Con il decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23 (così detto “Decreto Liquidità”), vengono emanate, al fine di contrastare l’emergenza COVID-19, ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Il Capo III del decreto, precisamente gli articoli 15, 16 e 17, riportano sotto i riflettori i poteri speciali del Governo; in questi giorni si sente parlare, infatti, sempre più frequentemente del così detto “Golden Power”.
Definizione di golden power
Il Golden Power è un insieme di poteri speciali esercitabili dal Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse pubblico e nazionale. In caso di “potenziale minaccia di grave pregiudizio” per gli interessi pubblici, il governo, tenendo conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, può intervenire, attraverso le seguenti modalità:
- opposizione all’acquisto di partecipazioni;
- veto all’adozione di delibere societarie;
- imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.
L’obbiettivo è quello di contrastare eventuali operazioni speculative in momenti particolarmente fragili per le aziende italiane pubbliche e private, sempre, comunque, nel rispetto delle normative europee per la concorrenza.
Normativa e settori di applicazione
La normativa di riferimento del G P è il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012) che individua, su tutti, i seguenti settori che possono essere interessati dall’intervento del Governo:
- Difesa e sicurezza nazionale. (L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei sopracitati settori sono tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’informativa completa su determinate delibere o atti societari, al fine di consentire il tempestivo esercizio dei poteri speciali da parte del Governo. L’articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale è tenuto a notificarlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se l’acquisizione ha ad oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l’acquirente venga a detenere, a seguito dell’acquisizione, partecipazioni superiori a determinate soglie fissate dalla legge. Con ilP.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale).
- Tecnologia 5G (L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, è relativo all’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.L’impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, deve pertanto presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power).
- Energia, Trasporti, Comunicazioni e settori rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 (L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti. L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che debbano essere notificati alla Presidenza del Consiglio dei ministri le delibere, gli atti e le operazioni poste in essere da società che detengono attivi strategici nei settori sopraindicati. L’art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che venga notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche l’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici in detti settori, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente nella società. Ildecreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 ha ulteriormente ampliato il perimetro delineato dall’articolo 2, inserendo al comma 1-ter il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti anche ai beni ed ai rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori individuati dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2019/452. Con il P.R. 25 marzo 2014, n. 85 sono stati individuati gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Regolamento che individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2019/452 è tuttora in corso di predisposizione).
Oltre al citato principale decreto decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, bisogna ricordare anche:
- P.R. 19 febbraio 2014, n.35 (Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21)
- P.R. 25 marzo 2014, n. 86 (Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21)
- P.R. 25 marzo 2014, n.85 (Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21)
- P.C.M. 6 giugno 2014, n.108 (Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)
- P.C.M. 6 agosto 2014 (Individuazione delle modalità organizzative e procedimentali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali)
- Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei 19 marzo 2019 (Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione)
- decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica).
Procedure e coordinamento della presidenza del consiglio dei ministri
Con il d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 e con il d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 sono state individuate le procedure per l’attivazione dei poteri speciali. Il Presidente del Consiglio coordina lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali.
A tal fine, con d.P.C.M. 6 agosto 2014, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Gruppo di coordinamento interministeriale all’interno del quale siedono rappresentanti della Presidenza stessa e componenti designati dai Ministeri interessati.
Con lo stesso d.P.C.M. 6 agosto 2014 è stato individuato il Dipartimento per il coordinamento amministrativo quale ufficio responsabile delle attività di coordinamento, delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali e delle attività istruttorie.
Il nuovo golden power
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità 8 aprile 2020, n. 23, il Golden Power viene esteso anche ad altri ambiti/materie e la norma, inoltre, sarà applicata alle operazioni all’interno dell’Ue.
Al fine di difendere il controllo societario delle aziende strategiche da finalità speculative, per di più, aumentano gli obblighi di comunicazione alla presidenza del Consiglio anche per l’acquisizione di quote azionarie delle piccole e medie imprese ritenute strategiche. Le Pmi (piccole medie imprese) rappresentano la spina dorsale del Paese e molte di esse creano valore in settori strategici per la difesa degli interessi della nazione.
Nel testo, precisamente nell’art. 15, è prevista un’estensione delle prerogative governative anche ad altri settori, ora considerati strategici tra cui:
- Le infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture.
- Le tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.
- La sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.
- L’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni. Infine, i settori attinenti la libertà e il pluralismo dei media.
Inoltre, al fine di contrastare l’emergenze epidemiologica del Covid-19 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova norma estende l’obbligo di notifica agli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 25 per cento (soglia alzata dal precedente 10% per le operazioni che superano un milione di euro), tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute. L’obbligo di notifica si estende a tutti gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazione da parte di soggetti di uno Stato estero, inclusi, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, quelli appartenenti all’Ue, spiega il decreto, “di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto”.
Il decreto, inoltre, racchiude la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.
Quanto alla Consob, il decreto prevede per l’authority la possibilità di fissare, “con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali” e comunque “per un limitato periodo di tempo”, una soglia aggiuntiva del 5% per le società “ad azionariato particolarmente diffuso”.
Un altro elemento di interesse è nell’articolo 16, paragrafo 2, lettera e. Il governo, si legge nel decreto licenziato dal Cdm, al fine di “richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti”, può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.
Il nuovo Golden Power, in pratica, rappresenta uno strumento per evitare che eventuali svalutazioni in Borsa (come quelle che si sono registrati in queste settimane di cali), o crisi generalizzata nella liquidità, possa far finire imprese importanti italiane (di fatto sane) sul mercato a prezzi di saldo e nelle mani di speculatori internazionali (visto il tonfo generalizzato dei mercati causato dal coronavirus).
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SMART WORKING E CORONA VIRUSLo sviluppo delle nuove tecnologie e il processo di digitalizzazione, denominato Industria 4.0, che coinvolge l’attuale contesto economico e sociale, ha determinato necessariamente dei cambiamenti anche nel modo di concepire la prestazione lavorativa, ad oggi caratterizzata dalla destrutturazione spazio-temporale.La flessibilità degli orari e del luogo della prestazione di lavoro, diventa una necessità ed una soluzione che grazie all’utilizzo dell’ ITC (information technology) si realizza concretamente.Le nuove tecnologie, in particolare quelle collaborative ed i social media, hanno concesso la possibilità di mettersi in contatto con chiunque ed in qualsiasi momento, e ciò ha completamente stravolto la cultura d’impresa.Invero, il sempre maggiore utilizzo di internet nonchè dei nuovi mezzi di comunicazione ha fatto sì che le distanze venissero meno o comunque si accorciassero, modificando notevolmente quello che era il modo di lavorare e di fare impresa.A tal proposito il diritto del lavoro si trova a fare i conti con queste nuove esigenze che necessitano di un intervento regolativo.Con la legge 81/2017 è stato introdotto e disciplinato il “Lavoro Agile”, meglio definito “Smart Working” e, per la prima volta in Italia, tale specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata inserita all’interno di un quadro normativo, che verrà trattato nel proseguo.Lo Smart Working, più precisamente, può essere definito come quell’“insieme di modelli organizzativi, moderni e non convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro, e che fornisce a tutti i dipendenti di un’azienda le migliori condizioni di lavoro”.Una delle tendenze che caratterizza il mercato del lavoro è, senza ombra di dubbio, la richiesta di flessibilità da parte dei lavoratori e di soluzioni che diano risposta al loro bisogno di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.Ed infatti la ratio posta alla base della L. 81/2017 è rappresentata proprio dall’incremento della competitività e della conciliazione dei tempi vita lavoro definito come work life balance.Questo concetto assai significativo consiste proprio nel bilanciamento tra il tempo dedicato al lavoro e alla carriera e quello dedicato a prendersi cura della famiglia e del proprio tempo libero.Le difficoltà nel gestire e bilanciare i tempi di vita nonché quelli di lavoro possono comportare, ancora, un ulteriore costo per il lavoratore in termini di riduzione del benessere; ciò può portare di conseguenza anche a compromettere la qualità della prestazione lavorativa e la produttività delle ore dedicate al lavoro.Come emerge dagli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio smart working, i lavoratori smart mediamente presentano un grado di soddisfazione e coinvolgimento nel proprio lavoro molto più elevato di coloro che lavorano in modalità tradizionale: il 76% si dice soddisfatto della sua professione, contro il 55% degli altri dipendenti; uno su tre si sente pienamente coinvolto nella realtà in cui opera e ne condivide valori, obiettivi e priorità, contro il 21% dei colleghi. Inoltre, sono più soddisfatti dell’organizzazione del proprio lavoro (il 31% degli smart worker contro il 19% degli altri lavoratori), ma anche delle relazioni fra colleghi (il 31% contro il 23% degli altri) e della relazione con i loro superiori (il 25% contro il 19% degli altri).Tutto ciò naturalmente, comporta risvolti positivi anche nei confronti delle aziende, tra questi spiccano l’incremento di produttività, la riduzione del tasso di assenteismo, la capacità di attrarre i talenti, l’aumento dell’engagement, il miglioramento delle competenze digitali e l’ottimizzazione della gestione degli spazi.Uno spazio all’interno di questa trattazione è dedicato agli ultimi interventi normativi circa l’utilizzo dello smart working come strumento per consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nella situazione di emergenza in cui si trova il nostro paese, dovuta al diffondersi del virus Covid-19.Massimiliano MatteucciConsulente del Lavoro in Roma. Partner Nexumstp Spa. Cultore della materia e Professore a contratto presso università pubbliche e private. Autore di numerose pubblicazioni in materia di Lavoro e relatore a convegni e seminari. Massimiliano Matteucci | 2020 Maggioli Editore 10.30 € 8.24 € |
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