Leggi la circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia in primo luogo ha precisato sin da subito che non sono definibili le liti instaurate avverso i provvedimenti dell’agente della riscossione, nelle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate non figuri come parte in senso “formale”. Sono escluse dunque dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Par. 1.1 della Circolare).
Quanto ai contributi previdenziali, è sottolineato che la definizione agevolata si riferisce solo alle controversie tributarie, non riguardando i contributi previdenziali: non è dunque richiesto il pagamento di questi ultimi ai fini del perfezionamento dell’istanza (cfr. Par. 2.2 della Circolare).
Un’importante risposta riguarda poi i contribuenti interessati dall’apertura di una procedura fallimentare. Rifacendosi ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sent 18.3.2014, sent. n.6248, sent. 30.4.2014, sent. n. 9434 e sent. 28.12.2016, n. 27277), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a seguito di fallimento del contribuente, la legittimazione a presentare l’istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti debba essere riconosciuta al curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, al fallito.
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Il seguente testo illustra come applicare la disciplina normativa di cui all’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) contenente la manovra correttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 che introduce la rottamazione delle liti fiscali pendenti con il Fisco. Con un taglio operativo si analizzano le caratteristiche principali del nuovo istituto raffrontandolo anche con i condoni fiscali precedenti unitamente a utili riferimenti giurisprudenziali. Ed infatti, da ultimo nel 2011, ma già in precedenza, il legislatore aveva previsto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio mediante un meccanismo analogo, per molti profili differente ma dal fine comune: ridurre il numero delle controversie tributarie pendenti e “fare cassa”.L’attuale condono anche se un’ottima opportunità per i contribuenti presenta delle criticità che nella proposta modificativa inclusa in questo pratico manuale si cercano di superare.MAURIZIO VILLANI, Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale – Tributario. Relatore in vari convegni nazionali, seminari e incontri, collabora con diverse testate di settore scrivendo articoli e pareri in ambito fiscale e tributario.È autore di diversi testi sul contenzioso tributario. Il comitato scientifico del “Premio Barocco” gli ha assegnato l’alta onorificenza per l’anno 2015, come riconoscimento del suo costante impegno nel voler riformare le Commissioni tributarie e per il suo contributo nel 2015 alla riforma del processo tributario (D.Lgs. n.156/2016). IOLANDA PANSARDI, Avvocato tributarista, Master in diritto e pratica tributaria – LL.M In Tax Law “Universus”. Collabora con lo studio legale tributario Villani. Autrice e coautrice di articoli per riviste specializzate, di volumi ed ebook in materia di diritto tributario.
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Altra importante precisazione viene fornita dalla Circolare anche in merito alla determinazione degli importi dovuti. Si ricorda che dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata devono essere scomputate i) le somme dovute per la rottamazione dei ruoli relativi al medesimo atto per il quale si intende definire e ii) quelle già pagate a titolo di riscossione provvisoria. Tale scomputo, è chiarito, va fatto senza dover specificare il titolo o l’imputazione delle somme da scomputare. Una volta ottenuto l’importo netto dovuto, questo dovrà essere ripartito tra i vari codici tributo (cfr. Risoluzione n. 108/E del 1 agosto 2017) in proporzione ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto. Semplificando, se l’80% del valore dell’importo lordo dovuto era rappresentato da IRPEF + interessi, anche l’80% dell’importo netto dovuto dovrà essere imputato come IRPEF + interessi, indicando dunque il codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi). Analogamente dovrà operarsi per tutte le altre voci che erano incluse nell’importo lordo dovuto (cfr. Par. 4.1. della Circolare).
Un caso interessante risolto dalla Circolare riguarda l’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, con la c.d. Rottamazione, l’iscrizione dei due terzi dell’importo in contestazione (si ipotizzi soccombenza in primo grado), estinguendo il debito con il pagamento delle sole spese di riscossione. In tale ipotesi, chiarisce la Circolare, la definizione agevolata della lite riguarderà solo le somme residue ancora in contestazione. Pertanto il 40% della sanzione non connessa al tributo da pagarsi per la definizione della lite sarà da calcolarsi sul terzo di sanzione residua, non invece sull’intero importo originario della sanzione irrogata.
La Circolare n. 23/E sottolinea poi che, anche nel caso in cui l’atto dal quale origina la controversia che si intende definire non contenga una determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, rimane in capo al contribuente l’onere di determinare tutti gli interessi dovuti, fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, secondo le modalità stabilite dall’articolo 20 del DPR n. 602 del 1973 vigente ratione temporis (cfr. Par. 4.3 della Circolare). In caso di lite avverso atti dell’Agente della Riscossione, i 60 giorni vanno calcolati dalla notifica dell’atto presupposto, emesso dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Par. 4.6 della Circolare).
Rimanendo in tema di interessi, la Circolare ricorda che gli importi iscritti a ruolo a titolo di interessi di sospensione amministrativa della riscossione, qualora pagati, sono scomputabili dalle somme da versare a seguito della definizione agevolata (cfr. Par. 4.5 della Circolare).
L’intero “capitolo” 5 della Circolare n. 23/E offre precisazioni e chiarimenti in merito al trattamento delle sanzioni ai fini della definizione agevolata. L’Agenzia ricorda che, alla luce delle istruzioni fornite con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, per sanzioni collegate al tributo (escluse dagli importi dovuti ai fini della definizione) devono intendersi quelle previste per le violazioni che hanno inciso sulla determinazione o sul versamento del tributo. Interessante la risposta fornita dall’Agenzia in merito all’ipotesi in cui il cumulo giuridico delle sanzioni irrogate comprenda sia sanzioni collegate al tributo, escluse dal pagamento ai fini della definizione agevolata, sia sanzioni non collegate al tributo. L’Agenzia ritiene che in tale caso la sanzione unica frutto del cumulo giuridico “assorba” anche la sanzione non connessa al tributo e, considerato che una tale sanzione unica irrogata risulta collegata al tributo, la stessa non deve essere corrisposta (cfr. Par. 5.5 della Circolare).
L’Amministrazione Finanziaria conferma anche che le somme versate a titolo provvisorio da parte di eventuali coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possano essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione, né rimborsate. Lo scomputo è concesso dunque solo se anche i coobbligati che abbiano già versato aderiscano anch’essi alla definizione agevolata, accettando così l’estinzione della controversia (cfr. Par. 6.1 della Circolare).
Da ultimo, tema di per sé separato dal corretto perfezionamento della definizione agevolata delle controversie, ma ad essa conseguente, riguarda il diritto di rivalsa IVA. L’Agenzia opportunamente chiarisce che il cedente o prestatore che abbia aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria può esercitare la rivalsa IVA, ex art. 60, comma 7, DPR n. 633/72. Tale facoltà è concessa tuttavia solo a seguito dell’avvenuto pagamento dell’importo eventualmente da versare per la definizione e comunque decorso il termine previsto dalla norma (31 luglio 2018) senza che vi sia stata la notifica del diniego alla definizione medesima.
La Circolare n. 23/E, come esaminato sinteticamente, fornisce sicuramente un utile supporto per risolvere dubbi e problematiche operative (soprattutto di calcolo) che hanno finora complicato il lavoro dei numerosi professionisti coinvolti. Ciò anche considerata l’assenza di chiarimenti ufficiali sulle possibili conseguenze che potrebbero derivare da eventuali, pur se minimi, errori nei calcoli e/o nei versamenti effettuati ai fini della definizione.
E’ auspicabile che, in sede di controllo ex post, l’Agenzia provvederà a rettificare eventuali inesattezze nell’autoliquidazione, provvedendo in caso a richiedere integrazioni nei versamenti ma mantenendo valide le istanze presentate (e già pagate, almeno quanto agli importi autoliquidati).
In ogni caso, tenuto conto che tali importanti chiarimenti sono giunti dall’Amministrazione Finanziaria a solo una settimana dal termine ultimo per il perfezionamento dell’istanza — che presuppone, ricordiamo, l’avvenuto pagamento della prima o unica rata — non ci si può che augurare una proroga della scadenza del 2 ottobre, come peraltro chiesto dalle Associazioni nazionali dei commercialisti, con il comunicato stampa congiunto del 21 settembre 2017.
Avv. Francesco Licenziato
Sciumé – Avvocati e Commercialisti
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