Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Brunetta”, in vigore dal 15 novembre 2009 introduce significative modifiche nella disciplina del lavoro pubblico, in particolare con riferimento al D. Lgs. 165/2001.
Gli articoli da 37 a 45 intervengono a modificare alcuni articoli del titolo II, capo II, sezione I, del D. Lgs. 165/2001 in materia di dirigenza pubblica.
I maggiori problemi interpretativi derivano dalla previsione dell’art. 19, comma 6-ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 150/2009, nel quale si stabilisce che le modalità di affidamento di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6, con le relative percentuali si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche e non solo a quelle statali cui è destinata il citato capo II del decreto (art. 13 – Amministrazioni destinatarie: “Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”).
Dirigenti a tempo determinato
L’art. 40 del Decreto, che modifica l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, estende quindi agli Enti Locali la disciplina sulla nomina dei dirigenti a tempo determinato, prevista per le amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda la limitazione numerica.
Secondo la nuova disciplina, gli incarichi a tempo determinato negli Enti Locali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro limiti percentuali definiti (“entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato) della dotazione organica. Il quoziente derivante dall’applicazione di tale percentuale, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso e’ uguale o superiore a cinque.
Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
La disposizione sopra indicata, che per espressa previsione del comma 6-ter si applica anche agli Enti Locali, pone problemi di compatibilità con la previsione dell’art. 110 del testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 non richiamato né modificato.
I problemi riguardano in particolare il contingente numerico.
Il calcolo percentuale
La norma estesa anche agli Enti Locali fa riferimento alla dirigenza statale che prevede le fasce di appartenenza non presenti per Regioni ed Autonomie Locali.
I limiti normativi fissati sono:
- il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
- il limite dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia
Si pone evidentemente il problema di stabilire a che percentuale fare riferimento con le conseguenti incertezze sull’interpretazione normativa.
L’incompatibilità con le previsioni dell’art. 110 del testo unico
L’art. 110 distingue fra dirigenti in dotazione organica e dirigenti fuori dotazione organica.
Per i primi non vi è alcuna limitazione numerica rinviando alla previsione statutaria con l’unico limite dei requisiti previsti per il tipo di incarico (es. laurea).
Per i dirigenti fuori dotazione organica è invece previsto il limite del 5% del totale della dotazione organica.
Il nuovo testo dell’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, riformulato dall’art. 40 del Decreto Brunetta, oggi fissa il limite del 10% (o dell’8% facendo riferimento alle fasce dirigenziali previste per le amministrazioni dello Stato) anche per i dirigenti in dotazione organica.
Tale previsione sembra fortemente confliggere con l’autonomia statutaria degli Enti Locali.
Dal dato testuale, tuttavia, non vi sono elementi – salvo eventuale pronuncia della Corte Costituzionale o altri interventi normativi in sede di modifica del testo Unico degli Enti Locali oggi in discussione – per concludere sulla non applicabilità agli Enti Locali.
Pertanto, allo stato è da ritenere che il limite numerico dovrebbe applicarsi, pur con tutte le incertezze del caso, anche ai dirigenti in dotazione organica.
Sono fatti salvi i contratti in essere.
Complessivamente dunque per la disciplina dell’attribuzione di incarichi dirigenziali, in virtù del principio generale sulla successione delle leggi nel tempo, è da ritenere che – fatte salve le considerazioni sopra riportate relative alla salvaguardia dell’autonomia degli Enti Locali -, continuano ad applicarsi gli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000 per le parti non diversamente disciplinate dall’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 265/2001 come modificato dal Decreto Brunetta che, come detto, per espressa previsione del comma 6ter, si applica anche agli Enti Locali.
Così, ad esempio, continua a trovare applicazione l’art. 110 del D. Lgs 267/2000 nella parte in cui prevede che i contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica e non la nuova normativa (nuovo testo dell’art. 19, comma 2) che prevede che la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni senza alcun riferimento al mandato elettivo.
Le linee guida dell’anci
L’ANCI ha recentemente diffuso le prime linee guida sull’interpretazione a applicazione del D. Lgs. 150/2009.
Le linee guida dell’ANCI si soffermano su alcuni aspetti che ci appaiono pienamente condivisibili:
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La possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dipendenti dello stesso ente
Va ricordato al riguardo che il comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, come riformulato dal D. Lgs. 150/2009 prevede che gli incarichi possono essere attribuiti a soggetti “non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione (…) che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza(…)”.
Ciò significa che la verifica interna sulla “non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione” va fatta limitatamente ai ruoli dirigenziali e che possono ancora conferirsi incarichi a dipendenti interni non dirigenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
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Il rapporto con l’art. 110 del Testo Unico
Si sottolinea nella linee guida dell’ANCI come appare “topograficamente poco comprensibile l’inserimento di una norma destinata all’insieme delle pubbliche amministrazioni in un articolo di legge dedicato alla sola dirigenza dello Stato; va, inoltre, ricordato che per le amministrazioni locali l’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 – non espressamente abrogato o modificato dal Decreto Brunetta – prevede una disciplina particolare e compiuta della dirigenza locale, senza stabilire alcun limite per le assunzioni a tempo determinato finalizzate alla copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi previsti in organico, ponendosi quindi in maniera alternativa alla nuova normativa statale”.
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Il computo percentuale
“Va poi rilevato che sussiste un problema di applicabilità oggettiva dei criteri di computo definiti dalla disposizione; nel porre dei vincoli percentuali, il legislatore fa espresso riferimento alla dirigenza di prima e seconda fascia, mentre nelle amministrazioni locali, com’è noto, non vi è tale differenziazione dei ruoli.
In secondo luogo la percentuale individuata, anche se complessivamente intesa, negli Enti di minore dimensione demografica o, comunque con un un numero di dirigenti esiguo, non consente neppure l’assunzione di una unità”.
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Le modalità di conferimento dell’incarico
“Circa le modalità di affidamento dell’incarico con contratto a tempo determinato la riforma non modifica per questa parte l’art. 19, comma 6.
Deve tuttavia evidenziarsi che il comma 1-bis dell’art. 19, introdotto dal D. Lgs. 150/2009, prevede la necessità che le amministrazioni rendano conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisendo e valutando le disponibilità dei dirigenti.
Al riguardo si segnala che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n. 161 del 2008) ha espresso un chiaro orientamento volto ad escludere l’esistenza di una dirigenza di fiducia e dunque la possibilità di una interpretazione della normativa vigente nel senso di ammettere la scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti esterni all’ente cui conferire gli incarichi, nonché la necessità di forme di pubblicità che assicurino la trasparenza, procedure comparative anche non concorsuali, richiedendo quindi una procedimentalizzazione dell’iter da seguire”.
Come rilevato dalle medesime linee guida ANCI, risulta indispensabile approfondire la questione con i competenti Ministeri, al fine di giungere ad orientamenti interpretativi condivisi, tenuto conto anche degli eventuali profili di responsabilità derivanti da applicazioni distorte di tali disposizioni.
Rapicavoli Carlo
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