In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS
Vediamo in estrema sintesi, cosa prevede il decreto in questa prima bozza del 30 aprile 2020 in modifica appunto del decreto Cura Italia:
- In merito ai dispositivi di protezione individuale vengono previste mascherine obbligatorie per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
- viene in generale ampliata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
- vengono previste misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori;
- Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
- In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020.
- Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi (invece dei due originari)dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
- Vengono estesi anche agli enti del terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese
- Viene aumentato da 300 milioni a 800 milioni il limite di spesa previsto per il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1, lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro .
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo è precluso per cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
- In materia di termini per il versamento di ritenute e contributi vengono aggiunte alle categorie interessate i “servizi degli istituti di bellezza.”;
- Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (invece del 31 maggio originariamente previsto). I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (invece del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (invece di giugno 2020 .
- Viene esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione.
- La sospensione dei versamenti per i canoni di locazione per immobili pubblici viene sospesa non solo per il settore sportivo ma anche per gli enti del terzo settore.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.
- Reddito di emergenza– Viene istituito a decorrere dal mese di maggio 2020 un Reddito di emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
- Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza – Cambiamo i requisiti di accesso per il reddito di cittadinanza: aumenta l’ISEE da 9369 a 10000 euro, la soglia del valore del patrimonio immobiliare è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;la soglia del valore del patrimonio mobiliare è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro per un single. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati, rilevano solo in relazione all’attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020.
- Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 -Viene confermata l’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 nei confronti degli stessi beneficiari per il mese di marzo.
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Indennità per i lavoratori domestici – Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese.
- Detraibilità dall’imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi – diventano detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.
Vediamo in estrema sintesi, cosa prevede il decreto in questa prima bozza del 30 aprile 2020 in modifica appunto del decreto Cura Italia:
- In merito ai dispositivi di protezione individuale vengono previste mascherine obbligatorie per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
- viene in generale ampliata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
- vengono previste misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori;
- Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
- In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020.
- Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi (invece dei due originari)dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
- Vengono estesi anche agli enti del terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese
- Viene aumentato da 300 milioni a 800 milioni il limite di spesa previsto per il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1, lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro .
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo è precluso per cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
- In materia di termini per il versamento di ritenute e contributi vengono aggiunte alle categorie interessate i “servizi degli istituti di bellezza.”;
- Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (invece del 31 maggio originariamente previsto). I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (invece del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (invece di giugno 2020 .
- Viene esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione.
- La sospensione dei versamenti per i canoni di locazione per immobili pubblici viene sospesa non solo per il settore sportivo ma anche per gli enti del terzo settore.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.
- Reddito di emergenza– Viene istituito a decorrere dal mese di maggio 2020 un Reddito di emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
- Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza – Cambiamo i requisiti di accesso per il reddito di cittadinanza: aumenta l’ISEE da 9369 a 10000 euro, la soglia del valore del patrimonio immobiliare è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;la soglia del valore del patrimonio mobiliare è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro per un single. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati, rilevano solo in relazione all’attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020.
- Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 -Viene confermata l’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 nei confronti degli stessi beneficiari per il mese di marzo.
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Indennità per i lavoratori domestici – Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese.
- Detraibilità dall’imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi – diventano detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.
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COVID-19: le novità sul lavoroA causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale. Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore 8.90 € 7.12 € |
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