Una denuncia anonima è idonea a stimolare le indagini?

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Una denuncia anonima può rappresentare un elemento idoneo a stimolare le indagini? Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 29319 del 7-06-2024

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Indice

1. La questione: illegittimità di un provvedimento che avrebbe confermato il vincolo del sequestro sulla scorta della denuncia anonima


Il Tribunale del riesame di Avellino confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di inosservanza della legge processuale penale perché, a suo avviso, il provvedimento impugnato avrebbe confermato il vincolo del sequestro sulla scorta della denuncia anonima, inutilizzabile se non ai fini dell’individuazione di una notitia criminis – e non allegata agli atti del fascicolo.
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto fondato.
In particolare, per gli Ermellini, pur a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo cui una denuncia anonima, sebbene non possa rappresentare elemento di prova acquisibile ed utilizzabile (art. 333, comma 3 e 240 comma 1 cod. proc. pen.), è tuttavia idonea a stimolare l’attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell’assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l’enucleazione di una “notitia criminis” suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016), nel caso di specie, comunque, il Tribunale del riesame aveva, in realtà, utilizzato tale denuncia come piattaforma indiziaria idonea di per sé a giustificare l’emissione del decreto di sequestro del pubblico ministero, oggetto dell’impugnazione, il che avrebbe comportato, unitamente ad altre argomentazioni giuridiche (rispetto alle quali si rinvia a quanto enunciato nel testo della sentenza qui in commento), alla illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge.
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se una denuncia anonima può rappresentare un elemento idoneo a stimolare le indagini.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico con cui è stato per l’appunto affermato che una denuncia anonima, pur non essendo utilizzabile come prova, può però stimolare il P.M. o la polizia giudiziaria a raccogliere dati per verificare se da essa emergano indicazioni utili per avviare un’indagine
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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