(Annullamento senza rinvio)
Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari, dottor A. B., proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, emessa il 17 ottobre 2018, con cui, a fronte della richiesta di archiviazione del PM per infondatezza della notitia criminis iscritta al cd. modello 44 per non essere stati preventivamente identificati gli autori, era stata ordinata la formulazione dell’imputazione per il reato di cui all’articolo 595 comma 3 cod. pen. nei confronti della articolista e del direttore del quotidiano, previa loro individuazione, deducendo l’abnormità del provvedimento.
L’autorità requirente osservava come l’ordine di esercitare l’azione penale nei confronti di persone non iscritte nel registro delle notizie di reato ledesse gravemente le prerogative costituzionalmente riconosciute al pubblico ministero e il diritto di difesa evidenziandosi a tal proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione e, in particolare, la sentenza della Cassazione penale Sezioni Unite n. 22909 del 31 maggio 2005 nonché quella del 2017 secondo cui quando si procede contro ignoti, il Gip, nel respingere la richiesta di archiviazione sul presupposto che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ne ordina l’iscrizione nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’ articolo 415, c. 2, codice di rito e non può al contempo imporre la formulazione dell’imputazione.
Il giudice, se dissente dal pubblico ministero, difatti, prosegue il ricorrente nel suo ragionamento giuridico, ordina, innanzitutto, l’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e restituisce gli atti al PM che potrà esercitare nella sua autonoma determinazione tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo tra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all’esito delle indagini espletate e, quindi, svolgere le indagini più opportune, procedere all’iscrizione di ulteriori soggetti che ha l’esito delle indagini dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti ovvero richiedere una nuova archiviazione.
Da ultimo veniva segnalato il recentissimo arresto della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 4319/2013) che aveva definitivamente confermato che è affetto da abnormità, in quanto esula dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata dovendo in questa protesi il giudice limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 del codice di rito, e ciò, non solo a tutela delle prerogative riconosciute al P..M, ma anche a salvaguardia del diritto di difesa della persona imputata per effetto del provvedimento senza mai avere potuto interloquire, da indagata, sul fatto contestatole.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, una volta fatto presente che, in materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell’art. 409, comma quarto e 5 cod. proc. pen. devono formare oggetto di rigorosa interpretazione al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa, si rilevava come le Sezioni unite penali avessero asserito che, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (Sez. U, Sentenza n. 4319 del 28/11/2013) precisandosi altresì che, in occasione di questo arresto giurisprudenziale, era stato affermato che, nelle ipotesi richiamate in siffatta pronuncia, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen..
Tal che se ne faceva discendere come dovesse considerarsi abnorme anche il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell’archiviazione del procedimento, all’esito dell’udienza camerale, disponga l’imputazione coattiva nei confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati in quanto non compiutamente identificate sebbene identificabili posto che, pure in tale ipotesi, il provvedimento in questione non presenta mero carattere d’impulso rispetto all’inerzia del pubblico ministero, bensì una vera e propria natura sostitutiva risultando, per il suo contenuto, del tutto estraneo allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase connotandosi pertanto sotto il profilo della cd. abnormità strutturale dalla cui sussistenza nel caso di specie se ne faceva conseguire l’annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti al P.M. di Sassari affinché, attraverso le sue determinazioni, venisse ripristinato il corretto svolgimento del procedimento.
Conclusioni
La sentenza in commento è assai interessante nella parte in cui determina un ulteriore caso di abnormità, di natura strutturale, rispetto a quelli enucleati nell’arresto giurisprudenziale n. 4319 del 2013.
Difatti, se nel 2013, era stata ravvisata l’abnormità in quei provvedimenti con cui il G.i.p. emette l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione esorbitando dai suoi poteri l’adozione di siffatti provvedimenti, in quella in commento, viene individuata una ulteriore ipotesi di tal genere ove il G.i.p., all’esito dell’udienza camerale, disponga l’imputazione coattiva nei confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati in quanto non compiutamente identificate sebbene identificabili.
Orbene, anche in questo caso, è stato ritenuto che non spetti al giudice disporre in tal senso in quanto non rappresenta questo un potere di mero impulso rispetto all’inerzia del pubblico ministero (come potrebbe essere, secondo quanto rilevato dalle SSUU nella sentenza n. 4319/2013, ordinare le iscrizioni delle notizie di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.) ma un vero e proprio potere sostitutivo che, in quanto tale, non è consentito all’autorità giudicante.
Le similitudini tra le fattispecie processuali trattate nel 2013 e quella esaminata in tale decisione in quanto accomunate dal fatto che il giudice si avvale di un potere che spetta alla pubblica accusa, rende la pronuncia in esame condivisibile nell’individuare tale ipotesi di abnormità strutturale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale provvedimento, dunque, non può che essere positivo.
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