’applicazione della disciplina di cui sopra decorre dal giorno 1 luglio 2009.
Va segnalato, tuttavia, che sussistono orientamenti contrari all’applicazione di tale disposizione agli Enti Locali.
Si parte dalla constatazione dall’abolizione, nei confronti degli Enti Locali, di qualunque forma di controllo preventivo sugli atti svolto da organi esterni, nel rispetto dell’autonomia degli Enti e, pertanto, la disposizione introdotta dal D. L. 78/2009 si applicherebbe esclusivamente dalle amministrazioni periferiche dello Stato.
Tuttavia, anche a voler accogliere, condividendola, la suddetta interpretazione, il tenore letterale della norma non autorizza tale conclusione prima di aver verificato la prassi applicativa che, ovviamente, ad oggi non si è formata. Infatti l’elencazione tassativa contenuta nell’art. 3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, come integrata dal D. L. 78/2009, degli atti sottoposti a controllo preventivo della Corte dei Conti, in ciascuna voce fa espresso riferimento al soggetto che emana l’atto (a) deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri, etc.) mentre nel caso delle lettere f-bis) e f-ter) introdotti dal D. L. 78/2009 non si fa alcun riferimento al soggetto emanante, ma si indicano genericamente gli "atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni" nonché "gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266". Nei commi successivi dello stesso art. 3 della Legge 20/1994 inoltre ci sono espressi riferimenti a Regioni ed Enti Locali.
L’art. 1, comma 9, della Legge 266/2005, peraltro, si riferisce testualmente "alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati"; l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 si riferisce genericamente alle "amministrazioni pubbliche" intese, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. come: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
L’art. 148 del D. Lgs. 267/2000 prevede testualmente che "La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni".
Nei commenti e nelle cosiddette "guide alla lettura" del D. L. 78/2009 finora diffusi da ANCI e UPI, peraltro, si segnala semplicemente l’introduzione della norma, come "di interesse per gli Enti Locali", senza interpretazioni volte ad escluderne l’applicabilità diretta.
Numerose Amministrazioni Locali hanno già trasmesso i provvedimenti di attribuzione di incarichi per il controllo preventivo alla Corte dei Conti. Sarebbe auspicabile una rapida pronuncia chiarificatrice sul reale ambito applicativo della norma.
In attesa dunque di indicazioni diverse, si ritiene opportuno seguire l’interpretazione più aderente al testo della norma, pur auspicando dalla Corte dei Conti una lettura più aderente al sistema generale dei controlli sugli atti come si è affermato negli ultimi quindici anni dopo la soppressione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Locali.
Va segnalato, infine, che l’art. 17, comma 30-quater, del D. L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, ha modificato l’art. 1, comma 1, della Legge 20/1994 prevedendo che: "in ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità".
Ciò significa che per i provvedimenti di attribuzione degli incarichi di cui trattasi, una volta espletato il controllo preventivo di legittimità, il soggetto che ha emanato l’atto non potrà più essere chiamato a rispondere dell’eventuale danno causato anche per colpa grave, ma risponderà solo in caso di dolo.
dott. Carlo Rapicavoli
Direttore Generale della Provincia di Treviso
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