Destituzione dal servizio presso la PS (Cons. Stato n. 2076/2012)

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Massima

E’ legittima la destituzione dal servizio di PS per aver ceduto ed acquistato cocaina ed aver ceduto ad un pregiudicato delle munizioni calibro 9, acquistate su apposita richiesta dello stesso.

 

 

Nella decisione in commento dell’11 aprile 2012 n. 2076, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione di un poliziotto che ha proposto appello avverso la sentenza con cui il TAR Lazio aveva respinto il ricorso presentato ai fini dell’annullamento del decreto del Capo della Polizia (1) con cui il ricorrente era stato destituito dal servizio.

L’appellante aveva impugnato il decreto eccependo profili di legittimità riconducibili al mancato rispetto delle norme sul procedimento ed ai principi di logicità e ragionevolezza, oltre che a carenze istruttorie.

I giudici del TAR, invece, hanno rigettato prima la domanda cautelare di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato e, dopo, nel merito il ricorso presentato.

Per quanto concerne il fatto posto a fondamento della destituzione dal servizio (2) l’appellante ha , nella propria difesa, dimostrato come lo stesso fosse riconducibile a delle frequentazioni con alcuni presunti pregiudicati nell’ambito dell’attività di indagine (3).

In merito a tale punto il Consiglio provinciale di disciplina avrebbe (secondo il ricorrente immotivamente) respinto 4 istanze di audizione di colleghi (4).

L’unica testimonianza ammessa (5) avrebbe, invece, fornito pieno riscontro delle dichiarazioni rese dall’appellante.

Nella decisione in commento i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che non vi fosse alcun elemento di prova utile a corroborare la tesi difensiva dell’appellante, il quale avrebbe acquistato e anche ceduto rilevanti quantità di droga senza avvertire, preliminarmente, nessuno; di ciò aveva, infatti, dato solamente notizia, ma in tempi successivi ed in maniera del tutto generica (6).

Si legge ancora nelle motivazioni della decisione in oggetto che, “poiché i motivi di censura proposti in primo grado sono stati tutti esaminati e respinti dal TAR non può prendersi in esame il loro contenuto sulla base del semplice richiamo per relationem operato dall’appellante, avendo omesso di articolare specifici motivi di impugnazione in merito”.

Da ciò il Consiglio di Stato, nella sezione terza respinge in parte l’appello dichiarandolo inammissibile e compensa le spese tra le parti.

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”;

 

 

_______
(1) 20 aprile del 2004.
(2) Ossia acquisto e cessione di sostanze stupefacenti
(3) Di tale situazione l’appellante riferiva di aver informato colleghi e superiori.
(4) Che, invece, avrebbero secondo l’appellante, potuto confermare la veridicità di quanto affermato.
(5) Dell’ispettore del commissariato di Avezzano.
(6) Tra l’altro anche al di fuori di qualsiasi attività coordinata di indagine di polizia e sulla base della sola  iniziativa personale.

Sentenza collegata

37146-1.pdf 106kB

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