La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 38669 del 21 settembre 2023) ha chiarito come si determina la competenza territoriale in relazione al reato di c.d. frode assicurativa.
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Indice
1. La questione: la frode e la competenza
Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento promosso nei confronti di persone imputate, in concorso tra loro, del delitto di cui all’art. 642 cod. pen., rilevando a tal proposito che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata, oggetto di contestazione, si radicava nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro era presentata, senza che fosse necessario che essa giungesse a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa, giacché la falsa denuncia, presentata presso la sede territoriale della compagnia assicurativa, era stata concretamente offensiva del patrimonio della società; in conseguenza, siccome il falso sinistro era stato denunciato nel territorio del circondario di Torino, si trasmettevano gli atti alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale.
Ciò posto, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ricevuti gli atti, sollevava conflitto negativo di competenza, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale ricettizio, il quale giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso, e quindi presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva come la competenza spettasse al Tribunale di Milano per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal riguardo come in questa città si trovasse la sede legale della società assicuratrice dato che, nella prospettiva considerata, assumeva rilievo decisivo nel caso di specie, in ossequio a quanto univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la competenza territoriale in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all’oggetto della richiesta risarcitoria)» (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018; in senso conforme, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016).
Difatti, il reato de quo si connota per essere a consumazione anticipata e la sua integrazione non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere quello scopo e questi caratteri della condotta si apprezzano allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza dell’effettivo titolare del potere dispositivo del diritto, presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica, procedendo alla liquidazione del sinistro.
Orbene, nel contesto così delineato, per il Supremo Consesso, è irrilevante la ricezione dell’atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l’assicurato e la società assicuratrice, come, del resto, costantemente ribadito, ancora di recente (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 30006 del 15/07/2023; Sez. 1, n. 27338 del 14/04/2023; Sez. 1, n. 15194 del 14/03/2023), in occasione della risoluzione di conflitti di competenza originati dall’adozione di provvedimento di tenore analogo a quello emesso, nella fattispecie in esame, dall’autorità giudiziaria milanese.
Gli Ermellini, pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, decidendo sul conflitto, dichiaravano la competenza del Tribunale di Milano a cui si disponeva la trasmissione degli atti.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come si determina la competenza territoriale in relazione al reato di c.d. frode assicurativa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la competenza territoriale, in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen., si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di appurare quale sia il giudice competente ove si contesti un illecito penale di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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