Irrilevante la risonanza mediatica della denuncia
Anche la risonanza mediatica della denuncia, di per sé, costituisce elemento irrilevante ai fini disciplinari e non può essere addebitabile al dipendente, tranne nei casi in cui essa sia provocata artatamente dalla condotta dello stesso denunciante, o quando il contenuto della notizia sia falsato per effetto del suo intervento.
Sulla base di questi principi la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 14393 del 5 giugno 2018, ha respinto il ricorso di una s.r.l. avverso la pronuncia che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente, confermandone la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e condannando la stessa società ricorrente al pagamento delle differenze retributive.
Denuncia del datore non lede, di per sé, l’obbligo di fedeltà
Respinta dunque la doglianza sollevata, circa la denuncia effettuata dal lavoratore di un comportamento datoriale di rilevanza penale. Ciò che non ha di per sé – spiegano gli Ermellini – alcuna efficacia dirimente in ordine alla lesione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore. Per cui il richiamo della ricorrente al predetto obbligo, si rivela del tutto incongruente rispetto all’individuazione codicistica dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.
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