Il decreto di omologazione del concordato, come precisato dall’art. 181 della legge fallimentare, comporta la chiusura della relativa procedura, aprendo la fase di esecuzione del concordato (che si concluderà, ove adempiuto, con un decreto di completa esecuzione ai sensi dell’art. 136, comma 3). Per effetto dell’omologazione il debitore torna in bonis, riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda, compiendo gli atti ordinari e straordinari previsti dal piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura.
Decreto di omologazione
Con il decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità la gestione dell’impresa viene dunque restituita all’organo gestorio e ciò costituisce, sul piano formale, come si desume del resto dalla rubrica del più volte richiamato art. 181 della legge fallimentare, la “chiusura della procedura” (concorsuale)
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, una volta emesso il decreto di omologazione, non può più parlarsi di pendenza della procedura concordataria, a meno che uno dei creditori non presenti istanza di risoluzione ai sensi dell’art. 186 della legge fallimentare (Cass., VI, 10 febbraio 2016, n. 2695), precisando altresì che, esauritasi la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato, e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi dinanzi al giudice competente (così Cass., I, 14 giugno 2016, n. 12265).
La chiusura della procedura
Conseguentemente, in presenza di siffatte condizioni, il decreto di omologazione implica la chiusura della procedura e legittima l’ammissione ad agevolazioni e benefici previsti da norme speciali secondo i convergenti parametri del diritto interno ed europeo (quest’ultimo rinvia alla legge dello Stato la determinazione delle condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza: art. 7 del reg. U.E. 20 maggio 2015, n. 848).
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