Detenzione materiale esplodente: quando è fabbricazione o commercio?

Quando non integra la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente? Giurisprudenza commentata

Allegati

Quando non integra la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 7239 del 14-01-2025

sentenza-commentata-art.-5-2025-03-13T191418.813.pdf 122 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità della fattispecie incriminatrice contestata (art. 678 cod. pen.)


La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza con cui il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto gli imputati responsabili del reato di cui all’art. 678 cod. pen.[1], condannando ciascuno di essi alla pena di mesi due di arresto ed euro 60,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli accusati, per il tramite dei loro difensori, che, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità della fattispecie incriminatrice contestata.
In particolare, secondo i ricorrenti, la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen. è configurabile solo quando il quantitativo delle polveri esplodenti sia superiore a 5 chilogrammi, sicché doveva essere pronunziata in loro favore sentenza di assoluzione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

FORMATO CARTACEO

Formulario annotato del processo penale 2025

Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).  Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.  

 

Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte reputava il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, dopo essersi fatto presente che il primo comma dell’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. stabilisce che «possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della “categoria V), gruppo D)” fino a 5 kg. netti e della “categoria V, gruppo E”, in quantità illimitata», era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «non integra la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi» (cfr. Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002; conforme Sez. 1, n. 11176 del 13/2/2015).
Difatti, per la Corte di legittimità, pur sollecitata dai motivi di appello, la Corte territoriale non aveva in alcun modo specificato, mediante il necessario accertamento in fatto, in quale categoria rientrassero i “candelotti esplosivi” detenuti dagli imputati e se, conseguentemente, potesse trovare applicazione il limite di peso di cui all’art. 97 cit., con conseguente impossibilità di configurare il reato contestato.
La sentenza impugnata era pertanto annullata con rinvio per muovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che avrebbe dovuto colmare codeste lacune motivazionali.

Potrebbe interessarti anche: Chi risponde di concorso in porto illegale di armi

3. Conclusioni: la detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione non integra la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. se il quantitativo non supera i cinque chilogrammi


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non integra la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione non costituisce contravvenzione se il quantitativo detenuto non supera i cinque chilogrammi.
Ove non si verifichi quindi tale superamento, non è configurabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, siffatto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento