Sospensione rate del mutuo
L’art. 64 del decreto sostegni bis (DL n.73/2021) interviene in sostegno dei mutuatari in difficoltà e prevede la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del muto, a richiesta dell’interessato. Si proroga quindi fino al 31 dicembre 2021 l’operatività del Fondo di solidarietà per la prima casa, istituito con il decreto legge Cura Italia del 17 marzo 2020.
Chi ne può beneficiare?
- lavoratori subordinati o atipici che sono rimasti disoccupati
- chi ha subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno un mese
- liberi professionisti e lavoratori autonomi che hanno sperimentato un calo del fatturato nell’anno dei lockdown
- chi già fruisce del Fondo di garanzia
- le cooperative edilizie a proprietà indivisa
- chi ha già beneficiato di 18 mesi o di due periodi di sospensione, a patto che sia stato ripreso, regolarmente e per almeno 3 mesi, il pagamento delle rate
- quando intercorre la morte dell’intestatario del mutuo o l’invalidità civile di almeno l’80%
In presenza di uno di predetti requisiti, sarà quindi possibile congelare le rate della casa seguendo le istruzioni per la presentazione della domanda, illustrate nel dettaglio sul sito del governo e su quello della Consap.
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Mutui per i giovani fino a 36 anni
Il decreto sostegni bis prevede l’estensione dell’operatività del Fondo Garanzia prima casa nei confronti dei giovani. Il fondo finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale per i giovani di età inferiore ai 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Le richieste potranno essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 24 giugno fino al 30 giugno 2022. La percentuale di copertura della garanzia del Fondo sarà elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione, inteso come il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.
Niente imposte per l’acquisto
Inoltre il decreto sostegni bis stabilisce che non saranno più dovute l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale. Restano da pagare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro.
Se la compravendita è assoggettata a Iva (ad esempio si compra casa da una ditta), all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e catastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.
L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile) da spendere:
- per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- per compensare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Per maggiori approfondimenti sulle novità introdotte dal Decreto sostegni bis, consulta l’Ebook di Fisco&Tasse.
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