Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici
All’articolo 47 viene posta attenzione e apportata tutela alle pari opportunità generazionali e di genere. In particolare, si prevede, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, l’obbligo per gli operatori economici di redigere il rapporto sulla situazione del personale.
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Codice dei Contratti Pubblici
Il volume raccoglie le norme cogenti e di “soft law” connesse alla disciplina dell’evidenza pubblica, mediante una sistematica distribuzione di tutti gli atti di regolazione e attuazione fino ad oggi adottati (decreti ministeriali e linee guida dell’ANAC ancora vigenti), incluse le numerose disposizioni emergenziali introdotte dal legislatore nel corso del biennio 2020-2021. Il volume, unico nel suo genere, è integrato da 240 codici QR, ovvero codici a barre bidimensionali che permettono in pochi istanti di visualizzare sul proprio tablet o smartphone (gratuitamente e senza alcuna registrazione) la documentazione più significativa richiamata nelle annotazioni a piè di pagina. Il codice si completa con un indice generale della normativa allegata, disposta in ordine cronologico, e con un indice analitico-alfabetico attinente alle medesime disposizioni, idoneo a garantire il rapido orientamento del lettore nella ricerca degli istituti giuridici più significativi dell’evidenza pubblica. Samuel BardelloniAvvocato amministrativista presso lo Studio Vinti & Associati – Avvocati. Docente in numerosi Master universitari e Corsi di formazione sul Public procurement. Consulente esperto nella materia della Contrattualistica pubblica presso Società ed Enti pubblici. Autore di diversi articoli di commento sulle norme dettate in materia di Evidenza pubblica.Dario CapotortoPartner presso lo Studio Vinti & Associati – Avvocati. Cassazionista con vasta esperienza nel Contenzioso in materia di Appalti pubblici. Professore a contratto di Diritto amministrativo, insegna Diritto dei contratti e dei servizi pubblici all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Autore di diversi saggi e monografie in tema di Contrattualistica pubblica, regolazione e concorrenza.
Dario Capotorto, Samuel Bardelloni | 2021 Maggioli Editore
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Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico
All’articolo 48 si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In tal modo, si manifesta la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone l’idea progettuale, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Certezza del provvedimento di aggiudicazione anche quando viene accolto ricorso
All’articolo 48, comma 4, viene introdotta una importante novità, ed in particolare che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, al soggetto ricorrente a cui vengono accolte le censure, spetta, all’esito del giudizio che lo vede vincitore, esclusivamente una tutela risarcitoria. Non viene, invece, riconosciuto il subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario.
Questa previsione da un lato si pone l’obiettivo di tutelare comunque l’operatore economico non aggiudicatario, attraverso il riconoscimento del risarcimento del danno; dall’altro lato garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell’opera.
Inoltre, all’articolo 50 viene introdotta una ulteriore disposizione, la quale è volta ad accelerare gli investimenti e la realizzazione delle opere. In particolare, nel caso in cui la Stazione appaltante sia in ritardo nella stipulazione del contratto o nella consegna dei lavori viene attivato il potere sostitutivo d’ufficio o su richiesta dell’interessato. In tal modo si cerca di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Subappalto
L’articolo 49 prevede l’innalzamento della soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto. Inoltre, verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte a tutela degli interessi dei lavoratori. Infine, il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.
Le proroghe delle disposizioni di cui al decreto semplificazioni D.L. 76/2020
L’articolo 1 del D.L. 76/2020 ha introdotto alcune modifiche al Codice appalti per le procedure di gara per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis), nel solco di quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, proroga l’efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia estese a tutte le determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023. Inoltre, prevede che gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139mila euro modificando così la soglia e dispone che la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350 milioni di euro).
L’articolo 2 del D.L. 76/2020 ha introdotto alcune modifiche al Codice appalti per le procedure di gara in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, prevedendo in tali casi l’applicazione di termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c). Al comma 3, invece, prevede per i settori ordinari il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, e per i settori speciali della procedura negoziata di cui all’articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dall’emergenza epidemiologica i termini, anche abbreviati previsti dal comma 2, non possono essere rispettati. Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) estende l’efficacia delle deroghe in materia di termini e procedure di aggiudicazione anche per gli appalti sopra soglia fino al 30 giugno 2023.
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