La definizione alternativa delle controversie e la responsabilità da danno erariale. Qualcosa si muove! Intervento in Corte dei Conti del 15 giugno 2023
Indice
1. Asl e strutture sanitaria: 20 anni fa
Il rapporto tra asl strutture sanitarie pubbliche con la Corte dei Conti si è animato da dieci/quindici anni a questa parte ed è andato di pari passo con gli incentivi, via via sempre più normati, alla definizione alternativa delle controversie.
Un breve excursus: nasce osservatorio sanità nel 2007, poche le strutture e gli studi che si occupano esclusivamente di med mal. Per usare la metafora cara a consiglieri della III sezione Rossetti e Traglino, il pendolo della giurisprudenza di legittimità è fermo sull’acme della tutela del cittadino. La sentenza capostipite 589/99 sul contatto sociale ispira decine di altre sentenze tra le quali Cass. 26 aprile 2010, n. 9906; Cass. 30 settembre 2009, n. 20954.
il “contatto sociale” fa sorgere vere e proprie obbligazioni contrattuali in assenza di contratto. Non c’è distinzione: il rapporto tra cittadino e medico o struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, è di natura contrattuale, contratto da contatto sociale.
Il cittadino deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento.
In altre parole: sono entrato in ospedale con le mie gambe, ho subito un intervento, non cammino più. Spiegatemi voi cosa è successo.
Il medico o la struttura non in grado di dimostrare che la condotta è stata governata da criteri di diligenza, prudenza e perizia, o che l’evento è stato chiaramente imprevedibile ed imprevedibile, viene ritenuta responsabile dei danni subiti dal cittadino.
I risarcimenti sono all’ordine del giorno, siamo intorno all’80/90% di domande accolte.
Tuttavia la presenza di compagnia di assicurazione funge da parafulmine di tutte le azioni risarcitorie proposte dalle strutture pubbliche.
2. I CVS comitati di valutazione sinistri
I CVS comitati di valutazione sinistri di recente costituzione – siamo intorno al 2010 – si limitano a trasmettere le domande di risarcimento, valutazione medica ed eventuali relazioni dei medici legali e/o dei sanitari coinvolti direttamente e indirettamente nell’azione risarcitoria alle stesse compagnie.
Saranno poi i consulenti interni alle stesse a dare indicazioni circa l’opportunità di pagare o no.
In sostanza non c’è alcun rapporto tra avvocati e strutture sanitarie in termini transattivi.
La Corte dei Conti, interviene in questa fase, come d’abitudine, per valutare la condotta del medico per lo più su impulso della struttura sanitaria.
Tuttavia:
1. l’assenza di tabelle nazionali che stabiliscano criteri oggettivi per la liquidazione del danno, soprattutto avuto riguardo ai danni da morte che erano e restano per certi aspetti un unicum nel panorama internazionale discostandosi in maniera eccessiva dagli standard europei;
2. l’incremento esponenziale delle richieste di risarcimento danni da errate prestazioni mediche, sono entrambi fattori che richiedono la fuga delle compagnie di assicurazioni.
Da questo omento le strutture sanitarie pubbliche cominciano a rispondere dei danni causati dai propri sanitari con fondi autonomi e l’attenzione della Corte dei Conti nei confronti della gestione e della liquidazione dei sinistri diviene più intensa.
La definizione stragiudiziale delle controversie prima di un provvedimento giudiziale, è pressoché azzerata per una serie di motivi:
– la reazione delle asl ad una richiesta risarcitoria è lentissima. Inoltre i direttori generali che durano in carica 5 anni, tendono a differire il momento del pagamento nascondendosi dietro lo spauracchio della Corte dei Conti che in effetti ha cominciato a sanzionare qualche transazione considerata immotivata e dannosa in termini irradiali. I tribunali grondano di richieste risarcitorie ed il carico di sentenze comincia a diventare insostenibile.
Si deve pertanto trovare una strada per deflazionare il contenzioso.
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3. Deflazionare il contenzioso
Con la legge Balduzzi del 2013 si opera un distinguo tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il che determina, ancorché in maniera modesta, una riduzione dei contenziosi soprattutto nei confronti dei medici.
Con la L. 2417 viene poi introdotto il doppio binario ricorso ex art. 696 bis e ricorso ex art 702 bis, ma l definizioni transattive sono sempre rarissime e ciò nonostante i CVS abbiano potenziato l’aspetto istruttorio che TEORICAMENTE, potrebbe portarli a conciliare prima di un provvedimento giudiziario.
Tuttavia i timori di una condanna da parte della corte dei conti sono sempre elevati e basta una voce discordante all’interno di un comitato per dissuadere i vertici dal definire in bonis la vertenza. Qualcosa però comincia a muoversi : già il fatto che, secondo la previsione del legislatore a pronunciarsi su una richiesta ex art. 702 bis debba essere “lo stesso giudice del precedente ATP” porta le asl a rivedere il proprio atteggiamento di chiusura soprattutto a seguito di una CTU chiaramente sfavorevole.
Infatti diventano sempre più rare le rinnovazioni delle consulenze proprio perché difficilmente un Magistrato sconfesserà l’operato dei propri ausiliari.
Ma ci sono altri aspetti ad impedire o ritardare le transazioni: il fatto che un’ordinanza ex art. 702 ter, abbia un peso nettamente inferiore rispetto ad una sentenza in termini di carriera, fa si che molti procedimenti a rito sommario vengano convertiti e definiti con sentenza. Allo stesso tempo, però, si fa strada la volontà di chiudere i contenziosi alla luce di una CTU inequivocabile e di Magistrati che si occupano di responsabilità medica cominciano ad invitare le parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
4. Legge Cartabia e definizione transattiva
La chiave di svolta, tuttavia, giunge poco tempo fa, allorquando la legge Cartabia incoraggia la definizione transattiva delle controversie premiando il ruolo conciliativo del giudice ex art. 185 bis. In altre parole l’adesione delle parti ad una proposta conciliativa formulata da un giudice viene inserita ad un apposito registro istituito presso le cancellerie della sezione comincia a fare statistica al pari di un provvedimento giudiziario. Inoltre la Corte dei conti (vedi ordinanza corte dei conti Umbria febbraio 2022 con la quale sono stati condannati il direttore generale e l’avvocatura ad una somma corrispondente al differenziale tra la transazione proposta e la sentenza di condanna, per circa 90.000 euro ) mostra rivedere il proprio atteggiamento nei confronti delle transazioni.
In questo momento si osserva un confronto più dinamico tra asl e corte dei conti laddove una transazione incoraggiata da una proposta conciliativa ex art 185 bis e condivisa da buona parte dai membri di un comitato sinistri difficilmente sarebbe osteggiata dalla corte dei conti.
Parimenti lo stesso potrebbe accadere, nel caso in cui, la mancata adesione ad una proposta conciliativa sia dettagliatamente motivata dalla asl avuto riguardo alla qualità della CTU ed alla pertinenza delle osservazioni critiche proposte.
Resta nell’aria un’idea, che sebbene di difficile attuazione, avrebbe tuttavia un peso dirimente nella definizione transattiva delle controversie, e conseguentemente nel deflazionare il contenzioso civile: la richiesta di parere preventivo sulla scorta di quanto già accade per le regioni comuni e province ai sensi dell’art.7 comma 8 della legge 131/2003.
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