DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157- Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157-
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
GU n. 97 del 27-4-2006- Suppl. Ordinario n.102
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137,
recante delega al Governo per l’adozione di disposizioni correttive
ed integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. All’articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
b) al comma 7 le parole: «di cui ai» sono sostituite dalle
seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. Al comma 1, dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende
altresi’ la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, dell’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite
dalle seguenti: «intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» e’
inserita la seguente: «distintivi».
Art. 4.
Modifiche all’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 134 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gli immobili e
le aree» la parola: «comunque» e’ soppressa e sono inserite le
seguenti: «tipizzati, individuati e».
Art. 5.
Sostituzione dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). – 1. Lo Stato e le
regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto,
tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in
collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall’articolo 143,
sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando
piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti
l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani
paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e
storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia,
rilevanza e integrita’ dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualita’ del paesaggio, i
piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche
prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto
conto anche delle tipologie architettoniche, nonche’ delle tecniche e
dei materiali costruttivi;
b) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e
con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da
non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle
aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori
preesistenti, nonche’ alla realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del
paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo
sostenibile.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: «tradizionale»
sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le zone di interesse
archeologico».
Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Commissioni regionali). – 1. Ciascuna regione istituisce
una o piu’ commissioni con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136 e delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore
regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, nonche’ due dirigenti preposti agli uffici regionali
competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non
superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con
qualificata, pluriennale e documentata professionalita’ ed esperienza
nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne
designate, rispettivamente, dalle universita’ aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita’ di promozione
e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla
richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le
relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai
sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze
analoghe.».
Art. 8.
Sostituzione dell’articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico). – 1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o
degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di
cui all’articolo 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso
le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla
consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti,
valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili
e delle aree di cui all’articolo 136 e propone la dichiarazione di
notevole interesse pubblico. La proposta e’ motivata con riferimento
alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed
estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e
valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano
percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le
misure ed i criteri di gestione indicati all’articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico
contengono una specifica disciplina di tutela, nonche’ l’eventuale
indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle
aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del
piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla
presentazione dell’atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, la proposta e’ formulata dall’organo richiedente o,
in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o
regionali componenti della commissione, entro il successivo termine
di trenta giorni.».
Art. 9.
Sostituzione dell’articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Partecipazione al procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). – 1. La proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla
relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro
identificazione, e’ pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni
interessati. La proposta e’ altresi’ comunicata alla citta’
metropolitana e alla provincia interessata.
2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione e’ data senza
indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione
territorialmente interessata, nonche’ su un quotidiano a diffusione
nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti
pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree
da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita’ e’ sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 136, viene altresi’ data comunicazione dell’avvio del
procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche
catastali, identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla
commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono
gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di
cui al comma 1, i comuni, le citta’ metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e gli altri
soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla
regione, che ha altresi’ facolta’ di indire un’inchiesta pubblica. I
proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare
osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione individuale di cui al comma 3.».
Art. 10.
Sostituzione dell’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative
misure di conoscenza). – 1. La regione, sulla base della proposta
della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto
conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui
all’articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136
e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico
paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonche’
l’eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli
immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire
parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 136 sono altresi’ notificati al proprietario,
possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni
interessati, nonche’ trascritti a cura della regione nei registri
immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale e’ affissa per novanta giorni
all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.».
Art. 11.
Sostituzione dell’articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). – 1. Qualora la commissione
non deliberi entro i termini di cui all’articolo 138 o la regione non
provveda nel termine di cui all’articolo 140, il competente organo
ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l’avvio
della procedura di sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della
documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale,
espleta l’istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente
ai Ministero, alla regione, nonche’ ai comuni interessati affinche’
questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all’articolo 139,
comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati
all’articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi
dell’articolo 139, comma 5, e provvede con decreto entro novanta
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse
pubblico e’ notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle
forme previste dall’articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile
decorso del predetto termine cessano gli effetti cui
all’articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.».
Art. 12.
Sostituzione dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). – 1. Sono comunque di
interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita’
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche’ i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche’ percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita’ agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle
zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a
condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto,
entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,
irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco
reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo’ confermare la rilevanza paesaggistica
dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e’ sottoposto alle
forme di pubblicita’ previste dall’articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all’articolo 157.».
Art. 13.
Sostituzione dell’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Piano paesaggistico). – 1. L’elaborazione del piano
paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante
l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle
loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori
paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell’ambito del territorio regionale,
delle aree di cui al comma 1, dell’articolo 142 e determinazione
della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e
valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio
attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi
di vulnerabilita’ del paesaggio, nonche’ la comparazione con gli
altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del
suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui
all’articolo 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la
tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei
criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto
paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134,
comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli
indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica
disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse
tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio,
individua le aree nelle quali la loro realizzazione e’ consentita
sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle
misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai
sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il
piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti
da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e
di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio possono stipulare intese per l’elaborazione
congiunta dei piani paesaggistici. Nell’intesa e’ stabilito il
termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del
piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto
di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i
novanta giorni successivi all’accordo il piano e’ approvato con
provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano
e’ approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. L’accordo
preliminare stabilisce altresi’ i presupposti, le modalita’ ed i
tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito
dell’accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di
cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e’
obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3 puo’
altresi’ prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi
dell’articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai
sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la
realizzazione di opere ed interventi puo’ avvenire previo
accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del
titolo edilizio, della loro conformita’ alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o
degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non
richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.
6. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e’
subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145.
7. Il piano puo’ subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni
che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all’esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva
conformita’ alle previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5,
lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed
interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado
di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per
la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione
e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.».
Art. 14.
Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale
fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare
stabilendo che a fare data dall’adozione o approvazione preliminare
del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale,
non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui
all’articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di
tutela per essi previste nel piano stesso.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto
disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione.».
Art. 15.
Modifiche all’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «nonche’ con» le parole: «gli
strumenti» sono soppresse e sono inserite le seguenti: «i piani,
programmi e progetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ad incidenza territoriale previsti dalle normative
di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree
naturali protette».
Art. 16.
Sostituzione dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione). – 1. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e
dei provvedimenti elencati all’articolo 157, oggetto di proposta
formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi
dell’articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del
piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne’ introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei
beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione
o all’ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i
progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, affinche’ ne sia accertata la compatibilita’
paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la
funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono
delegare l’esercizio alle province o a forme associative e di
cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all’uopo
definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l’adeguatezza e
garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le
competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione puo’
delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi
dell’articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano
provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In
ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui
al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e’ individuata la
documentazione necessaria alla verifica di compatibilita’
paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato
attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e
gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la conformita’ dell’intervento alle
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita’ rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo ed alle finalita’ di tutela e miglioramento
della qualita’ del paesaggio individuati dalla dichiarazione di
notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruita’ con i criteri di gestione dell’immobile o
dell’area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
7. L’amministrazione competente, acquisito il parere della
commissione per il paesaggio di cui all’articolo 148 e valutata la
compatibilita’ paesaggistica dell’intervento, entro il termine di
quaranta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, trasmette al
soprintendente la proposta di rilascio o di diniego
dell’autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l’amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie
integrazioni; in tale caso, il termine e’ sospeso dalla data della
richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora
l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione
ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare
accertamenti, il termine e’ sospeso, per una sola volta, per un
periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della
richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero
dalla data di comunicazione della necessita’ di accertamenti fino a
quella di effettuazione degli stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al
comma 7. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del
parere, l’amministrazione competente assume comunque le
determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino
all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143,
comma 3, e all’avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti
urbanistici comunali, il parere e’ vincolante, secondo quanto
previsto dall’articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del
soprintendente, l’amministrazione competente rilascia
l’autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’autorizzazione
costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o
degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non
possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, e’ data
facolta’ agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla
regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore
o effettuare accertamenti, il termine e’ sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero
fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva e’ presentata alla soprintendenza competente.
11. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni dalla sua emanazione ed e’ trasmessa in copia, senza indugio,
alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del
procedimento, nonche’, unitamente al parere, alla regione, agli enti
locali e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trovano
l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
12. L’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui
all’articolo 167, commi 4 e 5, non puo’ essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi.
13. L’autorizzazione paesaggistica e’ impugnabile, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e’ deciso anche
se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il
ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu’ interesse. Le
sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale
possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l’autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il
ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione e’ istituito un elenco, aggiornato almeno ogni
quindici giorni e liberamente consultabile, in cui e’ indicata la
data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in difformita’ dal parere del
soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della
commissione per il paesaggio. Copia dell’elenco e’ trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle
istanze concernenti le attivita’ minerarie di ricerca ed estrazione
riguardanti i beni di cui all’articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14,
non si applicano alle autorizzazioni per le attivita’ di coltivazione
di cave e torbiere. Per tali attivita’ restano ferme le potesta’ del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della
normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle
valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro
trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.».
Art. 17.
Modifiche all’articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 2 dell’articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: «l’autorizzazione prescritta dal comma 1 e’
rilasciata secondo le procedure previste all’articolo 26» sono
sostituite dalle seguenti: «si applica l’articolo 26».
Art. 18.
Sostituzione dell’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio). – 1. Entro il
31 dicembre 2006 le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano
il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da
realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte
da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che
prevedano le modalita’ di partecipazione del Ministero alle
commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui
all’articolo 146, comma 8, e’ espresso dalle soprintendenze nelle
commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalita’ stabilite
nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 146, commi 12, 13 e 14.».
Art. 19.
Modifiche all’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera a)» e le parole: «e dell’articolo 156, comma 4» sono
soppresse.
Art. 20.
Modifiche all’articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «pregiudicare il bene»
sono sostituite dalle seguenti: «recare pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «della proposta» le parole: «della
Commissione» sono soppresse e dopo le parole: «di cui
all’articolo 138 o» le parole: «della proposta dell’organo
ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le parole: «comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
d) al comma 3 le parole: «pianificazione paesaggistica» sono
sostituite dalle seguenti: «il piano paesaggistico», e dopo le
parole: «preveda misure» sono inserite le seguenti: «o interventi»;
in fine, le parole: «, per non compromettere l’attuazione della
pianificazione» sono soppresse.
Art. 21.
Modifiche all’articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Nel caso di
aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti
industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle
aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136
ovvero in prossimita’ degli immobili indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito
conto la funzione economica delle opere gia’ realizzate o da
realizzare, ha facolta’ di prescrivere le distanze, le misure e le
varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee ad evitare
pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta’
spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della
regione.»;
b) al comma 2 la parola: «Regione» e’ sostituita dalla seguente:
«regione».
Art. 22.
Modifiche all’articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 3 dell’articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: «o all’articolo 139, comma 1, lettera m),»
sono sostituite dalle seguenti: «o dall’articolo 142, comma 1,
lettera m),» e dopo la parola: «amministrazione» e’ inserita la
seguente: «competente».
Art. 23.
Modifiche all’articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 155 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «poteri
sostitutivi» sono inserite le seguenti: «da parte del Ministero».
Art. 24.
Sostituzione dell’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici). – 1.
Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani
previsti dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, verificano la conformita’ tra le disposizioni dei predetti
piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il
Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 5,
comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, il Ministero, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le
regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e
delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita’ dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita’ a quanto stabilito dal
comma 3 dell’articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare
lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani
paesaggistici. Nell’intesa e’ stabilito il termine entro il quale
devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonche’ il
termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il
contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra
il Ministero e la regione. Qualora all’accordo preliminare non
consegua entro sessanta giorni l’approvazione da parte della regione
il piano e’ approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero
ad essa non segua l’accordo procedimentale sul contenuto del piano
adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5
dell’articolo 143.».
Art. 25.
Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) ed alla lettera f) la parola: «della» e’
sostituita dalla seguente: «delle»;
b) dopo la lettera f) e’ aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis)
i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 1-ter del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».
Art. 26.
Sostituzione dell’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria). – 1.
Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 156 ovvero, se
anteriore, all’approvazione o all’adeguamento dei piani
paesaggistici, l’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione da’ immediata comunicazione alla soprintendenza
delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione
prodotta dall’interessato nonche’ le risultanze degli accertamenti
eventualmente esperiti. La comunicazione e’ inviata contestualmente
agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di
avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
2. L’amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza
una relazione illustrativa degli accertamenti indicati
dall’articolo 146, comma 6. L’autorizzazione e’ rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa
richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della
concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il
termine e’ sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente
Titolo, puo’ annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione e’ data facolta’ agli interessati di richiedere
l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La
richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e’ presentata
alla soprintendenza e ne e’ data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti il termine e’ sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente
codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre
1985, l’autorizzazione puo’ essere concessa solo dopo l’approvazione
dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1,
2, 5, 6 e 12.».
Art. 27.
Sostituzione dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di
indennita’ pecuniaria). – 1. In caso di violazione degli obblighi e
degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore
e’ sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino e’ assegnato al
trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l’autorita’ amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorita’
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda
d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorita’ amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta
autorita’ competente a provvedervi nei successivi trenta giorni,
procede alla demolizione avvalendosi delle modalita’ operative
previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo’
essere stipulata d’intesa tra il Ministero per i beni e le attivita’
culturali e il Ministero della difesa.
4. L’autorita’ amministrativa competente accerta la compatibilita’
paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti
casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita’
dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformita’ dall’autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al
comma 4 presenta apposita domanda all’autorita’ preposta alla
gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilita’
paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorita’ competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga
accertata la compatibilita’ paesaggistica, il trasgressore e’ tenuto
al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria e’ determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione
demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della
compatibilita’ paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181,
comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli
effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5,
nonche’ per effetto dell’articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1),
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche
per finalita’ di salvaguardia nonche’ per interventi di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita’ possono essere utilizzate anche le somme derivanti
dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per
l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio’ destinate dalle amministrazioni
competenti.».
Art. 28.
Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «ai sensi
dell’articolo 136,» sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole: «ripristinatorie o» sono soppresse.
Art. 29.
Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 182 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 12,
sono conclusi dall’autorita’ competente alla gestione del vincolo
paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non
ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita’ della domanda
per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilita’ paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso
l’autorita’ competente e’ obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto
motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1,
commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita’ paesaggistica
effettuati, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 167, comma 5.».
Art. 30.
Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Il comma 3 dell’articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e’ sostituito dal seguente: «3. La partecipazione alle
commissioni previste dal presente codice e’ assicurata nell’ambito
dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da’
luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Sito della Gazzetta Ufficiale

Leggi e Decreti

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