Il dibattito sul presidenzialismo: (non) diamo i numeri

Se in ambito giuridico è vero che la forma è sostanza, non bisogna dimenticare che essa è sempre anche apparenza.
Per approfondire: Compendio di Diritto costituzionale

Indice

1. La forma di governo e il pallottoliere


Il dibattito sulla forma di governo assume una peculiare declinazione se si cita il dato di “68 governi in 75 anni” (Professor Sabino Cassese, la Repubblica, 08/05/2023). Tuttavia esso cambia radicitus se, in luogo del rapporto anni repubblicani/governi, si pone al denominatore il numero di Presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti nel medesimo lasso di tempo (31 al 08/05/2023). La narrazione statistica muta ulteriormente se si menziona come divisore il numero delle Legislature (19 al 08/05/2023). In quest’ultima ipotesi la frazione rende un risultato interessante perché dimostra che la durata media di una Legislatura in Italia è poco inferiore ai quattro anni, rispetto ai cinque anni stabiliti dalla Costituzione Italiana.


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2. L’annoso problema del nesso eziologico


Ogni giurisprudente conosce la difficoltà e la delicatezza di inferire da un quadro sintomatologico il complesso delle cause che hanno concorso a produrlo.
Di certo non è sufficiente descrivere un evento infausto (nel caso di specie la presunta, e mai o mal dimostrata, discontinuità governativa) per stabilire un fattore causativo del medesimo.
È una fallacia argomentativa, derivante da un uso distorto del c.d. modus tollens, che quasi sempre sfocia in un’inferenza infondata nota come “affermazione del conseguente”. È infatti assai arduo, forse fantasioso, costruire un modello monocausale di un fatto.
Se si intende proporre una terapia adeguata è quindi opportuno considerare tutti gli elementi utili a formulare una diagnosi valida, senza privilegiarne uno o alcuni a scapito di altri.
Nell’esempio che qui rileva, la (supposta) breve durata dei Governi può non dipendere (solo) da disposizioni costituzionali. Quale peso assume la formula elettorale nel determinare la stabilità di un esecutivo? Che incidenza hanno i Regolamenti parlamentari sulla permanenza in carica del Consiglio dei Ministri? Che valore ha il sistema dei partiti nell’influenzare il tempo di vita di un Governo?
Il diritto costituzionale comparato può rispondere a questi, e svariati altri quesiti, solo dopo una minuziosa e problematica analisi multifattoriale, in senso orizzontale e verticale, degli ordinamenti stranieri in cui il legame tra potere esecutivo e legislativo si fonda su una relazione fiduciaria.

3. Riflessione conclusiva


In ottica comparata, considerando che la formazione di un Governo nella Repubblica Federale di Germania può richiedere svariati mesi e che la Legislatura tedesca ha una durata costituzionalmente stabilita in quattro anni (art. 39 GG), si può inferire che per paradosso il nostro potere esecutivo è perlomeno stabile e longevo quanto quello tedesco. Ciò deve far riflettere sull’uso acritico, talvolta abuso inconsapevole, dei metodi statistici e della quantificazione in generale, esibiti al fine di supportare una tesi o di confutarne un’altra.
Invito alla cautela che può estendersi anche qualora si ragiona di importare modelli, istituzioni, strumenti normativi da un ordinamento ad un altro.
I trapianti (giuridici, n.d.r.) danno spesso problemi di rigetto“, ammoniva un tempo Giuliano Amato.

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Francesco Gandolfi

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