Decreto Semplificazioni: come cambia l’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

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L’articolo 7 del decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 interviene sulla validità dell’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto a canone concordato all’accordo territoriale stipulato: viene estesa la validità dell’attestazione a tutti i contratti di locazione stipulati dopo il suo rilascio, anche se relativi al medesimo immobile, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui si riferisce.

     Indice

  1. Il decreto cd. semplificazioni fiscali
  2. Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

1. Il decreto cd. semplificazioni fiscali

Dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022, il Decreto cd. “semplificazioni fiscali” (decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno e sta per principiare l’iter parlamentare per essere convertito in legge. Il testo contiene misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, nonché varie proroghe per adempimenti fiscali.

2. Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

All’esordio del Capo II (recante “Semplificazioni in materia di imposte dirette”) l’articolo 7 contiene una novella di assoluta rilevanza per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori. In particolare, il comma I interviene sulla validità dell’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale stipulato. Attestazione siffatta, all’attualità, è rilasciata dalle suddette associazioni di categoria con riferimento a ogni contratto stipulato, pure se relativo allo stesso immobile. Le disposizioni di cui all’articolo 7 in disamina, invece, estendono la validità di tale attestazione, al pari dell’attestato di prestazione energetica (APE), a tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, anche se relativi al medesimo immobile, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile stesso o dell’accordo territoriale del comune a cui si riferisce. Per l’effetto, il succedersi tra più conduttori non determina più l’obbligo di replicare l’attestazione, a meno che non intercorra uno dei due eventi richiesti dalla novella:

  • variazioni delle caratteristiche dell’immobile locato,
  • variazioni dell’accordo territoriale del comune a cui si riferisce.

Avv. Biarella Laura

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