Il divieto di detenzione delle armi di cui all’art. 39 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), in quanto diretto ad evitare pericoli per la pubblica incolumità allontanando dalla disponibilità delle stesse, entro tempi brevissimi, il soggetto ritenuto capace di abusarne, è un provvedimento che ha insito in sé il carattere dell’urgenza ed è quindi caratterizzato dalle particolari esigenze di celerità che consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Analogamente, con riferimento al diverso provvedimento di revoca del porto d’armi – provvedimento finalizzato dall’art. art. 39 t.u. 18 giugno 1931 n. 773 a salvaguardare la collettività dal pericolo dell’uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne – ha di per sé il carattere dell’urgenza, per cui rientra fra gli atti per i quali l’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 consente di prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni a soggetti ritenuti capaci di abusarne è connotato da ampia discrezionalità in considerazione delle finalità per cui è attribuito, cioè la tutela dell’ordine pubblico.
In particolare, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. il giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore è sindacabile solo sotto il profilo dell’illogicità, in quanto la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per un’intrinseca pericolosità e, dall’altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, con la conseguenza che per l’adozione del decreto di divieto è sufficiente il convincimento dell’Amministrazione in ordine alla possibilità che il detentore abusi dell’autorizzazione.
N. 01922/2010 REG.SEN.
N. 00134/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 134 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
MAGRO BRUNO, rappresentato e difeso dagli avv. *************** e *************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco ********, 14;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto prot. n. 17585/D area I/ter in data 07.11.2007, notificato il 26.11.2007, con il quale il Prefetto di Torino ha vietato al ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione;
nonché, con motivi aggiunti notificati il 26.03.2008,
– del decreto cat. 6.F/2008 in data 16.01.2008, notificato il 26.01.2008, con il quale il Questore di Torino ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010 il dott. ************************** e uditi l’avv. ********* per la parte ricorrente e l’avv. *********** per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il giorno 03.10.2007 due guardie venatorie del Servizio di Vigilanza della Regione Piemonte accertavano che il signor *********** esercitava la caccia in evidente stato di ebbrezza e a meno di 100 metri da abitazioni e luoghi di lavoro.
Con verbale di constatazione in pari data, così attestavano: “[…] Ad un certo punto il cacciatore ha iniziato a barcollare e si è accasciato per terra […], il cacciatore era in evidente stato di ebbrezza (parole biascicate, alito, incapacità di stare in piedi e di deambulare) […] lo stesso sig. ***** ha ripetutamente affermato di avere bevuto e di avere il diritto di cacciare […] continuava a barcollare e ad appoggiarsi al fucile […] cadeva nuovamente a terra […]”.
Con processo verbale n. 573/07/F del 03.10.2007, le suddette guardie venatorie contestavano al signor ***** la violazione dell’art. 21 comma 1 lett. E della L. 157/92 per aver esercitato l’attività venatoria “a meno di 100 metri (45 metri misurati a passi) da abitazioni e stabilimenti”.
Con separato verbale in pari data, procedevano al sequestro del fucile detenuto dal trasgressore e delle munizioni in esso contenute.
Sopraggiunti in loco anche i Carabinieri del Comando Stazione di Castiglione Torinese, il ***** veniva sottoposto dai medesimi ad ALCOTEST, mediante due prove a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, in esito alle quali “[il medesimo] risultava in evidente stato di ebbrezza, avendo superato la soglia di 1,38 g/l al primo controllo e di 1.28 g/l al secondo controllo” (cfr. “comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.” in data 16.10.2007 dei Carabinieri di Castiglione Torinese, doc. 4 fascicolo Amministrazione).
Nel predetto atto di “comunicazione di notizia di reato”, i Carabinieri, nel ravvisare l’ipotesi del reato di cui all’art. 688 c.c. (“ubriachezza”), davano atto, tra l’altro, “che il signor *********** estraeva dalla propria autovettura una bottiglia di vino bianco quasi vuota, dicendo vedete l’avevo quasi finita, tanto se quelli mi hanno tolto il fucile, io a casa ho altri fucili”.
Con lo stesso atto i Carabinieri invitavano, quindi, la Questura di Torino a “voler procedere a norma di legge per ciò che riguarda l’eventuale revoca del titolo alla detenzione delle armi”.
Con nota Cat. 6.D/07 in data 02.11.2007 la Questura di Torino informava delle circostanze sopra esposte l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, invitandolo a “voler procedere, con cortese sollecitudine, al ritiro cautelativo delle armi […] detenute [dal signor *****], nonché degli eventuali titoli autorizzatori in materia”.
2. Con decreto Prot. n. 17585/D area I/ ter in data 07.11.2007, notificato il 26.11.2007, il Prefetto di Torino vietava al signor ***** “la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione”.
Il provvedimento era adottato:
– “Vista la segnalazione del 02.11.2007” con cui la Questura di Torino aveva informato la Prefettura dei fatti occorsi il 03.10.2007 (“esercitava la caccia in stato di accertata ebbrezza alcolica a meno di 100 metri da luoghi abitati”);
– “Rilevato che in nella citata circostanza” il signor ***** “aveva con sé l’arma carica”;
– “Letto l’art. 7, 1° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 …..”;
– “Ritenuto che le circostanze riferite” inducevano a ritenere che il medesimo “non posse[desse] i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi”;
– “Visto l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S.”;
Il provvedimento dava atto, altresì, che la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della L. 241/90 era stata omessa “per le particolari esigenze di celerità dello stesso”.
3. Con successivo decreto Cat. 6.F/2008 in data 16.02.2008, il Questore di Torino revocava al signor ***** la validità della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il provvedimento era adottato:
– “Preso atto che la locale Prefettura [aveva] emesso in data 07.11.2007, nei confronti del suddetto ***********, provvedimento di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione […];
– Vista la comunicazione di inizio del procedimento amministrativo del 22.11.2007 […];
– Preso atto degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal *********** nella memoria difensiva prodotta a quest’Ufficio e ritenuto che le motivazioni addotte non siano sufficienti per l’archiviazione del procedimento di cui sopra, atteso che, nella fattispecie, il presente provvedimento si pone come atto vincolato nei confronti del decreto di divieto di detenzione armi;
– Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato, che il predetto *********** non sia in possesso dei requisiti prescritti per il mantenimento della licenza di porto d’armi in questione […]”.
Il provvedimento era adottato ai sensi degli articoli 1, 10, 11, 39, 43 del T.U.L.P.S..
4. I due provvedimenti appena citati erano impugnati dal signor ***** dinanzi a questo Tribunale, rispettivamente con ricorso notificato il 23.01.2008 e depositato il 31.01.2008 (il divieto di detenzione di armi e munizioni) e con motivi aggiunti notificati il 26.03.2008 e depositati il 02.04.2008 (la revoca della validità della licenza di porto di fucile per uso caccia).
Di entrambi i provvedimenti il ricorrente invocava l’annullamento previa sospensione.
4.1. Il ricorso introduttivo, relativo al divieto di detenzione di armi e munizioni, era fondato su tre motivi:
I) “Violazione degli artt. 3 e 7 l. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”.
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, né sono state indicate specifiche ragioni di urgenza atte a giustificare tale omissione.
II) “Violazione degli artt. 3 e 7 L. 7.8.1990 n. 241 e dell’art. 39 r.d. 18.6.1931 n. 773. Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione”.
Il comportamento dell’Amministrazione è stato contraddittorio e irragionevole dal momento che la comunicazione di avvio del procedimento, mentre è stata omessa per il divieto di detenzione delle armi sul presupposto della sussistenza di asserite ragioni di urgenza, è stata invece assolta per la revoca del porto di fucile, sebbene il primo di detti provvedimenti rappresenti sicuramente un “minus” rispetto al secondo.
III) “Violazione dell’art. 3 l. 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.
Gli illeciti contestati al ricorrente non sono idonei a giustificare un giudizio di “inaffidabilità” del medesimo nell’uso delle armi.
Inoltre, quanto al fatto che il ricorrente esercitasse la caccia a meno di 100 metri da luoghi abitati: la distanza non è stata correttamente accertata dalla guardie venatorie, essendo stata calcolata “ad occhio” e non “a passi”; in ogni caso, la violazione contestata al ricorrente costituisce un semplice illecito amministrativo (e non penale) di trascurabile entità, tanto che la legge sulla caccia non prevede, per tale infrazione, la revoca della licenza di caccia: è dunque irragionevole aver fatto conseguire da tale modesta infrazione un giudizio di inaffidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi.
Quanto al fatto che il ricorrente fosse in stato di ebbrezza: non è vero, era semplicemente inciampato e caduto in una buca; in ogni caso la rilevazione con l’etilometro è stata fatta in modo scorretto, dal momento che è stata eseguita una prova soltanto, mentre la legge ne prevede due a distanza di cinque minuti l’una dall’altra; inoltre, i carabinieri hanno applicato i criteri previsti dalla legge in relazione alle più stringenti esigenze della circolazione stradale (laddove è sufficiente lo stato di “ebbrezza” del guidatore per giustificarne la punibilità penale), mentre invece l’art. 688 c.p. richiamato dai carabinieri punisce il più grave stato di “ubriachezza”, non sussistente nel caso in esame.
4.2. Con i motivi aggiunti, relativi alla revoca della validità della licenza di porto di fucile per uso caccia, il ricorrente ha dedotto:
I) “Violazione di legge in relazione agli artt. 3 l. 7.8.1990 n. 241, 11 e 43 r.d. 18.6.1931 n. 773. Difetto di motivazione”.
La revoca del porto di fucile è stata adottata dal Questore sull’erroneo presupposto che essa costituisse un atto vincolato, a seguito del divieto di detenzione delle armi adottato dal Prefetto. Al contrario, la revoca costituiva un provvedimento autonomo e svincolato dal divieto di detenzione, fondato su norme diverse da quella applicata dal Prefetto: essa, pertanto, doveva esporre le ragioni che giustificavano nel caso di specie l’esercizio del potere.
II) “Violazione degli artt. 3 e 10 l. 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.
Le ragioni esposte dal ricorrente nella memoria depositata dopo la comunicazione di avvio del procedimento sono state totalmente ignorate alla luce del carattere asseritamente “vincolato” dell’atto adottato.
III) “Violazione di legge con riferimento all’art. 21-septies l. 7.8.1990, n. 241. Invalidità del provvedimento per mancata sottoscrizione”.
L’atto di revoca è invalido perché mancante della sottoscrizione autografa del Questore.
5. Si è costituita l’Amministrazione dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, resistendo al gravame con “comparsa di costituzione” depositata il 12.02.2008 e successiva “memoria” depositata il 22.04.2008.
6. Alla camera di consiglio del 13.02.2008, fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione proposta con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
In esito alla successiva camera di consiglio del 23.04.2008, fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione proposta con i motivi aggiunti, la Sezione ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 347/2008 del 24.04.2008.
In prossimità dell’udienza di merito, la difesa del ricorrente ha depositato una nuova memoria.
In esito all’udienza pubblica del 17 marzo 2010, sentiti l’avv. ********* per la parte ricorrente e l’avv. *********** per il Ministero resistente, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, per le ragioni qui di seguito precisate.
1. Quanto al ricorso introduttivo, relativo al divieto di detenzione di armi e munizioni, si osserva:
– secondo principi giurisprudenziali consolidati e condivisi dalla Sezione, il divieto di detenzione delle armi di cui all’art. 39 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), in quanto diretto ad evitare pericoli per la pubblica incolumità allontanando dalla disponibilità delle stesse, entro tempi brevissimi, il soggetto ritenuto capace di abusarne, è un provvedimento che ha insito in sé il carattere dell’urgenza ed è quindi caratterizzato dalle particolari esigenze di celerità che consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento, onde la censura di illegittimità del provvedimento impugnato per l’omissione di tale formalità è infondata (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 153; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 marzo 2009, n. 768; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 15; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 16 settembre 2008, n. 1223; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 14 gennaio 2008, n. 29; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 07 dicembre 2007, n. 823; T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005, n. 786);
– analogamente, con riferimento al diverso provvedimento di revoca del porto d’armi, la Sezione ha affermato che detto provvedimento, in quanto rimedio finalizzato dall’art. art. 39 t.u. 18 giugno 1931 n. 773 a salvaguardare la collettività dal pericolo dell’uso delle armi da parte di un soggetto, che si ritiene capace di abusarne, ha di per sé il carattere dell’urgenza, per cui rientra fra gli atti per i quali l’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 consente di prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 11 marzo 2008, n. 391; in termini analoghi T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 aprile 2009, n. 3595; Consiglio Stato, sez. VI, 07 febbraio 2007, n. 509);
– alla stregua di tali principi, il ricorrente non ha motivo di dolersi che il Prefetto non abbia indicato nella motivazione dell’atto impugnato le specifiche ragioni di urgenza che giustificavano, nel caso di specie, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo tali ragioni implicite nella particolare natura cautelare dell’atto adottato; né ha ragione di lamentare l’asserita contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione (per aver omesso la comunicazione di avvio del procedimento in occasione del divieto di detenzione delle armi e assolto, invece, a detto incombente in occasione del successivo provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile), trattandosi di provvedimenti diversi, emessi da diverse autorità, e in relazione all’ultimo dei quali sembrerebbe configurarsi, semmai, un eccesso di garanzie partecipative accordate dall’Amministrazione all’interessato, di cui quest’ultimo non ha evidentemente motivo di dolersi;
– sono inammissibili le contestazioni svolte dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso in ordine ai fatti accertati dalle guardie venatorie nei verbali di accertamento, dal momento che “il verbale di accertamento di infrazione redatto dalle guardie venatorie volontarie, cui deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, ha l’efficacia probatoria rinforzata dell’ atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. (cfr. Cassazione civile , sez. I, 28 maggio 1988 , n. 3670), e fa quindi piena prova fino a querela di falso; il che vale, a maggior ragione, riguardo ai fatti accertati dai carabinieri, con l’aggiunta che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, risulta per tabulas che l’interessato fu sottoposto a due prove dell’”alcoltest” a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, e non ad una soltanto; non è conferente, poi, ai fini del sindacato di legittimità degli atti impugnati, che il ricorrente fosse in stato di “ebbrezza” piuttosto che in stato di “ubriachezza”: ciò che rileva è che il ricorrente, nel momento stesso in cui si accingeva potenzialmente a fare uso dell’arma (“carica”) non avesse il pieno controllo di sé;
– la valutazione effettuata dal Prefetto circa l’idoneità dei fatti accertati a giustificare i dubbi circa un possibile abuso delle armi non è affetta da vizi di macroscopica arbitrarietà o illogicità, considerato, a questo riguardo, che secondo consolidati principi giurisprudenziali condivisi dalla Sezione, il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni a soggetti ritenuti capaci di abusarne è connotato da ampia discrezionalità in considerazione delle finalità per cui è attribuito, cioè la tutela dell’ordine pubblico, il che ne giustifica l’esercizio non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 11 agosto 2009 , n. 2200; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 aprile 2009 , n. 3594);
– in particolare, ai sensi dell’art. 39, ********** n. 773 del 1931, il giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore è sindacabile solo sotto il profilo dell’illogicità, in quanto la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per un’intrinseca pericolosità e, dall’altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, con la conseguenza che per l’adozione del decreto di divieto è sufficiente il convincimento dell’Amministrazione in ordine alla possibilità che il detentore abusi dell’autorizzazione;
– nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato congruamente motivato dall’Amministrazione in relazione ai suoi presupposti di fatto e di diritto, atteso che, tra l’altro, la motivazione del provvedimento che nega la detenzione di armi e munizioni non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie: nella fattispecie in esame, come detto, il collegio ritiene che il provvedimento impugnato, alla luce degli elementi acquisiti dall’Amministrazione in sede istruttoria, non sia affetto da vizi macroscopici di arbitrarietà o irrazionalità.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso introduttivo è infondato e va disatteso.
2. Quanto ai motivi aggiunti, relativi al provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile, si osserva:
– quanto al primo: è corretta la valutazione compiuta dal Questore sul carattere vincolato dell’atto adottato a seguito dell’intervenuto divieto di detenzione delle armi, essendo di tutta evidenza che non possa essere mantenuta l’autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle perché ritenuto non affidabile;
– quanto al secondo: non risponde al vero che le osservazioni presentate dall’interessato dopo la comunicazione di avvio del procedimento siano state ignorate dall’Amministrazione: esse sono state ritenute “insufficienti” a giustificare “l’archiviazione del procedimento” alla luce del carattere “vincolato” dell’atto adottando, posto che, in ogni caso, il contenuto dispositivo di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
– infine, quanto al terzo motivo aggiunto, è sufficiente osservare che la mancanza della sottoscrizione o della dizione “firmato” nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità o di annullabilità dell’atto medesimo, dando luogo al più ad una mera irregolarità: infatti, la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale e non anche per le copie conformi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5622; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6517).
Nel caso di specie, il ricorrente è in possesso della semplice copia conforme del provvedimento in esame, mentre l’originale è stato “firmato dal Questore e depositato agli atti d’ufficio”, come attestato dalla Questura di Torino nella relazione in data 10.09.2008, prodotta nel presente giudizio e non contestata dal ricorrente.
3. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi in considerazione della particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 2^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti indicati in epigrafe, li respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:
**************, Presidente
**************************, Referendario, Estensore
***************, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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