Decreto P.A.: restyling a concorsi e pubblico impiego

Sulla G.U. del 21 giugno è stata pubblicata la Legge n. 74/2023 di conversione del D.L. n. 44/2023, che ha introdotto misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle P.A. e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica.
Volume consigliato per approfondire: Guida Normativa per l’Amministrazione locale 2022 – Quarto volume – La prima attuazione delle riforme e degli obiettivi del PNRR

Indice

1. Giustizia


Nel corso dell’iter parlamentare sono state introdotte nell’articolato alcune misure in materia di giustizia, quindi:

  • la possibilità di integrare il personale amministrativo dei tribunali appartenenti alle circoscrizioni di L’Aquila e Chieti, la cui soppressione è prevista a decorrere dal 2025, col personale amministrativo già assegnato alle stesse circoscrizioni (art. 1, c. 11-bis);
  • l’assegnazione alla Struttura per la prevenzione antimafia, istituita presso il Viminale, dei compiti di contrasto alle infiltrazioni criminali nelle attività di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (art. 14, commi 6-bis e 6-ter);
  • la previsione di obblighi di rendicontazione della gestione del personale a carico degli ordini e collegi professionali (art. 20, c. 3-quinquies).

2. Istruzione


In tema di istruzione, il provvedimento contiene disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito e una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive. Si prorogano all’a.s. 2022/2023 la validità della normativa contrattuale relativa alla definizione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale nonché delle disposizioni legislative che consentono l’innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate. Viene disciplinata poi una procedura straordinaria per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l’a.s. 2023/2024, che residuano dopo l’effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Si individua inoltre un’unica disciplina applicabile all’immissione in ruolo dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall’a.s. 2023/2024 e si interviene sulla disciplina relativa al contingente di esperti di cui il Ministero dell’istruzione e del merito si avvale allo scopo di garantire l’attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR (art. 5). Nel corso dell’iter parlamentare sono state introdotte alcune nuove disposizioni:

  • la modifica della procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, prevedendo, in particolare che, per le operazioni di mobilità degli stessi dell’anno scolastico 2023/2024, sia resa disponibile la percentuale del 100 % dei posti vacanti in ciascuna regione. Si è previsto inoltre che, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024, possano essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità di personale presso taluni enti e associazioni, modificando la disciplina in materia (art. 5, commi 20-bis e 21-bis);
  • la previsione che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro, al verificarsi di determinate condizioni (art. 5, c. 20-ter);
  • l’estensione, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, della possibilità di utilizzare per ogni intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili (art. 18, c. 4-ter).

3. Assunzione di personale non dirigenziale di amministrazioni ed enti


Tra le novità:

  • si dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, di determinati Ministeri, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Avvocatura dello Stato (art. 1, c. 2, e Tabella A dell’Allegato 1);
  • si autorizza un complesso di assunzioni, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuarsi mediante concorsi pubblici, per i quali sono previste specifiche modalità, o scorrimento di graduatorie vigenti (art. 1, commi 2, 3, 4 e 13, e Tabella B dell’Allegato 2);
  • eleva da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici – periodo rinnovabile per una sola volta – anche al fine di avviare attività professionali e imprenditoriali (art. 1, c. 12-quater);
  • si dispone che le tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti presenti nei CCNL 2019-2021 siano riferite non più all’amministrazione di appartenenza, ma ad una pluralità di amministrazioni, al fine di consentire l’applicazione delle tabelle anche per il personale – come quello in posizione di distacco o di comando – svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza (art. 1-bis, c. 1, lett. d));
  • si autorizzano le amministrazioni comunali della Calabria ad inquadrare nelle relative piante organiche, previa prova selettiva e anche in sovrannumero, i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni e rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga. Tali inquadramenti possono essere altresì finalizzati ad attuare i progetti del PNRR, e i relativi adempimenti, nonché ad affrontare l’emergenza idrogeologica (art. 3, commi 3-bis-3-quinquies);
  • si aumenta da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di ulteriori amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza (art. 3, c. 6-bis);
  • per le assunzioni di personale da parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, si modificano parzialmente, per il periodo 2023-2026, i criteri per la determinazione delle relative capacità assunzionali, e si prevede per la medesima Agenzia la possibilità di attingere agli elenchi di idonei formati dagli enti locali per l’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti medesimi (art. 3, commi 6-quinquies e 6-sexies);
  • si riconosce a determinate pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10% delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato (art. 3-ter, commi 1-3);
  • si prevede la possibilità per i bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l’accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (art. 3-ter, c. 4).


Potrebbero interessarti anche:

4. Accesso al pubblico impiego, procedure concorsuali e riserva di posti per determinate categorie


Il provvedimento in esame:

  • prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15 % nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali (art. 1, c. 9-bis);
  • prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all’assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo (art. 1, c. 14-septies);
  • con riferimento ai concorsi unici, prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, definisce le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso (i relativi bandi devono escludere la possibilità di partecipazione per più di un profilo professionale oggetto del bando e, nell’ambito del profilo scelto, per più di un ambito territoriale; per i posti eventualmente non assegnati, le amministrazioni possono ricorrere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori relative ad ambiti territoriali confinanti e aventi il maggior numero di idonei) e contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici (art. 1-bis, c. 1, lett. a), n. 1, e lett. b));
  • introduce un limite massimo di candidati idonei, pari al 20% dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando. Nel rispetto del suddetto limite, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione (art. 1-bis, c. 1, lett. a), n. 2);
  • fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso – esclusi quelli relativi a posizioni apicali – possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta, in deroga alla disciplina generale (art. 1-bis, c. 1, lett. c));
  • esclude dal computo della quota di riserva, concernente l’assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti, il personale stabilizzato dalle regioni e dagli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017, nonché dagli Enti parco nazionali rientranti nel suddetto cratere del 2016-2017, già assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri (art. 3-bis);
  • dispone che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, possono individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale (art. 3, c. 5-bis)

5. Ulteriori previsioni in tema di attività della P.A.


Altre norme sono state introdotte in sede di conversione:

  • il c. 12-quinquies dell’art. 1, alla lettera a), proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • il c. 14-sexies dell’art. 1 prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • l’art. 27-bis prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine “razza” sia sostituito dal termine “nazionalità”.

6. Forze di polizia


Il testo:

  • interviene sulle cause di sospensione dagli scrutini di promozione dei funzionari della Polizia di Stato rinviati a giudizio per determinati delitti (art. 15, c. 23);
  • prevede la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia designato dai sindacati di polizia “rappresentativi sul piano nazionale” e non, come nel testo previgente, “più rappresentativi sul piano nazionale”.  Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia “rappresentativi a livello nazionale” e non, come nel testo previgente “più rappresentativi a livello nazionale” (art. 15, c. 24);
  • stabilisce che la sperimentazione dell’utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che in tali comuni sia stata istituita una armeria municipale per la custodia delle armi (art. 17-bis, c. 1);

Volume consigliato


L’opera illustra tutte le innovazioni intervenute nel periodo gennaio 2022 – settembre 2022 che concernono gli aspetti essenziali dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione locale e delle attività e servizi che essa esercita per il Paese.

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento