La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30579 del 25 luglio 2024, ha chiarito che, in tema di delitto tentato, rilevano, oltre agli atti esecutivi, anche quelli preparatori.
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Indice
1. I fatti
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della richiesta di riesame presentata dall’indagato, annullava l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Terni aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso per essere egli gravemente indiziato del delitto di tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un istituto di credito.
L’annullamento veniva disposto perché le azioni compiute non avrebbero, ad avviso del Tribunale, raggiunto la soglia del tentativo punibile “in mancanza, sul piano fattuale, della integrazione, sia pure in minima parte, di atti tipici del delitto perseguito“.
Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso per Cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, affidato a un unico motivo, con il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Nello specifico, il ricorrente deduce la configurabilità del delitto di tentata rapina e che le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Perugia sarebbero inconciliabili con le premesse costituite dal complessivo quadro probatorio dal quale risultava un piano criminoso.
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Formulario Annotato del Processo Penale
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2. Atti esecutivi e preparatori nel delitto tentato: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha affermato che il motivo meritevole di accoglimento è quello relativo alla configurabilità del delitto tentato.
Infatti, per quanto concerne il requisito dell’idoneità degli atti, l’opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante e in concreto (criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienza dell’uomo medio, possa ritenere che gli atti – indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei – erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata“.
La Suprema Corte specifica, inoltre, che l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone.
Per ciò che concerne, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, “l’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto“.
La Corte ritiene, dunque, che per la configurabilità del tentativo, rilevino non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Perugia, da un lato, abbia erroneamente reputato che, per ritenere la configurabilità del tentativo, sia necessaria “l’integrazione, sia pure in minima parte, di atti tipici del delitto perseguito“; dall’altro, che abbia in modo manifestamente illogico reputato che i due indagati non avessero approntato il proprio piano criminoso in ogni dettaglio, compresa l’individuazione dell’obiettivo della rapina e non avessero iniziato ad attuarlo, avendo anche indossato guanti in lattice a ciò necessari.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con conseguente rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio.
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