DGUE elettronico, sospeso tra le scadenze del 18 aprile e del 18 ottobre 2018

DGUE: l’inquadramento formale

Il DGUE, ai sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.

Si sostanzia – sul piano formale – in una dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per le quali è prescritta l’esclusione e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.

Sul piano teleologico, ha la finalità di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere all’offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L’operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

Il modello di formulario DGUE  è,  altresì,  utilizzato  per  le procedure di affidamento dei  contratti  di  importo  inferiore  alle soglie di  cui  all’art.  35  del  Codice,  fatta  eccezione  per  le procedure di cui all’art.  36,  comma  2,  lettera  a),  (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €)  per  le  quali l’utilizzazione del  DGUE  è  rimessa  alla  discrezionalita’  della singola stazione appaltante.

L’articolo 85 del D.Lgs. 80/2016 ha recepito integralmente il contenuto dell’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.

DGUE: la semplificazione

L’introduzione del Documento unico assolve a una  funzione di semplificazione. E infatti, se anche la domanda di partecipazione costituisce certamente elemento indefettibile per l’ammissione alla gara (la cui mancanza non può non comportare l’esclusione della ditta concorrente) tuttavia, è sufficiente la presenza in atti di un singolo documento da cui desumere detta volontà di partecipazione riferibile all’impresa, senza necessità di imporre la inutile duplicazione di documenti dal contenuto sostanzialmente analogo. Cosicché, è stato ritenuto che il concorrente abbia assolto alla richiesta della lex specialis attraverso l’utilizzo del DGUE (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2011, n. 6777).

Così (cfr. Cons. St., V sez., n. 1283/207) ai sensi dall’art. 85 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute ad accettare, al momento della presentazione delle domande di partecipazione, o delle offerte, il documento di gara unico europeo (DGUE) con cui l’operatore autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Dunque, è inferibile dalla disposizione richiamata che è preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere documenti e certificati comprovanti i requisiti a corredo della domanda o dell’offerta. In via conseguenziale appare coerente ritenere che l’eventuale esclusione per difetto dei requisiti speciali (o criteri di selezione) debba essere posticipata al momento della “comprova” del possesso dei requisiti stessi, in quanto altrimenti si determinerebbe un’amputazione del procedimento, mediante anticipazione di un segmento o fase dello stesso, e soprattutto sarebbe consentito un provvedimento di esclusione senza verifica documentale, basato solo su quanto dichiarato nel DGUE.

DGUE elettronico

Dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile in formato elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1).

Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti, pertanto, predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

Nel contesto di semplificazione, gli operatori economici potranno riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.

Il modo più semplice di procedere è quello di inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …) dell’operatore economico.

L’avvio della procedura elettronica permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l’utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato  il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.

DGUE: l’entrata a vigore effettiva dal 18 ottobre 2018

Tuttavia, fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche previsto dall’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, viceversa, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico, pertanto, saranno pertanto garantiti esclusivamente secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Avv. Biamonte Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento