La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che la permanenza all’aperto durante la detenzione non sia superiore a due ore. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. Il fatto
- 2. La questiona prospettata nell’ordinanza di rimessione: è illegittimo costituzionalmente l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che la permanenza all’aperto non sia superiore a due ore»?
- 3. La soluzione adottata dalla Consulta
- 4. Conclusioni: illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ordin. penit., limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10»
1. Il fatto
IlTribunale di sorveglianza di Sassari era chiamato a decidere su di una opposizione presentata da un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ordin. penit., avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza della medesima città che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile un reclamo dallo stesso detenuto avanzato nei confronti delle determinazioni della direzione dell’istituto penitenziario, riguardo al tempo di permanenza all’aperto.
In particolare, il detenuto, fruendo allo stato di due ore d’aria al giorno, aveva chiesto di goderne «almeno quattro», come prevede, per i detenuti in regime ordinario, l’art. 10, primo comma, ordin. penit., sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante «Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
Pur tuttavia, rilevava il Tribunale di sorveglianza sassarese, l’attuale formulazione della norma censurata, nel prevedere che il detenuto in regime differenziato non possa permanere all’aperto più di due ore al giorno, né in gruppi superiori a quattro persone, riflette le modifiche apportate dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), poiché il testo anteriore della norma censurata stabiliva una permanenza all’aperto fino a quattro ore al giorno, e un’ampiezza dei gruppi fino a cinque persone. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
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2. La questiona prospettata nell’ordinanza di rimessione: è illegittimo costituzionalmente l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che la permanenza all’aperto non sia superiore a due ore»?
A fronte della situazione summenzionata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che la permanenza all’aperto non sia superiore a due ore».
Nel dettaglio, ad avviso del giudice a quo, fermo restando che il limite massimo di due ore, sancito per la permanenza all’aperto in regime differenziato, non avrebbe alcuna giustificazione in termini di sicurezza, ciò pregiudicherebbe la finalità rieducativa della pena e lederebbe il diritto del detenuto alla salute, si riteneva come la norma suesposta, così strutturata, sarebbe in contrasto l’art. 3 Cost., poiché le ragioni di sicurezza verrebbero soddisfatte dalla selezione del gruppo di socialità, operata discrezionalmente dall’amministrazione penitenziaria, e non dal limite di tempo che il gruppo stesso trascorre all’aperto.
Oltre a ciò, sarebbe altresì violato l’art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo del finalismo rieducativo della pena, in quanto, per il giudice rimettente, nel regime differenziato, che comprime notevolmente le attività trattamentali, una congrua permanenza all’aperto sarebbe necessaria «a scaricare la inevitabile tensione» accumulata in camera detentiva, dovendosi in ogni caso rammentare che «l’esecuzione della pena non può risolversi in privazioni irragionevoli o assumere caratteristiche di vessazione», così come sarebbe infine violato l’art. 32 Cost., poiché «l’esposizione alla luce naturale ed ai raggi del sole risulta essenziale per il mantenimento di una accettabile condizione di salute», vieppiù per detenuti che, come l’odierno opponente, sono condannati ad una pena di lunga durata.
3. La soluzione adottata dalla Consulta
La Corte costituzionale, dopo avere respinto le eccezioni sollevate dalle parti costituite, reputava le questioni suesposte fondate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..
In particolare, il Giudice delle leggi, dopo avere analizzato il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla ratio delle limitazioni di trattamento ex art. 41-bis ordin. penit., considerava, come appena esposto, la fondatezza delle censure in esame, riferite agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..
In effetti, per i giudici di legittimità costituzionale, pur se analoga nella funzione di assecondare l’inclinazione di ogni essere umano a godere dell’aria e della luce naturale, la permanenza all’aperto nel regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. non è tuttavia comparabile con quella del regime detentivo ordinario, quanto alle modalità concrete di svolgimento.
Difatti, se, ai sensi dell’art. 10, quarto comma, ordin. penit., il detenuto comune fruisce delle ore d’aria in gruppi indistinti, cosicché la socialità che si sviluppa all’aperto è piena, tanto da potersi accompagnare – come prevede la stessa norma – ad esercizi fisici, viceversa, quella esprimibile nelle ore d’aria del regime speciale è una socialità delimitata, poiché fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria.
Rigidi e mirati, i criteri di formazione e di eventuale modificazione dei gruppi – criteri dettagliati dall’art. 3.1 della circolare 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) – garantiscono invece che, nel regime ex art. 41-bis ordin. penit., sia al chiuso, sia all’aperto, siano ridotte al minimo le occasioni per quei contatti illeciti che il regime stesso mira a evitare, concorrendo a tale obiettivo la riduzione dell’ampiezza del gruppo, che è stata limitata a un massimo di quattro persone, in luogo delle precedenti cinque, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n. 94 del 2009.
Orbene, per la Corte di legittimità, che la permanenza all’aperto sia fruita dal detenuto nelle condizioni di sicurezza presidiate dalla selezione del gruppo di socialità è fattore necessario, ma anche sufficiente, affinché le ore d’aria non si prestino al mantenimento dei rapporti di consorteria delittuosa, dal momento che la centralità del gruppo di socialità, quale mezzo di funzionamento del regime speciale, è attestata dal secondo periodo della lettera f) del comma 2-quater dell’art. 41-bis ordin. penit., aggiunto dallo stesso art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n. 94 del 2009, laddove viene posto l’obiettivo di «garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
All’opposto, il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità.
Pertanto, per il giudice a quo, poiché non corrisponde in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato, e determina quindi un improprio «surplus di punizione» (sentenza n. 18 del 2022), la norma censurata viola il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., insieme al finalismo rieducativo della pena, di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost., tenuto conto altresì del fatto che l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità, in conformità alle specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), richiamate dalla parte nell’atto di costituzione.
Se, quindi, la declaratoria di illegittimità costituzionale del limite massimo delle due ore, stabilito dalla norma censurata per il regime speciale, comporta, per la Consulta, coerentemente con la richiesta sostanziale del rimettente, la riespansione della disciplina generale delle quattro ore, contenuta nell’art. 10 ordin. penit., non potrebbe d’altronde individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito dall’art. 14-quater, comma 4, ordin. penit. per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare.
Invero, avendo natura disciplinare, in quanto applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolarità della vita d’istituto, il regime della sorveglianza particolare non può essere esteso in via analogica per determinare, venuto meno il limite massimo di due ore posto dalla norma censurata, la quantità di tempo che possono trascorre all’aperto i ristretti nel differente regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit., per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario, tanto più se si considera che nella stessa prospettiva di un intervento “per linee interne” alla legislazione vigente, la medesima Corte costituzionale rilevava che la novella del 2018, non ha solo aumentato da due a quattro ore il tempo minimo giornaliero di permanenza all’aperto nel regime detentivo ordinario, ma ha anche temperato questo incremento con un’estensione della facoltà della direzione degli istituti penitenziari di ridurre il periodo fino a due ore al giorno.
Affidata alla formula dei «giustificati motivi» – in luogo di quella anteriore, ben più stringente, dei «motivi eccezionali» –, la previsione di una maggiore discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria è evidentemente correlata, per i giudici di legittimità costituzionale, in una strategia di bilanciamento, al raddoppio del minimo di ore di permanenza all’aperto.
Del resto, ove al regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. fosse esteso, per riespansione della disciplina generale, solo il maggior numero di ore d’aria, e non anche, contestualmente, il criterio più flessibile per la sua riduzione, si creerebbe, per il medesimo regime differenziato, una disciplina anomala, conforme in parte al testo attuale dell’art. 10 ordin. penit. e in parte al testo originario, una sorta di disciplina trans-temporale, che la Consulta non ha il potere di determinare.
La declaratoria di illegittimità costituzionale, per la Corte costituzionale, deve quindi investire la norma censurata in entrambi gli aspetti, cioè, oltre che nel limite delle due ore, anche nel rinvio statico al primo comma dell’art. 10 ordin. penit. in guisa tale che la disciplina ordinaria si riespande così interamente, sia per la quantità di ore («un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno»: art. 10, primo comma, ordin. penit.), sia per il criterio di riduzione («per giustificati motivi»: art. 10, secondo comma, ordin. penit.), senza spezzare il nesso costruito dal legislatore.
Per tutto quanto esposto, dopo avere preso atto che la censura riferita all’art. 32 Cost. doveva stimarsi assorbita, attesa comunque la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il Giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ordin. penit., limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».
4. Conclusioni: illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ordin. penit., limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10»
Fermo restando che l’art. 41-bis, co. 2-quater, lettera f), primo periodo legge n. 354 del 1975, prima che venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza qui in commento (nei termini appena esposti), prevedeva che la “sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 (vale a dire: l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti da questa stessa legge n. 354 che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza) prevede: (…) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10”, per effetto di questa pronuncia, in riferimento a siffatta sospensione, viene meno sia il limite (minimo) delle due ore, sia del rinvio statico al primo comma dell’art. 10 ordin. penit., vale a dire il riferimento ad un tempo non inferiore a quattro ore al giorno (entro cui è consentito, per i soggetti che non prestano lavoro all’aperto, permanere all’aria aperta).
Di conseguenza, per effetto di questa decisione, la durata della limitazione della permanenza all’aperto può adesso essere superiore alle due ore al giorno che, però, rimane tale laddove, come recita il secondo comma di questo articolo 10 della legge n. 354, ricorrano «giustificati motivi» che, ravvisati dal direttore dell’istituto con apposito provvedimento, possano portare ad una riduzione della permanenza all’aperto nei limiti di siffatto arco temporale.
Queste sono dunque in sostanza le novità introdotte da tale decisione.
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