La Corte costituzionale, tramite la sentenza n. 60 depositata il 18 aprile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, c. 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata una tempestiva denuncia penale.
Indice
1. L’asserito contrasto ai principi costituzionali
La sezione tributaria della Corte di cassazione, con due ordinanze di identico tenore, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, c. 1, 53, c. 1, 42, c. 2, Cost., nonché 1 Prot. addiz. CEDU, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata, poiché per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, cioè l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.
2. La perdita del bene e la sua denuncia
La controversia, presso il giudice di legittimità, era originata a seguito di due ricorsi di una casa di cura avverso il silenzio rifiuto opposto da Roma Capitale sull’istanza di rimborso del versamento IMU per le annualità 2013 e 2014, relativo a un immobile di proprietà della società, occupato abusivamente da terzi dal dicembre 2012. La società aveva comprovato che erano state attivate tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile, e che aveva pure provveduto a denunciare, nell’immediato, all’autorità preposta, l’avvenuta occupazione abusiva e tuttavia, benché fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile da parte del G.i.p. del Tribunale ordinario di Roma, lo stesso non aveva avuto esecuzione per motivi di ordine pubblico. Per il giudice a quo, dunque, la società era proprietaria dell’immobile, tuttavia al contempo ne aveva perduto il possesso, con la conseguenza che non sussisterebbe il presupposto per l’applicazione dell’imposta di cui era stato chiesto il rimborso, atteso che la stessa società, pur avendo ottenuto un decreto di sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria che aveva ipotizzato il reato di occupazione abusiva di immobile sanzionato dall’art. 633 c.p., non era riuscita a ripristinare il “contatto materiale con il bene”.
Potrebbero interessarti anche:
3. I precedenti
Per i giudici della Consulta è risultato innegabile che nelle ipotesi ove un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario, che si sia pure occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, con riferimento all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente detta occupazione, di conseguenza «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).
4. La legislazione del 2022
È stato osservato che, indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, è intervenuto con la legge n. 197/2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in parola. Il legislatore, più in dettaglio, tramite l’art. 1, c. 81, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, c. 2, o 633 c.p., o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
5. La pronuncia di incostituzionalità
Secondo il collegio romano risulta irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, che abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, nonostante ciò , tenuto a versare l’IMU per il periodo che decorre dalla denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, in quanto la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso. La Corte costituzionale, con la sentenza del 18 aprile, è come se avesse esteso, in modo retroattivo, la portata di detta norma, dichiarando illegittimo costituzionalmente l’art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella versione applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, c. 2, o 633 c.p., o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia ovvero iniziata azione giudiziaria penale.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento