Denuncia e querela: come e perchè farne uso

1. Differenza tra i due istituti

In cosa si differenziano queste due realtà?

Occorre fin d’ora fare una premessa: nel nostro ordinamento penale ci sono due categorie di reati, reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili a querela. I primi, come l’omicidio o i maltrattamenti contro familiari e conviventi, prevedono l’obbligo per l’Autorità Giudiziaria di esercitare l’azione penale non appena venga a conoscenza della notizia di reato. Per i secondi invece, come le percosse o la violenza sessuale, la querela della vittima è una conditio sine qua non di procedibilità. Senza di essa non si può procedere.
Entrambe, quindi, altro non sono che comunicazioni che vengono fornite, da qualunque consociato, all’Autorità Giudiziaria.

Il tratto che distingue l’una dall’altra, risiede nell’autore e nella forma delle stesse: mentre la denuncia è una sorta di informazione che un soggetto, venuto a conoscenza di un fatto ipoteticamente integrante reato, lo comunica ad una AG col solo fine di renderla edotta (Carabinieri, Pubblico Ministero, o in generale un Ufficiale di Polizia Giudiziaria) la querela, o denuncia-querela, è una dichiarazione fatta dalla vittima stessa del comportamento ritenuto illecito, manifestando la volontà che il colpevole venga perseguito penalmente.

Per intenderci: la denuncia rappresenta quindi uno strumento di collaborazione tra il cittadino e lo Stato, affinché quest’ultimo venga a conoscenza di fatti di cui, in assenza di denuncia, probabilmente non verrebbe a conoscenza, cosicché da esercitare l’azione penale. Per esempio: “Con questo atto di denuncia dichiaro di aver sentito nell’appartamento di fianco al mio molte grida e rumori di percosse violente e aver avvistato “X” con vari lividi sul volto”. Successivamente a questa comunicazione verranno avviate le indagini.

Nella querela c’è un quid pluris, che è vincolato appunto alla necessaria redazione di questa da parte della persona offesa dal reato (o per il tramite del suo difensore) e alla sua volontà che il reo venga perseguito penalmente. Per esempio: “Con questo atto di denuncia-querela dichiaro di aver subito violenza sessuale da “Y” il giorno …, con le seguenti modalità … . Per questi motivi sporgo formale denuncia querela nei confronti di “Y”, nonché nei confronti di coloro i quali verranno ritenuti responsabili, per il reato di “violenza sessuale” ex art 609 bis c.p., ovvero per qualsivoglia altro reato venga ravvisato nelle condotte descritte.”. Ed anche in questa circostanza un Pubblico Ministero avvierà la fase di indagini.

Altra peculiarità è insita nelle conseguenze. Difatti, mentre per la querela vi è la possibilità di ritirarla o rimetterla (tranne in alcune circostanze, come per esempio i reati contro la libertà sessuale e allorquando il reato di “atti persecutori” sia stato posto in essere con minacce di particolare gravità (Cass. pen. Sezione V, con la sentenza numero 2299, del 20 gennaio 2016)), tale opportunità non è prevista in caso di denuncia. Questo perché, come abbiamo già verificato, ci sono reati per i quali si procede d’ufficio. Perciò, non appena l’AG viene a conoscenza (per il tramite appunto di una denuncia) di un fatto costituente reato, verrà immediatamente esercitata l’azione penale, a prescindere che il denunciante “si penta” in seguito e voglia “ritirarla”.

1.2. La rilevanza dei due istituti: necessaria presa in carico della notitia criminis

Ciò che nel concreto rileva, in termini di effetti di questi strumenti, è l’obbligatorietà che quanto denunciato venga preso in carico dall’Autorità e venga accertato tramite indagini preliminari. Non vi è una scrematura soggettiva ex ante.

Non vi è la possibilità che avvenga una “scelta”, da parte di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria o di un Pubblico Ministero, di quali denunce o di quali querele considerare e portare alla fase di indagini. “Questa si e questa no”.
No.
Questa è una forma di garanzia che viene data al cittadino. Tu mi rendi edotto di un reato, io indago; e laddove venga comprovato quanto alla base della notitia criminis, si avvierà un processo penale.

2. Le funzioni del diritto penale in relazione ai due istituti: agite

Il diritto penale ha una duplice funzione: general-preventiva e special-preventiva; quest’ultima consiste nell’impedire che, chi si è già reso responsabile di un reato, torni a delinquere in futuro, quella general-preventiva ha, per l’appunto, uno scopo preventivo e di più ampio spettro, ovvero quello di intimidire i consociati dal commettere reati. Una sorta di “minaccia” che consiste nello stabilire delle pene e delle sanzioni al verificarsi di determinati eventi-reato. Ad esempio: “Se un soggetto, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”. Fatto, evento, pena.

Orbene, tornando a denunce e querele, o segnalazioni se intimorisce meno il termine, esse sono a parere di questo autore un simbolo metaforico di contatto tra l’una e l’altra delle funzioni dell’ordinamento penale, principalmente per quella general-preventiva. Sono lo strumento grazie al quale la legge può esprimersi facendo giustizia, e se tutti coloro che fossero nella posizione per usufruirne, ne usufruissero realmente, non ci sarebbe altra intimidazione o tutela preventiva che possa assumere veste più garantista di questa.

3. Conclusioni

Ritengo fermamente che la sensibilizzazione su questo argomento non sia mai pienamente sufficiente.
Sarebbero tanti altri gli aspetti tecnici di cornice all’argomento in oggetto. L’intento di questo articolo, però, deve rivelarsi chiarificatore nelle linee generali e di apprezzabile sprono e incito nella sua congenita moralità.

Fermare, o tentare di farlo, determinate azioni delittuose (di qualsiasi tipo) non è solo onere della Polizia, dei Carabinieri o di chi, si ritiene, abbia la competenza e il potere per farlo in quanto provvisto di autorità e ruolo. Parte del lavoro lo facciamo tutti noi, per il tramite del diritto di denunciare condotte criminose.

Perché a fronte della “passività / disinteresse / paura” nel denunciare degli atti persecutori (perché tanto non capiterà davvero a me di essere colpita/o dell’acido), una diffamazione (perché c’è di peggio), dei maltrattamenti (perché è successo solo un paio di volte…), degli atti di bullismo (perché denunciando peggioro la situazione diventando la spia), tutto ciò continua ad evolversi e a rimanere troppo spesso impunito per mancanza di denunce.

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