Massima |
Il dirigente bancario, che è stato demansionato, ha diritto al risarcimento del danno morale anche in assenza di danno biologico. |
1. Premessa
In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno in base agli elementi di fatto relativi alla durata della qualificazione e ad altre circostanze del caso concreto, potendo procedere ad una autonoma valutazione equitativa del danno, rispetto alla quale non ostano né l’eventuale insuccesso di una c.t.u. disposta alfine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri “latu sensu” aggettivi, né l’eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori indicati dal danneggiato, dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto un’eventuale decisione di non “liquet”, fondata, appunto, sull’asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall’attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa res lesiva.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il bancario demansionato ottenesse il risarcimento del danno morale (1) e non del danno biologico (2).
2. Dequalificazione e danno non patrimoniale
Nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un “vulnus” ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati “ex ante” da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità.
Nell’ipotesi di controversia in tema di demansionamento, accertato il nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, la giurisprudenza maggioritaria (3) ha riconosciuto il danno biologico e il danno morale nell’ambito del danno non patrimoniale, applicando correttamente – al di là delle singole espressioni utilizzate – il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risarcitoria e, quindi, fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l’esistenza e il collegamento causale con l’illegittima condotta datoriale.
Sul punto, va rilevato che il danno non patrimoniale (4) include tanto il danno biologico che il danno morale e il danno esistenziale. Mentre il danno morale ha natura emotiva e interiore, ed il danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale deve essere inteso come ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Poiché si tratta di un vero danno, e di un vero risarcimento, e non di una sanzione civile, istituto che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, tale danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni (5). Trattasi di un tipo di danno di natura strettamente personale, che come tale non può essere ridotto, neppure indirettamente, ad una frazione del danno biologico, ma deve essere valutato equitativamente in riferimento al singolo caso concreto (caratteristiche, durata, gravità conoscibilità all’interno e all’esterno ecc…).
Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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(1) Il danno morale ha natura emotiva e interiore.
(2) Il danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile.
(3) Fra le tante Cass. civ., Sez. lavoro, 12/05/2009, n. 10864.
(4) Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972).
(5) Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572.
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