E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, titolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, che contiene alcune disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e altre disposizioni urgenti, anche nel comparto giustizia.
Indice
- 1. Conversione decreto: proroga contratto personale UPP
- 2. Riforma giustizia tributaria
- 3. Corsi formazione magistrati
- 4. Permanenza, tramutamento, tirocinio magistrati
- 5. Delega ai G.O. presso il T.M.
- 6. Notifiche civili avvocati
- 7. Composizione negoziata crisi
- 8. Consigli giudiziari
- 9. Albo cassazionisti
- 10. Esame avvocato
- 11. Impugnazioni penali
- 12. Personale uffici giudiziari
- 13. Circoscrizioni giudiziarie
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1. Conversione decreto: proroga contratto personale UPP
Viene prorogato il termine di scadenza dei contratti per l’assunzione a tempo determinato degli addetti all’UPP (ufficio per il processo) e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.
2. Riforma giustizia tributaria
Sono differiti di un ulteriore anno i termini indicati all’art. 8, c. 1, della l. n. 130/2022 in tema di riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione, a regime, dell’incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029.
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3. Corsi formazione magistrati
Sospesa fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l’attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive (art. 26-bis, c. 5, d.lgs. n. 26/2006) consentendo che fino a tale data possano concorrere all’attribuzione di detti incarichi pure coloro che abbiano presentato istanza di partecipazione al corso stesso, tuttavia, non vi abbiano ancora potuto partecipare. La disposizione si applica finanche alle procedure già bandite. Si dispone che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni, debbano parteciparvi entro 6 mesi dal conferimento delle medesime.
4. Permanenza, tramutamento, tirocinio magistrati
Nella conversione del decreto, si prevede che, ove il termine massimo di 10 anni di permanenza per i magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario scada in data antecedente al 31 dicembre 2024, sia prorogato fino alla medesima data. Si eleva, fino al 31 dicembre 2024, da 6 mesi a 12, il termine massimo per l’assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento. Si proroga la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per coloro che risultano essere vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023.
5. Delega ai G.O. presso il T.M.
Viene prorogato il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni aventi per oggetto la responsabilità genitoriale, alcuni specifici adempimenti a un giudice onorario, dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024.
6. Notifiche civili avvocati
Si novella l’art. 4-ter del d.l. n. 51/2023 al fine di prorogare al 31 dicembre 2024 la sospensione dell’efficacia delle norme che prevedono l’obbligo, in capo agli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nelle ipotesi ove la notificazione telematica non è possibile ovvero non ha esito positivo.
7. Composizione negoziata crisi
Si proroga al 31 dicembre 2024 la disposizione che permette all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS nonché INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.
8. Consigli giudiziari
Si prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite a dicembre 2024. Per l’effetto, viene prorogata la durata degli organi attualmente in carica finché non si saranno insediati i nuovi.
9. Albo cassazionisti
Si proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012.
10. Esame avvocato
Si differisce di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d’esame 2025 anziché da quella 2024. Altresì si proroga l’applicazione della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense prevista per la sessione 2023, anche per la sessione 2024.
11. Impugnazioni penali
Prorogato al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla “riforma Cartabia” del procedimento penale in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.
12. Personale uffici giudiziari
Prorogato al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, come anche l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. Proroga sempre al 31 dicembre 2024 della possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.
13. Circoscrizioni giudiziarie
Differita al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti, come anche la soppressione delle relative sedi distaccate.
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