DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156 – Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156 –
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
GU n. 97 del 27-4-2006- Suppl. Ordinario n.102
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 5:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano
ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, nonche’ libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l’interesse culturale
delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento
ministeriale, l’esercizio delle potesta’ previste dall’articolo 128
compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private,
nonche» sono soppresse;
b) al comma 1 dell’articolo 6 dopo le parole: «del patrimonio
stesso» sono inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura».
Art. 2.
Modifiche alla Parte seconda
1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ente e istituto
pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle
raccolte delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di
quelle ad esse assimilabili»;
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «e particolari
caratteristiche ambientali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per
rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o
etnoantropologica,» e le parole: «artistico o storico» sono
soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di
interesse numismatico» sono inserite le seguenti: «che, in rapporto
all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche’ al
contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita’ o di pregio,
anche storico»;
4) al comma 4, lettera l), le parole: «le tipologie di
architettura rurale» sono sostituite dalle seguenti: «le architetture
rurali»;
b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «e gli altri
ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi
decorativi»;
c) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «del presente Titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente Parte»;
2) al comma 6, le parole: «Le cose di cui al comma 3 e quelle
di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al
comma 4 e quelle di cui al comma 5»;
3) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi
giorni dal ricevimento della richiesta.»;
d) all’articolo 14, comma 3, la parola: «o» e’ sostituita dalla
seguente: «e»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo la parola: «Avverso» sono
inserite le seguenti: «il provvedimento conclusivo della verifica di
cui all’articolo 12 o»;
f) all’articolo 17, comma 5, dopo le parole: «beni culturali»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «in ogni sua articolazione»;
g) all’articolo 20, comma 2, dopo le parole: «Gli archivi» sono
inserite le seguenti: «pubblici e gli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13»;
h) all’articolo 21:
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi
dell’articolo 13» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche’ lo
scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle
biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13»;
2) al comma 1, lettera e), le parole: «di soggetti giuridici
privati» sono sostituite dalle seguenti: «privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13»;
3) al comma 4, dopo le parole: «del soprintendente.» e’
aggiunto il seguente periodo: «Il mutamento di destinazione d’uso dei
beni medesimi e’ comunicato al soprintendente per le finalita’ di cui
all’articolo 20, comma 1.»;
4) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i
lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell’autorizzazione, il soprintendente puo’ dettare prescrizioni
ovvero integrare o variare quelle gia’ date in relazione al mutare
delle tecniche di conservazione.»;
i) all’articolo 22:
1) al comma 3, le parole: «Ove la soprintendenza proceda ad
accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove sorga l’esigenza
di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne
da’ preventiva comunicazione al richiedente ed»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo’
diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non
provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente puo’ agire ai sensi dell’articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.»;
l) all’articolo 28, comma 4, le parole: «di opere pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «di lavori pubblici» e le parole:
«dell’opera pubblica» sono soppresse;
m) all’articolo 29:
1) al comma 8 le parole: «previo parere della Conferenza
Stato-regioni» sono soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «previo parere della
Conferenza Stato-regioni» sono soppresse; dopo le parole: «dell’esame
finale,» sono inserite le seguenti: «abilitante alle attivita’ di cui
al comma 6 e avente valore di esame di Stato,»; dopo le parole: «un
rappresentante del Ministero,», sono inserite le seguenti: «il titolo
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che
e’ equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,» ed,
in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta
giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta
documentazione.»;
3) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai
commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici, nonche’ agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e’ acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.»;
4) al comma 11 le parole: «o intese» sono soppresse; dopo le
parole: «possono essere altresi’ istituite,» sono inserite le
seguenti: «ove accreditate,»; e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»;
n) all’articolo 30, comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e’
inviata alla soprintendenza, nonche’ al Ministero dell’interno per
gli accertamenti di cui all’articolo 125.»;
o) all’articolo 37, comma 1, la parola: «immobili» e’ soppressa;
p) all’articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: «Apertura al pubblico degli
immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilita’ del
pubblico ai beni culturali»;
2) al comma 1, le parole: «Gli immobili» sono sostituite dalle
seguenti: «I beni culturali»;
q) all’articolo 44:
1) al comma 1, la parola: «importanza» e’ sostituita dalla
seguente: «pregio»;
2) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’assicurazione puo’ essere sostituita dall’assunzione dei relativi
rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5.»;
r) all’articolo 46, comma 3, la parola: «o» e’ sostituita dalla
seguente: «e»;
s) all’articolo 50, comma 1, le parole: «ed altri ornamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi di edifici»;
t) all’articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «fino a quando non sia
intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del
procedimento di verifica previsto dall’articolo 12» sono sostituite
dalle seguenti: «fino alla conclusione del procedimento di verifica
previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito
negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6»;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «quali testimonianze
dell’identita’ e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive, religiose» sono soppresse;
u) all’articolo 55, comma 2, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente: «a) l’alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica
e la valorizzazione dei beni;»;
v) all’articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sono trascritte su richiesta del
soprintendente nei registri immobiliari»;
z) all’articolo 59, comma 2, lettera c), le parole:
«dall’apertura della successione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice
civile»;
aa) all’articolo 60, comma 1, le parole: «al medesimo prezzo
stabilito nell’atto di alienazione» sono sostituite dalle seguenti:
«o conferiti in societa’, rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell’atto di conferimento»;
bb) all’articolo 62:
1) al comma 2, la parola: «trenta» e’ sostituita dalla
seguente: «venti»; le parole: «la proposta» sono sostituite dalle
seguenti: «una proposta»; la parola: «motivata» e’ soppressa e dopo
le parole: «della spesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«indicando le specifiche finalita’ di valorizzazione culturale del
bene»;
2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il
Ministero puo’ rinunciare all’esercizio della prelazione,
trasferendone la facolta’ all’ente interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia.»;
cc) all’articolo 70, comma 3, le parole: «, in materia di
copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno»
sono soppresse;
dd) all’articolo 106:
1) al comma 1, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «Lo Stato»;
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la
concessione in uso e’ subordinata all’autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la
conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilita’ della destinazione d’uso con il carattere
storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.»;
ee) all’articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
«gia’ esistenti» sono inserite le seguenti: «nonche’ quelli ottenuti
con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale»;
ff) l’articolo 112 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza
pubblica). – 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita’ di valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita’ sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 e’ assicurata, secondo
le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonche’ per elaborare i conseguenti piani strategici
di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali
di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali
definiti, e promuovono altresi’ l’integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni di proprieta’ privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera
direttamente ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto
delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare
l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico e’ tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita’.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita’ e criteri in
base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati
proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di
valorizzazione, nonche’ persone giuridiche private senza fine di
lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano
oggetto della valorizzazione, anche quando non dispongano di beni
culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che
l’intervento in tale settore di attivita’ sia per esse previsto dalla
legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati
interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi
medesimi possono essere anche istituite forme consortili non
imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All’attuazione del
presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
gg) il comma 1 dell’articolo 114 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita’, fissano i
livelli minimi uniformi di qualita’ delle attivita’ di valorizzazione
su beni di pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento
periodico.»;
hh) l’articolo 115 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 115 (Forme di gestione). – 1. Le attivita’ di valorizzazione
dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma
diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e’ svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime
possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile
pubblica.
3. La gestione indiretta e’ attuata tramite concessione a terzi
delle attivita’ di valorizzazione, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o
dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’articolo 112,
comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7,
mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione
comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente
partecipano ai soggetti indicati all’articolo 112, comma 5, non
possono comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita’ di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior
livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e’ attuata mediante
valutazione comparativa in termini di sostenibilita’
economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi
previamente definiti. La gestione in forma indiretta e’ attuata nel
rispetto dei parametri di cui all’articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei
beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’articolo 112,
comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita’ di
valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono
determinati, tra l’altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita’ di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i
livelli qualitativi delle attivita’ da assicurare e dei servizi da
erogare, nonche’ le professionalita’ degli addetti. Nel contratto di
servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita’ di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui
all’articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto
della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e’
esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il
grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi
derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle
conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta
delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti
del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei
soggetti di cui all’articolo 112, comma 5, anche con il conferimento
in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto
della valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6,
gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in
tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al
primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in
ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita’ di valorizzazione puo’ essere
collegata la concessione in uso degli spazi necessari all’esercizio
delle attivita’ medesime, previamente individuati nel capitolato
d’oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita’.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente articolo il Ministero provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
ii) l’articolo 116 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso).
– 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai
sensi dell’articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti
assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono esercitate dal Ministero in conformita’ alle disposizioni del
presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela
non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici
indicati all’articolo 112, comma 5.»;
ll) all’articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) di quelli versati ai sensi dell’articolo 41, comma 2, fino
allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «provvede» sono inserite le
seguenti: «, ove ancora operante,».
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 163, comma 1, dopo le parole: «del Capo V» sono
inserite le seguenti: «del Titolo I della Parte seconda»;
b) all’articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «diritto di»
sono soppresse;
c) all’articolo 179, comma 1, le parole: «od imitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «od imitazioni».
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 182:
1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29,
comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro
statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso
una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a
due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita’ di restauro dei beni
suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita’ diretta nella gestione tecnica
dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorita’
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di
almeno otto anni, attivita’ di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita’ diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con
regolare esecuzione certificata dall’autorita’ preposta alla tutela
dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo’ altresi’ acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis,
previo superamento di una prova di idoneita’ con valore di esame di
stato abilitante, secondo modalita’ stabilite con decreto del
Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno
pari a quattro anni, attivita’ di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita’ diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con
regolare esecuzione certificata dall’autorita’ preposta alla tutela
dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro
presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale,
purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del
1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni, purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del
1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche’
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio
2004.
1-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e
1-bis, lettera a):
a) la durata dell’attivita’ di restauro e’ documentata dai
termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita’
di cumulare la durata di piu’ lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita’ diretta nella gestione
tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data
certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorita’ preposta alla
tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i
competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le
necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e’
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento della prova di idoneita’, secondo quanto disposto ai
commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo
all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti.
L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento
dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10,
ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo,
acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria
triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle
arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di
beni ai sensi dell’articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non
meno di quattro anni. L’attivita’ svolta e’ dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a
sostenere la prova di idoneita’ di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi
risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di
beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire
la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed in
attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del
medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro, la
Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale" e’ autorizzata ad istituire ed attivare,
in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l’Universita’ di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di
laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei
beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso
articolo 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico
del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai
competenti organi della Fondazione e delle universita’, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all’articolo 183:
1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1,
1-quater e 2,»;
2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le
seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».
Art. 5.
Modifiche all’Allegato A
1. All’Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: «Previsto dagli» sono sostituite
dalle seguenti: «Integrativo della disciplina di cui agli»;
b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 e’ sostituito dal
seguente: «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico.»;
c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che
inizia con le parole: «I beni culturali» e finisce con le parole:
«alla lettera B» e’ soppresso.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 154 e 155;
b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente
all’articolo 10;
c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente
all’articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente
all’articolo 2-decies.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Sito della Gazzetta Ufficiale

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