La definitività della confisca esclude il potere del giudice di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro.
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Indice
1. La questione
Il Tribunale di Milano, Sezione riesame, dichiarava inammissibile un appello proposto avverso un’ordinanza della Corte di Appello della medesima città con la quale era stata respinta un’istanza di dissequestro.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale milanese era proposto ricorso per Cassazione con cui erano formulati i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 321 e 322 bis cod. proc. pen.); illegittima dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 2) violazione di legge (art. 252 e 253 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto inammissibile.
Gli Ermellini, difatti, una volta preso atto che la confisca dei beni, per i quali si chiedeva a loro una pronuncia relativa al sequestro in sede cautelare, risultava essere ormai definitiva, rilevavano a tal proposito che la definitività della confisca esclude il potere del giudice di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, potere che permane solo in caso di pronuncia di merito non irrevocabile (Sez. 1 -, Sentenza n. 3031 del 20/09/2022 Cc.; Sez. 2 -, Sentenza n. 27889 del 11/05/2022).
Il ricorso, conseguentemente, come appena fatto presente prima, era dichiarato inammissibile.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la definitività della confisca esclude il potere del giudice di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, per l’appunto che la definitività della confisca esclude il potere del giudice di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, potere che permane solo in caso di pronuncia di merito non irrevocabile.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, chiedere un riesame di questo tipo, allorché sia stata disposta la confisca in via definitiva.
Ad ogni modo il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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